Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 131 c.p.p. – Poteri coercitivi del giudice
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Poteri coercitivi del giudice
1. Il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 130 - Art. 130 c.p.p.: Correzione di errori materiali→Cod. proc. pen. art. 132 - Art. 132 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 129 c.p.p.: Obbligo della immediata declaratoria di determi→Art. 133 c.p.p.: Accompagnamento coattivo di altre persone→Art. 128 c.p.p.: Deposito dei provvedimenti del giudice→Articolo 134 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione→Art. 127 c.p.p.: Procedimento in camera di consiglio→Articolo 135 Codice di Procedura Penale: Redazione del verbale→Articolo 126 Codice di Procedura Penale: Assistenza al giudice
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice penale può richiedere polizia giudiziaria e forza pubblica per il compimento ordinato degli atti.
Ratio
L'esercizio della funzione giudiziaria richiede il sostegno di forze dell'ordine per garantire la sicurezza e la regolarità degli atti. Il giudice non ha potere di coazione diretta sui soggetti (a differenza del diritto civile con l'huissier francese) ma ha la facoltà di richiedere il supporto della polizia giudiziaria e della forza pubblica. Questa è un'espressione della sovranità dello Stato nell'ambito della giustizia.
Analisi
L'articolo prevede: (1) il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Municipale secondo competenze); (2) se necessario, può richiedere anche forza pubblica (militari, altri ordini); (3) prescrive tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede. Non è un obbligo dei corpi, è una facoltà del giudice in caso di necessità, ad esempio per garantire comparizione di testimoni, evacuazione di aula disruptiva, custodia di documenti sensibili, etc.
Quando si applica
Situazioni concrete: presenza di persona agitata che disturba l'udienza, testimone che rifiuta di comparire e deve essere accompagnato coattivamente, necessità di garantire sicurezza durante compimento di accertamento tecnico su luogo pericoloso, custodia di sequestri sensibili, accompagnamento di imputato in camera di consiglio con rischi di fuga. Non si tratta di ricorso frequente ma di misura straordinaria per garantire regolarità.
Connessioni
Rimandi all'art. 58 c.p.p. (polizia giudiziaria), art. 378 c.p.p. (altri poteri coercitivi specifici come accompagnamento coattivo), artt. 132-133 c.p.p. (accompagnamento coattivo dell'imputato e testimoni), e ai decreti che disciplinano l'organizzazione della polizia giudiziaria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Durante il dibattimento, testimone Tizio, persona con problemi comportamentali, inizia a urlare insulti verso il giudice e crea disturbo grave all'udienza. Il giudice, prima di ordinare l'allontanamento, chiede l'intervento della polizia giudiziaria presente in aula per garantire che l'espulsione avvenga in modo ordinato e sicuro. I carabinieri accompagnano Tizio fuori dall'aula. Il dibattimento riprende regolarmente.
Caso 2: Caso 2
Il giudice deve eseguire un sopralluogo in un cantiere edile dove è avvenuto un incidente. Chiede l'intervento della polizia giudiziaria per garantire la sicurezza durante l'accertamento in sito (pericolo di crolli, macchinari attivi). I vigili urbani che accompagnano il giudice garantiscono che non entri personale non autorizzato e che sia rispettata la scena dell'incidente. L'accertamento si conclude in sicurezza.
Domande frequenti
La polizia giudiziaria deve obbedire sempre al giudice?
Nei limiti della legalità sì. La polizia giudiziaria è sott'ordine del giudice durante il processo. Se il giudice ordina un accompagnamento coattivo, sequestro, controllo, la polizia esegue se l'ordine è lecito e motivato.
Che cosa significa forza pubblica?
Forza pubblica è il termine generico per Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, e in situazioni straordinarie Esercito. Il giudice richiede il tipo di forza appropriato alla situazione (es. forza pubblica generica per sgombero aula, Guardia Finanza per sequestro documenti finanziari).
Il giudice può chiedere la forza pubblica per intimorire gli imputati?
No. L'articolo consente richiesta della forza pubblica solo per garantire il sicuro e ordinato compimento degli atti. Usarla per intimidazione sarebbe un abuso di potere e potrebbe integrare reato di abuso di autorità.
Se rifiuto di comparire, il giudice mi fa accompagnare dalla polizia?
Sì. Se sei regolarmente citato e non comparisci senza legittimo impedimento, il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo (art. 132 c.p.p.) con decreto motivato. Polizia ti conduce in giudizio anche con la forza se necessario.
C'è un limite all'uso della forza pubblica dal giudice?
Sì. La forza può essere usata solo nella misura strettamente necessaria per il compimento dell'atto. Qualunque eccesso configura violenza, abuso d'autorità e può dar diritto a risarcimento danni.