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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 250 c.p.p. – Perquisizioni locali

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nell’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato (60, 61), se presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (80 att.).

3. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite (247) le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato (253). Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (131, 378).

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In sintesi

  • Copia del decreto di perquisizione locale deve essere consegnata all'imputato e al detentore del luogo, con avviso di assistenza
  • In assenza, la consegna va a congiunti, coabitanti, collaboratori, o al portiere
  • L'autorità giudiziaria può perquisire le persone presenti o sopraggiunte se sospettate di occultare il corpo del reato
  • Può ordinare ai presenti di non allontanarsi e ricondurre coattivamente sul posto i trasgressori

Perquisizioni locali: consegna decreto con diritto di assistenza, procedure in assenza dei titolari, possibilità di perquisire persone presenti.

Ratio

L'articolo 250 estende a livello locale i principi già affermati per le perquisizioni personali, assicurando un minimo di trasparenza e diritto di difesa anche quando il luogo è perquisito. La gradazione della consegna (al proprietario, poi al detentore, poi ai congiunti, infine al portiere) riflette un pragmatismo investigativo: il fine è notificare l'atto, non impedire l'investigazione per impossibilità di trovare il destinatario. La facoltà di perquisire le persone presenti rappresenta un ampliamento dei poteri durante l'operazione locale, subordinato al fondato sospetto che queste possano occultare il corpo del reato.

Analisi

Il comma 1 prevede consegna con doppia alternativa: (a) all'imputato, se presente; (b) a chi ha l'attuale disponibilità del luogo. Sia l'imputato che il detentore ricevono avviso del diritto di farsi rappresentare o assistere (nota bene: assistere, non solo rappresentare, sottolineando la partecipazione diretta). Il comma 2 è cruciale: se mancano gli indicati, la consegna procede a catena — congiunti (coniuge, figli, genitori), coabitanti (altra persona che vive stabilmente nel luogo), collaboratori (dipendenti, amministratori), portiere o equivalente (responsabile dell'accesso). Ciascuno riceve l'avviso. Il comma 3 autorizza micro-perquisizioni personali durante la perquisizione locale: il magistrato, valutando che le persone presenti possono occultare il corpo del reato, dispone con decreto motivato la loro perquisizione. Inoltre, può vietare l'allontanamento e trattenere coattivamente (art. 131 c.p.p., custodia temporanea; art. 378 c.p.p., esecuzione della misura).

Quando si applica

Perquisizioni locali ricorrono in domicili, uffici, locali commerciali, magazzini, veicoli. La consegna al portiere si applica quando nessun occupante è reperibile (proprietario assente, inquilino in vacanza). Le micro-perquisizioni delle persone presenti sono frequenti in reati di traffico di droga (laboratori clandestini dove più persone lavorano), associazione mafiosa (sedi di clan con presenze fluttuanti), ricettazione organizzata (magazzini con più complici). Il divieto di allontanamento ricorre quando il magistrato sospetta che taluno possa alterare prove durante l'operazione.

Connessioni

L'articolo 250 rimanda a art. 247 c.p.p. (perquisizioni), art. 249 c.p.p. (perquisizioni personali), art. 131 c.p.p. (custodia cautelare), art. 378 c.p.p. (esecuzione), art. 120 c.p.p. (difensore), art. 13 Cost. (libertà personale), art. 14 Cost. (inviolabilità domicilio). Rilevante art. 247 comma 3 per la delega agli ufficiali. In ambito europeo: art. 8 CEDU (vita privata e domicilio).

Domande frequenti

Se non sono a casa durante la perquisizione, come vengo informato?

Il decreto viene consegnato a chi è presente (detentore, congiunti, coabitanti, portiere). Se assente, riceverai notifica successiva tramite il portiere o il soggetto che ha ricevuto il decreto.

Posso farmi assistere durante una perquisizione locale?

Sì, hai diritto di farsi assistere (o rappresentare) da persona di fiducia. Deve essere prontamente reperibile e idonea secondo i criteri dell'art. 120 c.p.p.

Se un'altra persona è presente durante la perquisizione, può essere perquisita?

Sì, se il magistrato ha fondato motivo di ritenere che possa occultare il corpo del reato. Tale decisione deve essere motivata nel verbale, ma non richiede un decreto separato.

Posso uscire durante la perquisizione locale?

Dipende da valutazione del magistrato. Se teme che la tua uscita comprometta l'indagine, può vietarlo e trattenerti. Tale ordine deve essere motivato e documentato nel verbale.

Se il portiere consegna il decreto ma io non sono stato informato, è valida la perquisizione?

Sì, se il portiere era la persona appropriata in assenza di proprietario e detentore. La consegna al portiere è legittima secondo l'art. 250 comma 2 c.p.p.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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