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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 371 c.p. Falso giuramento della parte
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 370 - Art. 370 c.p.: Simulazione o calunnia per un fatto costituente c→Cod. pen. art. 371-bis - bis c.p.: False informazioni al pubblico ministero→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 371-ter Codice Penale: False dichiarazioni al difensore→Articolo 372 Codice Penale: Falsa testimonianza→Articolo 369 Codice Penale: Autocalunnia→Articolo 373 Codice Penale: Falsa perizia o interpretazione→Art. 368 Codice Penale: Calunnia→Articolo 374 Codice Penale: Frode processuale→Art. 374-bis c.p.: False dichiarazioni o attestazioni in atti de
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Parte in giudizio civile che giura il falso è punita con reclusione 6 mesi-3 anni. Retrattazione prima sentenza definitiva annulla pena se giuramento deferito d'ufficio.
Ratio
L'articolo tutela la verità nel giudizio civile. A differenza del processo penale, dove la presunzione di innocenza è rafforzata, il processo civile si basa sulla valutazione del giudice di fatti allegati dalle parti. Un giuramento falso da parte (parte che giura il falso) stravolge l'accertamento dei fatti e causa condanna ingiusta della controparte. La gravità è tale da meritare pena carceraria (non multa sola). L'eccezione per il giuramento deferito d'ufficio è protettiva: il giudice ha valore superiore in designazione, e se la parte si ravvede prontamente, il legislatore concede perdono (diritto di pentimento). Questo incentiva l'autocorrezione spontanea.
Analisi
Il reato richiede tre elementi: (1) essere parte in giudizio civile (ricorrente, convenuto, o interveniente); (2) giurare il falso (sapere che si sta mentendo); (3) il giuramento deve essere «deferito» (richiesto) dall'altra parte (giuramento decisorio) o dal giudice (giuramento suppletorio). La sanzione è reclusione (no multa alternativa) dai 6 mesi ai 3 anni. Il secondo comma prevede eccezione: se il giuramento è deferito d'ufficio (dal giudice), la parte che si retrae prima che sia pronunciata sentenza «definitiva, anche se non irrevocabile» (cioè prima di primo grado) non è punibile. Questa eccezione è stretta: copre solo giuramento d'ufficio, non decisorio. Inoltre, richiede retrattazione «prima» di sentenza di primo grado: una volta sentenza pronunciata, anche se poi revocata in appello, il reato è integrato. Il terzo comma prevede interdizione dai pubblici uffici (effetto accessorio), che colpisce la capacità di ricoprire incarichi pubblici per durata variabile.
Quando si applica
Caso 1: Tizio è convenuto in un giudizio civile relativo a responsabilità civile per lesioni personali. Il giudice gli deferisca il giuramento suppletorio sulla dinamica dell'incidente, dato che i testimoni sono contrastanti. Tizio, per evitare condanna, giura il falso (nega una dinamica che sa essere vera). Prima che il giudice emetta sentenza di primo grado, Tizio si retrae e confessa il falso giuramento. Per l'eccezione dell'art. 371 comma 2, Tizio non è punibile. Tuttavia, il giudice può valutare sfavorevolmente la retrattazione tardiva nella decisione sul merito. Caso 2: Caio è ricorrente in giudizio civile di divisione di eredità. La controparte Sempronio chiede a Caio di prestare giuramento decisorio sulla data di un contratto (che avrebbe mutato i diritti successori). Caio giura il falso. Non essendo giuramento deferito d'ufficio, l'eccezione di retrattazione non sussiste. Anche se Caio si retrae prima della sentenza, Caio è comunque punibile per falso giuramento.
Connessioni
L'art. 371 è parte della sezione «Delitti contro l'amministrazione della giustizia», distinta dall'art. 368-369 che riguardano denunzie e querele. Si distingue dal falso giuramento in ambito penale (art. 372 c.p., falsa testimonianza) perché la parte in processo civile ha interesse personale diretto nella causa, mentre il testimone è terzo neutrale. Rimanda al Codice di procedura civile (artt. 232-246 CPC, disciplina del giuramento). L'interdizione dai pubblici uffici è regolata dall'art. 28 c.p. (durata e applicazione). Si correla con art. 384 c.p. (rifiuto di farsi ascoltare come testimone in processo civile).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Mevio è imputato in una causa civile di responsabilità civile per danno da cose in custodia. Il giudice civile, ritenendo necessaria chiarezza sulla dinamica dell'evento, deferisca a Mevio il giuramento suppletorio sul fatto che il danno sia stato cagionato da caso fortuito (non da negligenza). Mevio, pur sapendo che è responsabile per negligenza, giura il falso asserendo caso fortuito. Il giudice, sulla base del giuramento, lo assolve. Tuttavia, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, Mevio si confessa con lettera indirizzata al giudice, ammettendo il falso giuramento. Per l'eccezione dell'art. 371 comma 2, Mevio non è punibile penalmente. Ma il giudice civile potrebbe revocabilemente riaprire il procedimento e condannare Mevio al merito.
Caso 2: Caso 2
Filano è convenuto in giudizio civile relativo a violazione di un patto successorio. La ricorrente Tizio chiede che Filano presti il giuramento decisorio sulla data del patto (rilevante per validità). Filano giura il falso sulla data. Non essendo giuramento deferito d'ufficio dal giudice (ma richiesto dalla parte Tizio), l'eccezione di pentimento non sussiste. Anche se Filano si retrae nei giorni successivi, comunque integra il reato di falso giuramento. La condanna è 6 mesi-3 anni di reclusione, più interdizione dai pubblici uffici.
Domande frequenti
Se giuro il falso in processo civile, è sempre reato?
Sì, se il giuramento è stato «deferito» (richiesto), cioè non spontaneo. Un'asserzione falsa spontanea in processo civile è diversa (potrebbe essere valutata dal giudice con sconto, non è reato penale).
Qual è la differenza tra giuramento decisorio e giuramento suppletorio?
Giuramento decisorio: richiesto da una parte contro l'altra per provare fatto a sé favorevole. Giuramento suppletorio: richiesto dal giudice d'ufficio per colmare lacune probatorie. Solo per quest'ultimo sussiste eccezione di pentimento.
Se mi retraggo prima della sentenza, sono sempre punibile?
Dipende. Se il giuramento era deferito d'ufficio (dal giudice), la retrattazione prima della sentenza di primo grado esclude punibilità. Se era decisorio (richiesto da parte), sì, sei punibile anche se ti retratti.
Qual è la sanzione esatta?
Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Non è prevista multa alternativa. Inoltre, la condanna importa interdizione dai pubblici uffici (effetto accessorio), che dura generalmente 5-10 anni.
Che cosa significa «sentenza definitiva, anche se non irrevocabile»?
Significa una sentenza di primo grado che non è più suscettibile di impugnazione ordinaria (appello, ricorso in cassazione). Una sentenza «irrevocabile» è passata in giudicato. Per l'art. 371, conta «prima» della sentenza di primo grado, indipendentemente da later appeals.
Fonti consultate: 2 fontei verificate