Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 371-bis c.p.p. – Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo).

1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In sintesi

  • Procuratore nazionale antimafia dirige la Direzione investigativa antimafia (DIA) e servizi centrali polizia giudiziaria
  • Esercita funzioni di impulso verso i procuratori distrettuali per coordinare indagini su criminalità organizzata
  • Può impartire direttive specifiche per risolvere contrasti tra uffici e avoca indagini preliminari quando il coordinamento fallisce
  • Acquisisce e elabora notizie su associazioni mafiose e criminalità organizzata secondo art. 51 comma 3-bis c.p.p.
Indice dei contenuti

Il procuratore nazionale antimafia coordina indagini su reati mafiosi, dirige la DIA e impartisce direttive ai procuratori distrettuali per garantire efficacia investigativa.

Ratio

La norma istituisce un vertice nazionale per la repressione della criminalità organizzata mafiosa. Il procuratore nazionale antimafia è magistrato di rango elevato (ordinanza giudiziaria art. 76-bis) che sovrintende le indagini sui reati mafiosi e terroristici, garantendo unicità di indirizzo investigativo in una materia particolarmente delicata e diffusa geograficamente. Il coordinamento è strumento essenziale contro la frammentarietà degli uffici locali.

Analisi

Comma 1 disegna i poteri organizzativi: direzione della DIA, impartizione di direttive ai servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia. Comma 2 stabilisce funzioni di impulso verso i procuratori distrettuali (art. 371 c.p.p.) per rendere effettivo il coordinamento, garantire funzionalità della polizia giudiziaria e assicurare completezza e tempestività. Comma 3 articola strumenti concreti: collegamento investigativo, mobilità magistrati, acquisizione dati, impartizione direttive, riunioni per risolvere contrasti, avocazione motivata con possibilità di ricorso al procuratore generale Cassazione. Commi 4 specifica modalità di avocazione: il procuratore nazionale assume informazioni personalmente o tramite magistrato e non può delegare.

Quando si applica

Si applica quando sussistono procedimenti per delitti mafiosi (art. 51 c. 3-bis c.p.p.): associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.), delitti commessi da affiliati, scambio elettorale mafioso. L'avocazione è discrezionale ma possibile quando: 1) indagini non danno esito dopo riunioni di coordinamento, 2) procuratore distrettuale rimane inerte o viola sistematicamente doveri di coordinamento (art. 371 c.p.p.), 3) necessità di uniformità nell'approfondimento investigativo su più distretti.

Connessioni

Correlato con art. 371 c.p.p. (coordinamento indagini), art. 372 c.p.p. (avocazione), art. 51 c. 3-bis c.p.p. (delitti mafiosi), art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), art. 70-bis ord. giud. (DIA), art. 76-bis ord. giud. (procuratore nazionale antimafia). Integra anche principi di art. 117 Cost. (garanzie processo) e convenzioni ONU su crimine organizzato.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è indagato in Puglia per associazione mafiosa (art

416-bis c.p.). Parallelamente, Caio è indagato a Napoli per traffico di droga con finalità mafiosa nello stesso circuito. Il procuratore della Repubblica di Lecce e quello di Napoli rimangono in contrasto sulle modalità di coordinamento investigativo, rallentando il progresso. Il procuratore nazionale antimafia, constatata la perdurante inerzia nonostante le riunioni coordinate, emette decreto motivato avocando entrambi i fascicoli. Così unifica linea investigativa, acquisisce telefonate coperta su Tizio e Caio in parallelo, e evita sovrapposizioni.

Caso 2: Sempronio guida un'associazione mafiosa che opera tra Sicilia e Calabria

Gli uffici di Palermo e Catanzaro sono delegati a indagare su affiliati diversi. Dopo tre mesi, il coordinamento non funziona: ciascun ufficio usa metodologie investigative diverse, sequestri di beni non sono sincronizzati, testimoni protetti sono gestiti separatamente. Il procuratore nazionale antimafia impartisce direttive specifiche su criteri di sequestro, modalità di audizione testimoni e tempistiche, risolvendo il contrasto. Se il contrasto persiste, procede all'avocazione totale.

Domande frequenti

Chi è il procuratore nazionale antimafia e quanta autorità ha?

È un magistrato di rango speciale (ordinanza giudiziaria art. 76-bis) che dirige la Direzione investigativa antimafia (DIA) e impartisce direttive vincolanti ai procuratori distrettuali per coordinare indagini su reati mafiosi e criminalità organizzata. Ha potere di avocazione motivato, impugnabile al procuratore generale Cassazione.

Quale differenza c'è tra una direttiva e un'avocazione?

La direttiva è ordine vincolante su come condurre le indagini (modalità, tempistiche, coordinamento) che il procuratore distrettuale deve rispettare. L'avocazione è sottrazione totale del fascicolo al procuratore distrettuale, che passa direttamente al procuratore nazionale antimafia o a magistrato da lui delegato per gestione completa indagini.

Quando il procuratore nazionale antimafia può avocare un'indagine?

Quando, dopo riunioni di coordinamento non hanno risolto i contrasti fra uffici, sussistono: 1) inerzia perdurante e ingiustificata nel compimento indagini, 2) reiterata violazione sistematica dei doveri di coordinamento (art. 371 c.p.p.), 3) necessità di evitare frammentarietà su procedimenti collegati. Avocazione è motivata e ricorribile.

Chi può ricorrere contro l'avocazione?

Il procuratore distrettuale interessato può ricorrere al procuratore generale presso la Corte di Cassazione entro 10 giorni dal decreto di avocazione. La ricorsione è esaminata nel merito dal procuratore generale secondo criteri di opportunità amministrativa e legalità formale.

La DIA dipende gerarchicamente dal procuratore nazionale antimafia?

Sì, completamente. La DIA (Direzione investigativa antimafia, ordinanza giudiziaria art. 70-bis) è organo speciale di polizia giudiziaria sottoposto alla direzione operativa del procuratore nazionale antimafia in tutte le indagini su criminalità organizzata e reati mafiosi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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