Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Prove illegittimamente acquisite
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 190 - Articolo 190 Codice di Procedura Penale: Diritto alla prova→Cod. proc. pen. art. 192 - Articolo 192 Codice di Procedura Penale: Valutazione della prova→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 189 c.p.p.: Prove non disciplinate dalla legge→Art. 193 c.p.p.: Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili→Art. 188 c.p.p.: Libertà morale della persona nell’assunzione de→Art. 194 c.p.p.: Oggetto e limiti della testimonianza→Articolo 187 Codice di Procedura Penale: Oggetto della prova→Articolo 195 Codice di Procedura Penale: Testimonianza indiretta→Art. 186 c.p.p.: Inosservanza di norme tributarie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le prove acquisite in violazione dei divieti di legge non possono essere utilizzate nel processo penale. L'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato.
Ratio
L'articolo 191 è presidio del diritto di difesa e della legalità processuale. Se un diritto fondamentale (domicilio, comunicazioni, corpo) è violato per acquisire una prova, la prova stessa è avvelenata e inutile. Non serve il consenso del titolare del diritto: la legge vieta la prova per tutelare l'ordine pubblico processuale, non interessi individuali rinunciabili. La norma riflette la Convenzione europea e la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana su nullità sostanziale delle prove illegittime.
Analisi
Il comma 1 affida a una regola semplice ma rigorosa: acquisizione in violazione dei divieti = inammissibilità. Non si analizza se la prova è comunque affidabile o se il diritto violato era secondario. Violazione = esclusione. Il comma 2 introduce la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado: il giudice non aspetta la contestazione della parte, ma esclude autonomamente (anche a dibattimento, in appello, in cassazione se rilevato il vizio). L'articolo 1854 disciplina il procedimento di rilevazione nelle impugnazioni.
Quando si applica
Perquisizione eseguita senza mandato: le prove trovate sono inammissibili. Intercettazione telefonica fuori dai presupposti di legge: qualunque dichiarazione captata è inutilizzabile. Prelievo di sangue senza consenso non motivato (droga/alcol): il risultato è vietato. Non importa se la prova dimostra colpevolezza inequivocabile: il giudice la esclude per tutelarne la legalità.
Connessioni
Articolo 191 bis (prove illegittime e loro esclusione procedurale). Articolo 190 (diritto alla prova e esclusione per vizio). Articolo 189 (prove non disciplinate). Articoli 270 (perquisizioni), 266-271 (intercettazioni), 224 (consulenza tecnica). Articolo 1854 (procedimento di rilevazione della nullità). Corte Costituzionale: sentenze sulla nullità sostanziale delle violazioni di diritti fondamentali.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è accusato di traffico di stupefacenti
I carabinieri entrano in casa senza mandato e trovano 100 grammi di cocaina nel comodino. Anche se il fatto è inequivocabile, la prova è acquisita in violazione dell'articolo 14 Costituzione (inviolabilità domicilio). Il giudice, rilevando d'ufficio il vizio, esclude la cocaina dall'istruttoria. Tizio non può essere condannato sulla base di quella prova.
Caso 2: Caio è imputato di maltrattamenti
L'accusa intercetta illegalmente la telefonata in cui Caio confessa il fatto a Sempronio. Anche se la confessione è esplicita, l'intercettazione viola l'articolo 15 Costituzione (segretezza comunicazioni) perché non autorizzata dal giudice secondo le norme CPP. La confessione è inammissibile. Il giudice la esclude d'ufficio, anche se scoperta solo in appello.
Domande frequenti
Se una prova è acquisita illegittimamente ma dimostra colpevolezza, può essere usata?
No. L'articolo 191 vieta categoricamente: prove illegittime sono inutilizzabili, indipendentemente da affidabilità o utilità per il processo.
Chi può sollevare la questione di inutilizzabilità di una prova?
Chiunque: imputato, difesa, pubblico ministero, parte civile. Ma il giudice la rileva anche d'ufficio, in ogni stato del procedimento.
È sufficiente il consenso della persona per usare una prova acquisita illegittimamente?
No. L'articolo 191 è inderogabile: il diritto violato tocca l'ordine pubblico processuale, non è rinunciabile dal singolo.
Una prova derivata da acquisizione illegittima è anch'essa vietata?
Sì. Se la prova originaria è illegittima, anche le prove conseguenti (frutto dell'albero velenoso) sono inammissibili, salvo eccezioni per fonte indipendente.
Fino a quando il giudice può escludere una prova illegittima?
In ogni stato e grado del procedimento: indagini, giudizio preliminare, dibattimento, appello, cassazione. Anche in revisione della sentenza.