Testo dell'articoloVigente
Art. 117 c.p.p. – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Pubblico Ministero puo richiedere all'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni relative ad altri procedimenti penali al fine di svolgere le proprie indagini.
Ratio
La norma consente al PM di operare con maggior efficacia investigativa, permettendogli di accedere a informazioni contenute in procedimenti paralleli. Il fondamento e la necessita investigativa: l'indagine su un reato puo richiedere elementi che figurano in fascicoli diversi. Al contempo, l'accesso rimane controllato (il PM deve provare che e necessario) e l'autorità giudiziaria conserva potere di rigetto motivato.
Analisi
Il comma 1 abilita il PM a chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, purche necessarie per il compimento delle indagini. La richiesta opera in deroga al divieto di comunicazione ex art. 329 c.p.p. (segreto investigativo). L'autorità giudiziaria, inoltre, puo trasmettere copie e informazioni anche di propria iniziativa. Il comma 2 stabilisce che l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e puo rigettare la richiesta con decreto motivato. Il comma 2-bis, aggiunto nel tempo, disciplina il procuratore nazionale antimafia: questi ha accesso al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e alle banche dati presso le direzioni distrettuali antimafia, con possibilita di realizzare collegamenti reciproci per finalita antimafia.
Quando si applica
La norma si applica quando il PM, nell'ambito delle proprie indagini, ha necessita di consultare atti di altri procedimenti. Esempio: nel procedimento contro Tizio per furto, il PM scopre che Tizio era coinvolto in altra indagine per ricettazione. Chiede al giudice copia degli atti del procedimento per ricettazione per comprendere il contesto. O ancora: il PM indaga su Caio per droga e ritiene utile consultare informazioni derivanti da procedimento diverso su Sempronio che potrebbe aver fornito sostanze a Caio. In materia antimafia, il procuratore nazionale antimafia accede direttamente al registro per mappare le associazioni mafiose.
Connessioni
Rimanda all'art. 329 c.p.p. (divieto di comunicazione), all'art. 371 c.p.p. (compimento delle indagini preliminari), all'art. 335 c.p.p. (registro delle notizie di reato), all'art. 371-bis c.p.p. (funzioni del procuratore nazionale antimafia), art. 70-bis e 76-bis dell'ordinamento giudiziario. Collegata alla disciplina della riservatezza investigativa e alla cooperazione tra uffici giudiziari.
Casi pratici
Caso 1: Il PM della Procura di Milano indaga Tizio per frode informatica
Nel corso delle indagini, scopre che Tizio potrebbe aver commesso analoghi reati anche in precedenza. Chiede al giudice competente copia degli atti del precedente procedimento per frode informatica a carico di Tizio. Il giudice verifica che la richiesta sia fondata su necessita investigativa e provvede senza ritardo al rilascio. Cosi il PM amplia il quadro conoscitivo e comprende l'abitualita del reato.
Caso 2: Caso 2
Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dell'operazione contro la 'ndrangheta calabrese, accede direttamente al registro delle notizie di reato presso la procura distrettuale di Catanzaro. Consulta le banche dati realizzate dalle direzioni distrettuali antimafia e crea una mappatura dei legami tra i soggetti indagati in diversi procedimenti. Cio consente di identificare strutture associative che trasversalmente coinvolgono piu procedimenti paralleli.
Domande frequenti
Il PM puo accedere agli atti di un procedimento diverso dal suo senza assenso del giudice?
No, il PM deve chiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria competente. L'accesso e subordinato alla dimostrazione che la richiesta sia necessaria per il compimento delle indagini. Solo il procuratore nazionale antimafia ha accesso diretto al registro delle notizie di reato e alle banche dati antimafia.
Quali atti il PM puo richiedere da altri procedimenti?
Il PM puo richiedere copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, vale a dire documentazione, verbali, relazioni, perizie. Non puo invece ottenere il fascicolo completo, ma solo le informazioni strettamente necessarie per le proprie indagini.
Il giudice puo rifiutare la richiesta del PM?
Si, il giudice provvede senza ritardo ma conserva il potere di rigettare la richiesta con decreto motivato. Il rigetto avviene quando la richiesta non risulti fondata su reale necessita investigativa o quando comporterebbe danno sproporzionato alla riservatezza dell'altro procedimento.
Informazioni coperte da segreto investigativo possono essere comunicate al PM?
Si, il PM puo accedere anche a atti coperti da segreto investigativo, poiche la sua richiesta opera in deroga al divieto di comunicazione. Tuttavia, il PM rimane vincolato dal segreto e non puo diffondere pubblicamente tali informazioni.
Il procuratore antimafia ha accesso automatico ai dati o deve richiedere?
Il procuratore nazionale antimafia ha accesso diretto e automatico al registro delle notizie di reato e alle banche dati presso le direzioni distrettuali antimafia. Non necessita di richiesta formale al giudice per finalita antimafia, ma opero nell'ambito delle sue funzioni previste dall'art. 371-bis c.p.p.