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Art. 190 c.p.p. – Diritto alla prova
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495) escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue (190-bis, 4954) o irrilevanti (468).
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio (70, 195, 224, 237, 507, 508, 511, 603).
3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio (495).
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In sintesi
Le prove sono ammesse su richiesta di parte. Il giudice esclude quelle vietate e manifestamente superflue o irrilevanti mediante ordinanza.
Ratio
L'articolo 190 è colonna vertebrale del diritto alla prova nel processo accusatorio. A differenza del processo civile dove il giudice ha margini maggiori, nel processo penale la prova è strumento dei contendenti: il pubblico ministero accusa con prove, la difesa contraddice e propone prove alternative. Il principio è dispositività probatoria bilaterale. Tuttavia, la legge consente eccezioni: prove di ufficio per reati gravi, prove sulla capacità dell'imputato, prove per accertare violazioni procedurali. Il giudice ha il dovere di escludere prove inutili per economia processuale.
Analisi
Il comma 1 statuisce che le prove sono ammesse a richiesta di parte: accusa e difesa chiedono al giudice, che provvede senza ritardo con ordinanza. Il giudice esclude tre categorie: prove vietate dalla legge (violano diritti, es. violazione domicilio illecita), prove manifestamente superflue (ridondanti, già provate), prove irrilevanti (non attengono i fatti dell'articolo 187). Il comma 2 apre eccezioni: legge stabilisce casi di ammissione d'ufficio (articoli 70, 195, 224, 237, 507, 508, 511, 603 cpp da consultare). Il comma 3 consente revoca di provvedimenti su ammissione, con contraddittorio delle parti.
Quando si applica
Durante la fase investigativa e il dibattimento. L'accusa richiede test tossicologico del testimone: il giudice ammette con ordinanza (è rilevante). La difesa richiede 50 testimoni per il medesimo fatto già provato: il giudice esclude per manifesta superfluità, ammettendo i 3 più significativi. Se emerge nuovo elemento rilevante, il giudice revoca l'ordinanza di esclusione sentite le parti.
Connessioni
Articolo 190-bis (esame della prova, criteri di ammissione in giudizio). Articoli 495 (ordinanza), 468 (irrilevanza), 361-367 (procedura dibattimentale). Articolo 191 (prove illegittimamente acquisite). Articoli 70 (indagini su richiesta delle parti), 195 (esame testimoni), 507 (prove nel giudizio abbreviato).
Domande frequenti
Le prove devono essere chieste dalle parti?
Sì, in linea generale. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Eccezioni: la legge prevede prove d'ufficio per reati gravi, capacità dell'imputato, accertamenti processuali.
Cosa fa il giudice quando riceve una richiesta di prova?
Valuta se la prova è rilevante (attiene i fatti dell'art. 187), non vietata, e non manifestamente superflua o irrilevante. Se idonea, ammette con ordinanza senza ritardo.
Posso chiedere 50 testimoni per provare lo stesso fatto?
Puoi chiederlo, ma il giudice probabilmente escluderà per manifesta superfluità. Ammetterà i testimoni ritenuti significativi per economia processuale.
Un'ordinanza di ammissione di una prova è modificabile?
Sì. Il giudice può revocarla sentite le parti in contraddittorio, se emergono circostanze nuove o superflua sopravvenuta.
Cosa sono prove vietate dalla legge?
Prove acquisite violando diritti fondamentali (es. perquisizione senza mandato, violazione domicilio, intercettazione illegale). Sono inammissibili per legge.
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