Art. 371 c.p.p. – Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro (118 bis att.) per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell’art. 12;
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza.
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall’art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.
In sintesi
Più uffici PM coordinano indagini collegate. Scambiano atti, informazioni e direttive. Possono agire congiuntamente.
Ratio
L'articolo 371 c.p.p. rappresenta il principio di coordinamento amministrativo tra uffici del PM. Nel sistema processuale penale italiano, non esiste un unico PM centrale: ci sono tanti PM presso tanti tribunali (Roma, Milano, Napoli, Brescia, ecc.). Quando indagini diverse toccano temi correlati (lo stesso bene rubato in più circoscrizioni, lo stesso gruppo criminale, la stessa frode con effetti in più province), il legislatore ha inteso che i vari uffici PM coordinino, non agiscano in silo. Il principio è quello della speditezza, economia ed efficacia investigativa. Il coordinamento evita duplicazioni, conflitti di competenza, e perdite di tempo.
Analisi
L'articolo 371 comma 1 stabilisce che gli uffici diversi del PM che procedono a indagini collegate si coordinano tra loro per speditezza, economia ed efficacia. A tale fine provvedono allo scambio di atti e informazioni e alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere congiuntamente. Il comma 2 definisce quando le indagini si considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 c.p.p. (reati commessi nello stesso fatto, per conseguire lo stesso scopo, o uno in occasione dell'altro); b) se reati sono stati commessi uno in occasione dell'altro o per conseguire/assicurare il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità (es. rapina e riciclaggio dei proventi); c) se la prova di un reato dipende dalla stessa fonte di un altro. Il comma 3 specifica che il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza territoriale: ogni PM rimane competente per il suo territorio.
Quando si applica
La norma si applica frequentemente in criminalità complessa. Esempio: Tizio è indagato per traffico di stupefacenti presso il PM di Milano (dove ha il suo laboratorio clandestino) e contemporaneamente è indagato presso il PM di Roma per il reato di spaccio (consegna di droga a Roma). I due PM di Milano e Roma coordinano: scambiano informazioni sul laboratorio, sugli acquirenti, sulle rotte di traffico. Condividono le direttive date alla polizia. Uno dei due PM (solitamente il PM del tribunale dove il fatto è più grave) conduce l'indagine principale, l'altro supporta. Un altro esempio: Caio è indagato a Napoli per corruzione (ha corrotto un funzionario) e contemporaneamente è indagato a Roma per il reato di utilizzo del bene ricettato. I due PM si coordinano perché la fonte probatoria è correlata (il funzionario corrotto ha facilitato il trasferimento del bene). Uno dei PM potrebbe chiedere all'altro di procedere a una perquisizione presso l'ufficio del funzionario.
Connessioni
Art. 12 c.p.p. (connessione di procedimenti), art. 363 c.p.p. (interrogatorio in procedimento connesso), art. 370 c.p.p. (atti diretti e atti delegati), art. 118 bis att. c.p.p. (coordinamento tra uffici), art. 388 c.p.p. (incidente probatorio), art. 415 c.p.p. (richiesta rinvio a giudizio). Il coordinamento tra PM è un elemento fondamentale per efficacia investigativa e rispetto dei tempi procedimentali.
Domande frequenti
Se sono indagato in due procedimenti presso PM diversi, come funziona il coordinamento?
I due PM comunicano tra di loro, scambiano informazioni, e coordinano gli atti investigativi (art. 371 comma 1). Da tuo punto di vista, la conseguenza può essere che vieni interrogato da tutti e due i PM, oppure che un PM pone domande anche su fatti che riguardano l'altro procedimento. Hai diritto di assistenza del difensore in tutti i casi.
Se i PM coordinano un interrogatorio congiunto, è legittimo?
Sì. L'art. 371 comma 1 dice che i PM possono procedere congiuntamente al compimento di specifici atti. Un interrogatorio congiunto è legittimo se sono rispettate le garanzie generali (avviso al difensore, assistenza, registrazione). Vieni interrogato una sola volta su fatti che toccano entrambi i procedimenti, risparmiando duplicazioni.
Che cosa significa 'indagini collegate'? Sono diverse da 'indagini connesse'?
Sì. «Connessi» (art. 12) indica un vincolo più stretto (reati commessi nello stesso fatto). «Collegate» (art. 371) è un concetto più ampio: include indagini correlate dove uno reato influisce sulla prova di un altro, o sono stati commessi in occasione uno dell'altro. Le indagini collegate non comportano riunione dei fascicoli (art. 371 comma 3), ma richiedono solo coordinamento amministrativo.
Se il PM di un tribunale fa una richiesta di atto a un altro PM, lui è obbligato a farla?
No formalmente. Il coordinamento è obbligatorio (art. 371 comma 1), ma la richiesta di uno specifico atto rimane una richiesta discrezionale. Se il PM interpellato ritiene l'atto non necessario o fuori dalle sue competenze, può rifiutare. Tuttavia, se il rifiuto è ingiustificato o ritardatario, il PM richiedente può ricorrere al giudice.
Il coordinamento tra PM influisce sulla mia competenza di giudizio?
No. L'art. 371 comma 3 dice chiaramente: «Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza». Quindi, anche se i PM coordinano, la competenza di giudizio rimane quella territoriale originaria di ogni procedimento.