Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Oggetto della prova
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 186 - Art. 186 c.p.p.: Inosservanza di norme tributarie→Cod. proc. pen. art. 188 - Art. 188 c.p.p.: Libertà morale della persona nell’assunzione de→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 185 c.p.p.: Effetti della dichiarazione di nullità→Art. 189 c.p.p.: Prove non disciplinate dalla legge→Art. 184 c.p.p.: Sanatoria delle nullità delle citazioni degli a→Articolo 190 Codice di Procedura Penale: Diritto alla prova→Art. 183 c.p.p.: Sanatorie generali delle nullità→Art. 191 c.p.p.: Prove illegittimamente acquisite→Articolo 182 Codice di Procedura Penale: Deducibilità delle nullità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Sono provabili i fatti relativi all'imputazione, alla punibilità, alla pena e alla responsabilità civile nel processo penale.
Ratio
L'articolo 187 del Codice di Procedura Penale definisce il perimetro della prova penale. Nel processo accusatorio, non tutto è provabile: solo i fatti rilevanti per accertare colpevolezza, pena e risarcimento danni. Questa limitazione garantisce efficienza processuale e tutela dei diritti fondamentali, evitando prove futili o invasive della privacy.
Analisi
Il comma 1 identifica tre categorie di fatti provabili: quelli sull'imputazione (il fatto reato addebitato), sulla punibilità (esistenza della fattispecie criminosa) e sulla determinazione della pena o misura di sicurezza. Il comma 2 amplia l'oggetto includendo fatti necessari per applicare norme processuali (es. competenza del giudice, capacità dell'imputato). Il comma 3 aggiunge, per le parti civili, i fatti della responsabilità civile extracontrattuale ex articolo 2043 del Codice Civile, collegandosi agli articoli 74 (costituzione) e 185 cp (risarcimento).
Quando si applica
L'articolo si applica in ogni procedimento penale. Il giudice lo usa per valutare se una prova è ammissibile: una foto del testimone non è provabile se non riguarda l'imputazione o la pena, quindi va esclusa. Se l'imputato è accusato di furto, la capacità di guida non è rilevante. Se c'è parte civile, la prova del danno patrimoniale (perdita economica, spese mediche) diventa provabile.
Connessioni
L'articolo 187 è il fondamento della disciplina probatoria: rinvia all'articolo 190 (diritto alla prova), 195 (testimonianza indiretta), 210-213 (esame incrociato). Collegato all'articolo 468 (irrilevanza della prova), 19 (imputazione), 533-542 (sentenza). Nel processo civile parallelo, articolo 163 cpc disciplina diversamente l'oggetto di prova.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è accusato di rapina ai danni di Caio il 15 febbraio 2024
Sono provabili: l'identità di Tizio, il luogo (via Rossini Roma), l'arma usata (coltello), il danno subito da Caio (portafoglio rubato, trauma psicologico). Non è provabile il fatto che Tizio ebbe una cattiva condotta 10 anni prima se non incide sulla pericolosità sociale nel reato attuale.
Caso 2: Sempronio è imputato di truffa
Caio costituisce parte civile. Sono provabili i fatti della responsabilità civile: l'ammontare dell'assegno falso (500 euro), il danno economico subito da Caio, il nesso causale (Caio pagò perché raggirato). Il giudice esclude la prova della reputazione della società di Caio, irrilevante ai fini della condanna penale e del risarcimento.
Domande frequenti
In un processo penale, è possibile provare tutto?
No. Solo i fatti rilevanti per l'imputazione, la punibilità, la pena e (se c'è parte civile) la responsabilità civile. Il giudice esclude prove irrilevanti o superflue.
Se sono parte civile nel processo penale, cosa posso provare?
Puoi provare i fatti della responsabilità civile derivante dal reato: il danno patrimoniale (perdita economica) e non patrimoniale (sofferenza morale), il nesso causale con il fatto criminoso.
È provabile la moralità di una persona in processo penale?
La moralità generica no. Solo fatti specifici che qualificano la personalità in relazione al reato commesso e alla pericolosità sociale (art. 194 cpp).
Cosa sono i fatti necessari per applicare norme processuali?
Fatti sulla competenza del giudice, sulla capacità processuale dell'imputato, sulla costituzione di parte civile. Esempi: l'imputato è italiano? È capace di stare in giudizio?
Chi decide quali prove sono ammissibili?
Il giudice. Valuta se la prova riguarda i fatti provabili dell'articolo 187 e esclude quelle manifestamente superflue o irrilevanti.