Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 373 c.p.p. – Documentazione degli atti

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;

b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;

c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;

d) delle …

informazioni assunte a norma dell’articolo 362;

d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363;

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 142.

In sintesi

  • Verbale obbligatorio (titolo III libro II c.p.p.) per denunce, querele, interrogatori, perquisizioni, sequestri, accertamenti tecnici e ispezioni
  • Annotazioni riassuntive possibili per atti di contenuto semplice o limitata rilevanza (art. 373 c. 3 c.p.p.) e per documentazione atti diversi dai verbali
  • Documentazione deve avvenire durante compimento dell'atto o, se impossibile per circostanze insuperabili, immediatamente dopo con specifica indicazione dei motivi
  • Redazione affidata all'ufficiale polizia giudiziaria o ausiliario che assiste pubblico ministero; vale disposizione art. 142 c.p.p. su integrazione e sottoscrizione
Indice dei contenuti

Documentazione degli atti di indagine preliminare: verbali per interrogatori, perquisizioni, sequestri; annotazioni riassuntive per atti di limitata rilevanza secondo art. 373 c.p.p.

Ratio

La documentazione è fondamento della certezza processuale: non esiste indagine senza traccia scritta. L'art. 373 c.p.p. stabilisce standard di documentazione differenziati per rilevanza dell'atto, evitando burocratismo sterile su attività marginali ma garantendo verbale su atti decisivi per accusare o scagionare. Sia il verbale che l'annotazione devono permettere al giudice di ricostruire esattamente cosa accadde durante indagini, con garanzie di fedeltà (firma, sottoscrizione, imputazione responsabilità redattore).

Analisi

Comma 1 elenca atti che RICHIEDONO verbale: denunce (art. 333 c.p.p.), querele (art. 337 c.p.p.), interrogatori (art. 364), perquisizioni (art. 247), sequestri (art. 253), ispezioni (art. 244), accertamenti tecnici (art. 360). Comma 2 rimanda alle modalità di cui a titolo III libro II (art. 134-142 c.p.p.) su chi redige, sottoscrizione, integrazione, conservazione. Comma 3 permette annotazioni riassuntive per atti non elencati (es. sopralluogo, colloquio informale, accertamenti banali) se limitata rilevanza. Comma 4 stabilisce momento documentazione: durante l'atto, salvo circostanze insuperabili specificamente indicate (es. emergenza medica durante perquisizione). Comma 5 colloca gli atti nel fascicolo presso ufficio pubblico ministero, insieme a quelli trasmessi dalla polizia giudiziaria.

Quando si applica

Si applica a tutte le indagini preliminari in qualsiasi reato. Verbale è obbligatorio su: interrogatori dell'indagato (art. 364 c.p.p.), perquisizioni domiciliari e personali, sequestri di beni, consulenze tecniche preliminari, colloqui con denuncianti e querellanti. Annotazioni riassuntive sono permesse per: sopralluoghi descrittivi, colloqui telefonici con testimoni, descrizione di documentazione acquisita (fatture, contratti), osservazioni sul luogo di reato non rilevanti dal punto di vista probatorio.

Connessioni

Integra titolo III libro II c.p.p. su forma dei verbali (art. 134-142), art. 364 c.p.p. su interrogatorio, art. 357 c.p.p. su trasmissione atti polizia giudiziaria. Collegato con principi di art. 111 Cost. (giusto processo, diritto conoscenza atti) e diritto di difesa (art. 24 Cost.). Rilevante anche per art. 199 c.p.p. (inutilizzabilità per difetto di forma).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è indagato per furto

La polizia giudiziaria esegue perquisizione domiciliare e sequestra 15 paia di scarpe da ginnastica sospette. L'agente deve redigere verbale OBBLIGATORIO di perquisizione e sequestro, firmato da Tizio (o attestando rifiuto firma), indicando esattamente luogo sequestro, descrizione beni, ora inizio e fine atto, assenza di opposizioni. Se non redige verbale, sequestro è inutilizzabile (art. 199 c.p.p.). Successivamente, diritto difesa è già garantito dal documento.

Caso 2: Caio è vittima di truffa online

Presenta querela verbale presso commissariato di polizia. L'agente redige verbale di querela (art. 337 c.p.p.), riportando dichiarazioni di Caio sulla cronologia dei versamenti, indirizzi email truffaldini, importi. Sempronio, indagato come autore della truffa, ha diritto di leggere quel verbale in ufficio del pubblico ministero. Se verbale non fosse stato redatto, Sempronio non saprebbe quali accuse specifiche muovono da Caio, violando diritto di difesa.

Domande frequenti

Cosa succede se l'atto di indagine non è documentato in verbale?

L'atto è inutilizzabile in giudizio (art. 199 c.p.p.). Se un interrogatorio non ha verbale, l'indagato non può essere condannato sulla base di ciò che avrebbe dichiarato. Se una perquisizione non ha verbale, i beni sequestrati non possono essere utilizzati come prove.

Quando posso usare annotazioni riassuntive invece di verbale?

Solo per atti di contenuto semplice o limitata rilevanza: es. appunti su colloquio telefonico con testimone, descrizione breve di documentazione acquisita, osservazioni su scenografia del luogo di reato non probatoria. Mai per interrogatori, perquisizioni, sequestri, accertamenti tecnici: quelli DEVONO avere verbale.

Chi redige il verbale di indagine preliminare?

L'ufficiale di polizia giudiziaria o ausiliario che assiste il pubblico ministero (art. 373 c. 6 c.p.p.). Il verbale vale anche se redatto posteriormente all'atto, purché tempestivamente e con indicazione dei motivi di impossibilità (es. urgenza medica). L'indagato e difensore hanno diritto di leggere verbale presso ufficio pubblico ministero.

Il verbale di indagine deve essere sottoscritto dalla persona interrogata?

Sì, secondo art. 142 c.p.p., il verbale deve essere sottoscritto da chi ha partecipato. Se l'indagato rifiuta di sottoscrivere, l'agente attesta il rifiuto in verbale. Mancanza di sottoscrizione rende comunque verbale utilizzabile se redatto secondo modalità legali.

Dove si conservano i verbali di indagine preliminare?

In apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero (art. 373 c. 5 c.p.p.), insieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria. Al termine indagini preliminari, fascicolo è trasmesso al giudice per l'udienza preliminare o archiviazione secondo richiesta procura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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