Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 370 c.p.p. – Atti diretti e atti delegati

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta,’ con l’assistenza necessaria del difensore.

1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili .

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, …

qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero , può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

In sintesi

  • Il PM ha l'obbligo di compiere personalmente l'attività di indagine
  • Può delegare specifici atti investigativi alla polizia giudiziaria
  • La polizia giudiziaria osserva le disposizioni su difensore, avviso, accesso agli atti
  • Il PM può delegare interrogatori e confronti se la persona è in libertà e ha assistenza difensore
  • Per atti in altri tribunali il PM può delegare il PM di quel tribunale
Indice dei contenuti

Il PM compie personalmente l'attività investigativa. Può delegare interrogatori e confronti alla polizia giudiziaria.

Ratio

L'articolo 370 c.p.p. disciplina la suddivisione di responsabilità tra PM (rappresentante dell'accusa con indipendenza) e polizia giudiziaria (corpo operativo subordinato). Il legislatore ha inteso attribuire al PM il dovere di dirigere e sovrintendere le indagini (carica fondamentale dello stato di diritto: il PM non rappresenta lo Stato repressivo, ma la ricerca della verità in contraddittorio), mentre riconosce che la polizia giudiziaria può compiere attività operative specifiche. Il principio è che non tutte le attività investigative richiedono la persona fisica del PM: interrogatori e confronti, invece, per loro natura richiedono il PM o perlomeno un organo con indipendenza garantita (da cui il limite che la polizia può condurre interrogatori solo su delega, quando la persona è libera e ha il difensore).

Analisi

Il comma 1 establisce il principio: il PM compie personalmente ogni attività di indagine. È la regola generale. Tuttavia, immediatamente dopo, la norma riconosce l'eccezione: il PM può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività investigative e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori e i confronti cui partecipi la persona sottoposta a indagini che si trovi in stato di libertà, con assistenza del difensore. Il comma 2 stabilisce che quando la polizia giudiziaria agisce per delegazione, osserva le disposizioni degli art. 364, 365, 373 c.p.p. (diritti del difensore, avviso, deposito atti, ecc.), come se fosse il PM stesso. I commi 3-4 disciplinano la delegazione territoriale: il PM può delegare il PM di un altro tribunale per atti in altra circoscrizione. Il PM delegato ha facoltà di procedere anche ad atti ulteriori se ritenuti necessari (comma 4).

Quando si applica

La norma si applica quotidianamente durante le indagini. Esempio: il PM di Roma indaga Tizio per furto a Roma, ma le tracce forensi si trovano presso il museo di Firenze. Il PM di Roma non intende recarsi a Firenze. Può delegare il PM di Firenze affinché proceda all'ispezione presso il museo. Il PM di Firenze, ricevuta la delega, compie l'ispezione personalmente. Un secondo esempio: il PM decide di interrogare Caio, il quale è in stato di libertà (non fermato). Il PM, al fine di snellire, delega la polizia giudiziaria (carabinieri o polizia) a procedere all'interrogatorio, purché sia garantita l'assistenza del difensore. I carabinieri conducono l'interrogatorio secondo le modalità dell'art. 210 c.p.p., rispettando i diritti del difensore come se fosse il PM a condurre.

Connessioni

Art. 364-365 c.p.p. (diritti difensore), art. 373 c.p.p. (obblighi della polizia giudiziaria), art. 210 c.p.p. (interrogatorio), art. 211 c.p.p. (confronto), art. 327 s. c.p.p. (polizia giudiziaria), art. 118 bis att. c.p.p. (coordinamento tra uffici PM). La norma regola il principio di legalità nelle indagini preliminari e l'indipendenza del PM dalla polizia operativa.

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è sottoposto a indagini per ricettazione presso il tribunale di Roma

Il PM di Roma decide di procedere a interrogatorio di Sempronio il 15 maggio. Sempronio è in stato di libertà (non fermato). Anziché compiere personalmente l'interrogatorio, il PM di Roma delega i carabinieri della stazione locale a condurre l'interrogatorio. I carabinieri, il 15 maggio, convocano Sempronio, lo interrogano circa il possesso del bene ricettato, mettono a verbale le risposte, e osservano tutte le regole dell'art. 364 c.p.p. (avviso al difensore, assistenza, registrazione). Il difensore di Sempronio (avv. Rossi) partecipa come se fosse il PM a condurre. Il verbale è sottoscritto dai carabinieri agenti, da Sempronio, dal difensore. La delega al mezzo di polizia è legittima perché Sempronio è libero e ha difensore.

Caso 2: Mevio è indagato presso il PM di Bologna per reato di trafficking

Il PM scopre che c'è un'ispezione da condurre presso un deposito di merci a Venezia (circocrizione tribunale di Venezia). Il PM di Bologna non intende recarsi a Venezia personalmente. Invia una delega scritta al PM di Venezia, indicando: «Delega al PM presso il tribunale di Venezia per l'ispezione presso [indirizzo deposito], fascicolo [numero], imputato Mevio, al fine di accertare [specifiche modalità di illecito]». Il PM di Venezia riceve la delega, procede all'ispezione il 20 maggio personalmente. Se durante l'ispezione scopre altri elementi (es. documentazione aggiuntiva) che appaiono decisivi, il PM di Venezia ha facoltà di procedere anche a atti ulteriori (comma 4), previa comunicazione al PM di Bologna.

Domande frequenti

Se la polizia giudiziaria compie un interrogatorio per delega del PM, è lo stesso che se lo facesse il PM?

Sostanzialmente sì, se la delega è corretta. La polizia giudiziaria che agisce per delega deve osservare le medesime regole che osserverebbe il PM (art. 364-365 c.p.p.). Il verbale ha la medesima validità. L'unica differenza è che il PM rimane penalmente responsabile dell'attività e può revocare la delega in qualunque momento.

Posso rifiutare di essere interrogato dalla polizia giudiziaria se il PM non è presente?

No. Se il PM ha legittimamente delegato la polizia giudiziaria per l'interrogatorio (sei in libertà, hai il difensore), l'interrogatorio è valido anche se il PM non è presente. La polizia agisce per sua conto. Tuttavia, puoi contestare la legittimità della delega se ritenuto che non fossero rispettati i presupposti (es. eri sotto custodia cautelare, non avevi difensore).

Se il PM delega un atto alla polizia giudiziaria e il PM è assente, il difensore può controbattere come se il PM fosse presente?

Sì. Il difensore ha gli stessi diritti (art. 364 comma 7 c.p.p.) sia che agisca il PM sia che agisca la polizia per delega: può presentare richieste, osservazioni e riserve che sono verbalizzate. La delega non pregiudica i diritti della difesa.

Qual è la differenza tra una delega a un altro PM e una delega alla polizia giudiziaria?

La delega a un altro PM (art. 370 comma 3) riguarda gli atti che devono compiersi in altra circoscrizione territoriale. L'altro PM è un organo dell'accusa con indipendenza (come il PM delegante), quindi ha potere decisionale autonomo. La delega alla polizia giudiziaria riguarda atti specifici (interrogatori, ispezioni) e la polizia rimane subordinata al PM (non ha potere decisionale autonomo).

Se il PM delega un atto alla polizia, il PM ha la responsabilità della regolarità dell'atto?

Sì. Il PM che delega rimane penalmente e disciplinarmente responsabile dell'attività compiuta dalla polizia per sua delega. Se la polizia commette errori o violazioni, il PM che ha delegato può essere responsabile. Tuttavia, anche la polizia ha obblighi di osservanza della legge e responsabilità propria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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