Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 134 c.p.p. – Modalità di documentazione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica .

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

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4.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

In sintesi

  • La documentazione degli atti procede mediante verbale redatto dall'ausiliario
  • Verbale può essere in forma integrale o riassuntiva, con stenotipia o mezzo meccanico
  • Se impossibile stenotipia, si usa scrittura manuale
  • Verbale riassuntivo comporta anche riproduzione fonografica
  • Audiovisione aggiunta solo se indispensabile
Indice dei contenuti

Gli atti processuali penali sono documentati mediante verbale redatto in forma integrale o riassuntiva.

Ratio

La documentazione degli atti è essenziale per la trasparenza del processo e l'esercizio dei diritti di difesa e impugnazione. Le modalità di documentazione evolvono con la tecnologia (da stenotipia a registrazione audio, video). L'articolo contempla diverse opzioni, bilanciando completezza della documentazione e praticabilità amministrativa. Un verbale carente o scorretto compromette tutta la decisione successiva.

Analisi

L'articolo articola: (1) documentazione mediante verbale (atto redatto per registrare contenuto e svolgimento dell'atto); (2) forma integrale (trascrizione parola per parola) o riassuntiva (sintesi dei punti salienti); (3) redazione con stenotipia o altro strumento meccanico (registratori digitali, videoregistrazione), oppure se impossibile, con scrittura manuale; (4) quando riassuntivo, obbligo di riproduzione fonografica (registrazione audio parallela); (5) quando insufficient forme 2-3, aggiungere riproduzione audiovisiva se assoluto indispensabile; (6) redazione dall'ausiliario (art. 126, 135 c.p.p.).

Quando si applica

Tutti gli atti giudiziali: interrogatori, deposizioni, confronti, accertamenti tecnici, sopralluoghi, acquisizione documenti, audizioni testimoni, incisioni di periti. In dibattimento è preferita forma integrale (stenotipia) per trasparenza massima. In fase preliminare, forma riassuntiva è ammessa. Registrazione audio è standard in udienza, videoregistrazione in casi sensibili (abusi sessuali minori).

Connessioni

Rimandi agli artt. 357 c.p.p. (documentazione nei verbali PM), 373 c.p.p. (atti in indagini), 480 c.p.p. (atti in udienza preliminare), 510 c.p.p. (atti in dibattimento), 125-127 c.p.p. (verbali nella camera consiglio), 140 c.p.p. (verbale riassuntivo specifico), 139 c.p.p. (riproduzione fonografica), artt. 1352 c.c. (documenti forma meccanica), art. 50 att. (ausiliario giudice).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

In dibattimento, deposizione di testimone Tizio è registrata con stenotipia integrale: le domande dell'avvocato, le risposte di Tizio, le reazioni processuali, tutto è trascritto in forma completa dall'ausiliario. Il verbale contiene la ricostruzione esatta di quanto accaduto. In appello, l'avvocato accede al verbale integrale per valutare se usare deposizione come elemento probatorio.

Caso 2: Caso 2

Nell'udienza preliminare, interrogatorio dell'imputato Caio è verbalizzato in forma riassuntiva (sintesi dei punti, delle domande e delle risposte essenziali). Contemporaneamente, viene effettuata registrazione audio (fonografica). Se il verbale riassuntivo sembra impreciso, il difensore di Caio chiede accesso al file audio per verificare l'esattezza della trascrizione riassuntiva.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra verbale integrale e riassuntivo?

Integrale: trascrizione parola per parola, anche degli incisi, pause, toni. Riassuntivo: sintesi dei punti salienti, omettendo dettagli non essenziali. Integrale è più completo e affidabile, ma laborioso; riassuntivo è pratico ma rischia imprecisioni.

Se il verbale è riassuntivo, è meno probante?

Legalmente no, se accompagnato da registrazione fonografica (audio). L'audio parallelo consente verifica dell'aderenza della sintesi ai fatti. Però, se controversia, il giudice può preferire verbale integrale per certezza assoluta.

Posso chiedere videoregistrazione anche se non è obbligatoria?

Sì. Se la controversia su fatto oggettivo è grave (es. accusa di abuso sessuale, minore vulnerabile), puoi proporre al giudice di disporre videoregistrazione per trasparenza massima. Il giudice valuta se indispensabile.

Che succede se il verbale è scritto a mano male e illeggibile?

Verbale illeggibile inficia la documentazione. Puoi sollevare eccezione di nullità basata su impossibilità di conoscenza del contenuto. Il giudice ordina correzione o integrazione con registrazione audio/video se disponibile.

La registrazione audio è conservata insieme al fascicolo?

Sì. Registrazione audio (e video se presente) è parte del fascicolo e conservato presso la cancelleria per la durata prescritta per gli atti processuali. Puoi accedervi dietro richiesta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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