Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale

In sintesi

  • Principio fondamentale: prove illegittime sono inutilizzabili
  • Applicazione automatica: il divieto vale indipendentemente da consenso o errore
  • Rilevabilità d'ufficio: giudice esclude ex officio in ogni fase
  • Consequenziale: sono vietate anche le prove derivate (frutto dell'albero velenoso)
Indice dei contenuti

Le prove acquisite in violazione dei divieti di legge non possono essere utilizzate nel processo penale. L'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato.

Ratio

L'articolo 191 è presidio del diritto di difesa e della legalità processuale. Se un diritto fondamentale (domicilio, comunicazioni, corpo) è violato per acquisire una prova, la prova stessa è avvelenata e inutile. Non serve il consenso del titolare del diritto: la legge vieta la prova per tutelare l'ordine pubblico processuale, non interessi individuali rinunciabili. La norma riflette la Convenzione europea e la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana su nullità sostanziale delle prove illegittime.

Analisi

Il comma 1 affida a una regola semplice ma rigorosa: acquisizione in violazione dei divieti = inammissibilità. Non si analizza se la prova è comunque affidabile o se il diritto violato era secondario. Violazione = esclusione. Il comma 2 introduce la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado: il giudice non aspetta la contestazione della parte, ma esclude autonomamente (anche a dibattimento, in appello, in cassazione se rilevato il vizio). L'articolo 1854 disciplina il procedimento di rilevazione nelle impugnazioni.

Quando si applica

Perquisizione eseguita senza mandato: le prove trovate sono inammissibili. Intercettazione telefonica fuori dai presupposti di legge: qualunque dichiarazione captata è inutilizzabile. Prelievo di sangue senza consenso non motivato (droga/alcol): il risultato è vietato. Non importa se la prova dimostra colpevolezza inequivocabile: il giudice la esclude per tutelarne la legalità.

Connessioni

Articolo 191 bis (prove illegittime e loro esclusione procedurale). Articolo 190 (diritto alla prova e esclusione per vizio). Articolo 189 (prove non disciplinate). Articoli 270 (perquisizioni), 266-271 (intercettazioni), 224 (consulenza tecnica). Articolo 1854 (procedimento di rilevazione della nullità). Corte Costituzionale: sentenze sulla nullità sostanziale delle violazioni di diritti fondamentali.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è accusato di traffico di stupefacenti

I carabinieri entrano in casa senza mandato e trovano 100 grammi di cocaina nel comodino. Anche se il fatto è inequivocabile, la prova è acquisita in violazione dell'articolo 14 Costituzione (inviolabilità domicilio). Il giudice, rilevando d'ufficio il vizio, esclude la cocaina dall'istruttoria. Tizio non può essere condannato sulla base di quella prova.

Caso 2: Caio è imputato di maltrattamenti

L'accusa intercetta illegalmente la telefonata in cui Caio confessa il fatto a Sempronio. Anche se la confessione è esplicita, l'intercettazione viola l'articolo 15 Costituzione (segretezza comunicazioni) perché non autorizzata dal giudice secondo le norme CPP. La confessione è inammissibile. Il giudice la esclude d'ufficio, anche se scoperta solo in appello.

Domande frequenti

Se una prova è acquisita illegittimamente ma dimostra colpevolezza, può essere usata?

No. L'articolo 191 vieta categoricamente: prove illegittime sono inutilizzabili, indipendentemente da affidabilità o utilità per il processo.

Chi può sollevare la questione di inutilizzabilità di una prova?

Chiunque: imputato, difesa, pubblico ministero, parte civile. Ma il giudice la rileva anche d'ufficio, in ogni stato del procedimento.

È sufficiente il consenso della persona per usare una prova acquisita illegittimamente?

No. L'articolo 191 è inderogabile: il diritto violato tocca l'ordine pubblico processuale, non è rinunciabile dal singolo.

Una prova derivata da acquisizione illegittima è anch'essa vietata?

Sì. Se la prova originaria è illegittima, anche le prove conseguenti (frutto dell'albero velenoso) sono inammissibili, salvo eccezioni per fonte indipendente.

Fino a quando il giudice può escludere una prova illegittima?

In ogni stato e grado del procedimento: indagini, giudizio preliminare, dibattimento, appello, cassazione. Anche in revisione della sentenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.