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Art. 465 c.p.p. – Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta (143 att.).
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall’art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
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In sintesi
Il presidente del tribunale può anticipare o rinviare un'udienza una sola volta per motivi giustificati, con avviso almeno 7 giorni.
Ratio
L'udienza è il momento cardine del dibattimento, fissato per garantire la serenità processuale. A volte circostanze impreviste (eventi calamitosi, epidemie, gravi circostanze personali) richiedono modifiche. La norma equilibra la necessità di stabilità processuale (massimo una variazione) con la flessibilità gestionale del presidente del tribunale, che è garante dell'ordine processuale.
Analisi
La disposizione consente al presidente di emettere un decreto (provvedimento amministrativo, non una sentenza) che cambi la data dell'udienza già fissata per il dibattimento. Il primo comma specifica 'non più di una volta', limitando il potere modificativo a un'unica occasione. La giustificazione ('motivi giustificati') è discrezionale ma deve sussistere. Nel secondo comma, l'anticipazione richiede preavviso di almeno sette giorni, mentre il rinvio non ha termine minimo specificato. La comunicazione al PM e la notifica a parti e difensori garantiscono conoscenza dell'atto.
Quando si applica
Tizio è imputato per un reato d'induzione al suicidio. L'udienza è fissata per 15 maggio. A maggio arriva una catastrofe naturale che blocca i trasporti. Il presidente del tribunale, con suo decreto, rinvia l'udienza al 5 giugno, notificando il cambio entro il termine dovuto. Successivamente, il 28 maggio, circostanze non cambiano a sufficienza: il presidente non può rinviare ancora (ha già usato la sua unica variazione). Caio è imputato per frode. Il suo avvocato chiede l'anticipazione di 10 giorni dell'udienza da settembre a agosto per sovrapposizioni processuali. Se il presidente ritiene giustificata la richiesta, emette decreto con 7 giorni di avviso.
Connessioni
Collegato direttamente agli articoli 429 (fissazione dell'udienza e termini di comparizione), 456 (decreto di giudizio immediato), 464 (giudizio conseguente all'opposizione). Rimanda anche all'articolo 143 att. (udienza per rinvio del PM). Il potere presidenziale è ulteriormente limitato dal principio di celerità e dal diritto della difesa di cui agli articoli 24 Costituzione.
Domande frequenti
Il presidente può rinviare più volte la mia udienza?
No. L'art. 465 è chiaro: 'non più di una volta'. Una sola modifica è consentita, poi l'udienza resta ferma al nuovo giorno stabilito.
Se anticipano l'udienza, quanto preavviso mi devono dare?
Almeno 7 giorni. Se l'anticipazione è dal 20 al 13 settembre, il decreto deve raggiungerti entro il 6 settembre. Per il rinvio non è specificato un minimo.
Chi decide se i motivi sono 'giustificati'?
Il presidente del tribunale, secondo il suo valutazione discrezionale. Una malattia grave, un lutto familiare, un evento straordinario sono solitamente ritenuti giustificati.
Se anticipano l'udienza, i termini per comprare in giudizio cambiano?
No, rimangono fermi gli articoli 429 commi 3 e 4, che disciplinano i termini di comparizione. L'anticipazione accorcia solo il tempo tra il decreto e il nuovo giorno d'udienza.
Può il PM richiesta il rinvio dell'udienza?
Sì, il PM è parte e può formulare richiesta, ma è il presidente a decidere discrezionalmente se accoglierla. La richiesta è sottoposta ai medesimi limiti di una sola variazione.
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