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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 468 c.p.p. – Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni (194 s.), periti (220 s.) o consulenti tecnici (225, 233) nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.

2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495.

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4-bis. La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (238) deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell’art. 495.

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio a norma dell’art. 392 comma 2.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Depositare liste di testimoni, periti e consulenti entro 7 giorni prima dell'udienza
  • Indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame
  • Presidente autorizza e esclude testimonianze vietate o manifestamente sovrabbondanti
  • Citazione può essere fatta per l'udienza o per udienze successive secondo il programma
  • Possibilità di presentare testimoni direttamente al dibattimento
  • Acquisibile anche verbali di prove di altri procedimenti penali

Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici: liste depositate 7 giorni prima dell'udienza, con decreto di autorizzazione del presidente.

Ratio

Il diritto di defesa non è meramente teorico: deve tradursi nella possibilità concreta di produrre e contestare prove. La norma impone tempi rigidi di deposito per permettere all'altra parte di controbattere, al presidente di gestire il dibattimento con razionalità (non può avere decine di testimoni improvvisati), e al giudice di valutare l'ammissibilità secondo criteri di utilità. È un equilibrio fra diritto di difesa e celerità processuale.

Analisi

Il primo comma fissa il termine di 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento per depositare la lista, pena inammissibilità della prova. La lista deve specificare le circostanze su cui vertirà l'esame, evitando generiche richieste. Il secondo comma attribuisce al presidente il potere di autorizzare con decreto, escludendo 'manifestamente sovrabbondanti' (overlapping di testimoni con medesimo contenuto) e testimonianze vietate (privilegio contro l'auto-incriminazione, segreto professionale non eccezionato, ecc.). Il terzo comma permette la presentazione diretta al dibattimento senza citazione preventiva. Il quarto comma disciplina la 'prova contraria': una parte può citare testimoni non nella propria lista se ritenuti contrari alle tesi dell'altra parte. Il comma 4-bis introduce l'acquisizione di verbali di prove da altri procedimenti. Il quinto comma obbliga il presidente a citare d'ufficio il perito dell'incidente probatorio.

Quando si applica

Tizio è imputato per una truffa immobiliare. L'avvocato di Tizio, entro 7 giorni dall'udienza dibattimentale, deposita lista di tre testimoni e di un perito tecnico. Indicando per il perito: 'la valutazione della documentazione catastale oggetto della truffa', e per i testimoni: 'circostanze relative alla comunicazione pre-contrattuale'. Il presidente esamina: uno dei testimoni è il coniuge di Tizio (rapporto di parentela, ma non vietato), il perito sembra non manifestamente sovrabbondante. Autorizza. Caio, rappresentante della parte lesa, propone cinque testimoni su medesime circostanze: il presidente ne esclude due (sovrabbondanti) e autorizza tre. Se durante il dibattimento emerge che un testimone di Tizio ha visto qualcosa rilevante non indicato, può comunque essere sentito se le parti non si oppongono.

Connessioni

Rimanda agli articoli 194 (testimoni), 220 (periti), 225 (consulenti tecnici), 210 (persone diverse da imputato), 431 (fascicolo del dibattimento), 495 (ammissibilità della prova), 392 (incidente probatorio). Collegato anche al diritto di difesa (art. 24 Costituzione) e ai termini di comparizione.

Domande frequenti

Se dimentico di depositare la lista di testimoni entro 7 giorni, posso comunque farli venire?

No, decadi in inammissibilità secondo l'art. 468. Eccezione: puoi presentare il testimone direttamente al dibattimento (art. 468 comma 3), ma il giudice può allora escluderlo se l'altra parte non ha avuto tempo per preparare la controreplica.

Qual è la differenza fra un testimone e un consulente tecnico?

Il testimone ha visto o percepito il fatto; il consulente tecnico non è stato presente ma ha competenze specifiche (ingegnere, chimico, ecc.) per analizzare elementi complessi del fascicolo.

Il presidente può escludere un mio testimone dicendo che è manifestamente sovrabbondante?

Sì, se la sua deposizione copre circostanze già coperte da altri testimoni che hai indicato. Ma non può escluderlo per ragioni arbitrarie. Se ritieni ingiusta l'esclusione, puoi contestarla durante il dibattimento.

Posso citare testimoni a prova contraria delle affermazioni dell'imputato?

Sì, l'art. 468 comma 4 te lo permette. Puoi depositare una lista supplementare di testimoni specificamente per smentire circostanze uscite fuori dalle liste dell'imputato.

Se il mio testimone non si presenta, che cosa succede?

Il giudice può ordinare la sua comparizione con misure coercitive (multa, arresto per disobbedienza). Se il testimone ha legittima assenza, il giudice ne tiene conto. Ma se è ingiustificato, ci sono conseguenze disciplinari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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