← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 247 c.p.p. – Casi e forme delle perquisizioni

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (253), è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale.

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria (57) delegati con lo stesso decreto.

In sintesi

  • Perquisizione personale e locale richiedono un fondato motivo per ritenere celata cosa pertinente al reato
  • Obbligatorio il decreto motivato disposto dall'autorità giudiziaria
  • L'autorità può operare personalmente o delegare agli ufficiali di polizia giudiziaria
  • Distinzione: persona (ricerca sul corpo), locale (luogo determinato o arresto dell'imputato)

Perquisizioni personali e locali: requisiti di fondato motivo, decreto motivato e delega agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Ratio

L'articolo 247 pone le fondamenta delle perquisizioni nel diritto penale italiano, stabilendo i presupposti sostanziali e formali. Il requisito del fondato motivo rappresenta un compromesso tra l'esigenza investigativa della pubblica accusa e la protezione della libertà personale (artt. 13-14 Cost.). La motivazione del decreto non è un mero aspetto formale, bensì un controllo sostanziale sulla ragionevolezza della decisione: il giudice deve articolare perché sospetti che il corpo del reato o le cose pertinenti si trovino in quel determinato luogo o su quella persona. La possibilità di delega agli ufficiali consente operatività pratica, ma non esonera l'autorità dalla responsabilità della decisione.

Analisi

Il comma 1 distingue due tipologie: (a) perquisizione personale, fondata sul fondato motivo che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti; (b) perquisizione locale, fondata sul fondato motivo che tali cose si trovino in un luogo determinato ovvero che in esso si possa eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso. L'elemento logico unificante è il fondato motivo, termine tecnico che non richiede la certezza (come invece la prova) ma nemmeno il semplice sospetto generico. Rappresenta un grado intermedio di probabilità: più che dubbio, meno che sicurezza. Il comma 2 obbliga il decreto motivato: il magistrato non può limitarsi a dire perché, ma deve indicare le ragioni specifiche del sospetto (ad es. informazioni di confidenti, appostamenti, indizi riuniti). Il comma 3 abilita la delega agli ufficiali di polizia, mantenendo però la titolarità dell'atto in capo all'autorità giudiziaria.

Quando si applica

Perquisizioni personali ricorrono per reati di possesso di armi, stupefacenti, documenti falsificati, contrabbando. Perquisizioni locali sono frequenti in reati di droga (magazzini, laboratori clandestini), ricettazione (abitazioni con merce rubata), associazione mafiosa (sedi di clan), frode (uffici aziendali). L'arresto dell'imputato o dell'evaso è motivo autonomo di perquisizione locale: se si ha fondato motivo che un latitante si nasconda in una casa, si può perquisire il luogo anche se non si ricercano cose specifiche. Questa situazione ricorre frequentemente nei reati gravi (omicidio, terrorismo, mafia).

Connessioni

L'articolo 247 è fulcro della sezione dedicata a perquisizioni e sequestri. Rimanda all'art. 245 c.p.p. (ispezione personale), art. 249 c.p.p. (specificità perquisizione personale), art. 250 c.p.p. (perquisizione locale), art. 253 c.p.p. (sequestro), art. 57 c.p.p. (polizia giudiziaria). Costituzionalmente, si collegano art. 13 Cost. (libertà personale) e art. 14 Cost. (inviolabilità domicilio). In ambito probatorio, art. 191 c.p.p. (acquisizione della prova). Internazionalmente: art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e al domicilio).

Domande frequenti

Cosa significa fondato motivo per una perquisizione?

È una probabilità ragionevole (superiore al sospetto vago, ma inferiore alla certezza) che il reato o le cose pertinenti si trovino nel luogo o sulla persona. Basato su dati concreti: informazioni, appostamenti, indizi specifici.

Il decreto di perquisizione deve essere sempre motivato?

Sì, sempre. La motivazione è obbligatoria e deve indicare le ragioni specifiche del sospetto. Un decreto generico, senza spiegazione, è nullo e invalida l'intera operazione.

Posso rifiutarmi di farmi perquisire?

No, se il decreto è regolarmente disposto. Puoi contestarne la legittimità in giudizio, ma nel momento la perquisizione procede comunque.

Se la perquisizione locale è nel mio domicilio, ho garanzie particolari?

Sì, il domicilio gode di protezione costituzionale (art. 14 Cost.). La perquisizione deve essere ancora più motivata e generalmente richiede il rispetto di orari (art. 251 c.p.p.), salvo urgenza.

Se non si trova nulla nella perquisizione, è illegittima?

No, l'esito negativo non invalida l'operazione. La legittimità dipende dal fondato motivo al momento della disposizione, non dal risultato effettivo della ricerca.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.