Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 371-ter c.p. – False dichiarazioni al difensore

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Nelle ipotesi previste dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma.

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.

In sintesi

  • Reato: falsa dichiarazione resa al difensore durante le indagini difensive disciplinate dall'art. 391-bis CPC
  • Sanzione: reclusione fino a 4 anni (uguale a art. 371-bis per false informazioni al PM)
  • Si applica solo se il dichiarante non ha esercitato la facoltà di non rispondere (lettera d, comma 3, art. 391-bis)
  • Sospensione procedimentale: il procedimento rimane sospeso fino a sentenza di primo grado nel procedimento principale
Indice dei contenuti

Chi rende false dichiarazioni al difensore durante investigazione difensiva (art. 391-bis CPC) è punito con reclusione fino a 4 anni; procedimento rimane sospeso.

Ratio

L'articolo, aggiunto più recentemente (riforma 2003), estende la tutela della verità investigativa anche alla fase di investigazione difensiva. In precedenza, solo le false informazioni fornite al PM erano punite. Con l'art. 391-bis CPC, introdotto parallelamente, il difensore (avvocato dell'imputato, parte civile, o altri) acquisisce facoltà di investigazione diretta: può convocare persone, chiedere informazioni, etc. La parità tra PM e difensore nel compiere indagini richiede identica tutela della verità. Chiunque fornisca false dichiarazioni al difensore (quando non eserciti il diritto di non rispondere) integra reato medesimo all'art. 371-bis, cioè reclusione fino a 4 anni. La sospensione procedimentale parallelizza la protezione tra investigazione pubblica e investigazione difensiva.

Analisi

Il primo comma disciplina il reato: chiunque, «nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale», rende «dichiarazioni false» è punito con reclusione fino a 4 anni. L'elemento cruciale è il rinvio all'art. 391-bis CPC, che regola l'investigazione difensiva: il difensore può acquisire informazioni dirette da persone (non terzi, ma potenziali testimoni). A differenza del PM, il difensore non ha potere coercitivo; la persona può rifiutarsi. Tuttavia, se accetta e fornisce informazioni, la falsità è reato. Il comma specifica: «non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo», cioè il dichiarante non ha esercitato il diritto di non rispondere (facoltà che l'art. 391-bis comma 3 lettera d) esplicitamente riconosce). Se la persona aveva facoltà di non rispondere ma sceglie di mentire, è reato. Il secondo comma introduce sospensione procedimentale: il procedimento rimane «sospeso» fino a sentenza di primo grado nel procedimento principale (identico meccanismo dell'art. 371-bis comma 2).

Quando si applica

Caso 1: Tizio è imputato di frode. Il suo difensore, esercitando poteri di investigazione difensiva ex art. 391-bis CPC, contatta Caio (potenziale testimone) per chiedere informazioni sul contratto fraudolento. Caio accetta di parlare ma fornisce versione falsa della dinamica (falsamente favorevole a Tizio, per corruzione). Caio ha integrato l'art. 371-ter. Reclusione fino a 4 anni. Caso 2: Sempronio è testimone rilevante in un procedimento di violenza sessuale. L'avvocato della persona imputata lo contatta per investigazione difensiva. Sempronio, non volendo cooperare ma volendo aiutare l'imputato, mente sugli orari dell'evento. Se Sempronio aveva facoltà di non rispondere ma sceglie di rispondere falsamente, integra l'art. 371-ter.

Connessioni

L'art. 371-ter è gemello dell'art. 371-bis, ma riguarda la controparte (investigazione difensiva) anziché il PM. Entrambi hanno identica sanzione (reclusione fino a 4 anni) e meccanismo di sospensione procedimentale. L'art. 371-ter rinvia esplicitamente all'art. 391-bis CPC, che è la norma processuale che disciplina investigazione difensiva nel processo penale (non civile). La facoltà di non rispondere è specificata nell'art. 391-bis comma 3 lettera d) CPC: la persona ha diritto di rifiutarsi di rispondere, a differenza di fronte al PM (dove può rifiutarsi). Se rifiuta dinanzi al difensore, non è reato; se mente, è reato. Si collega indirettamente all'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) che copre la deposizione formale in dibattimento, reato più grave (fino a 12 anni).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Mevio è imputato di peculato

Il suo difensore esercita investigazione difensiva e convoca il collega di Mevio, Filano, per chiedere informazioni sulla gestione del denaro pubblico. Filano sa la verità (Mevio ha appropriato fondi), ma mente deliberatamente al difensore di Mevio, affermando che Mevio non ha accesso ai conti. Se Filano non aveva invocato il diritto di non rispondere, integra l'art. 371-ter. Reclusione fino a 4 anni. Il procedimento contro Filano rimane sospeso fino a sentenza di primo grado nel procedimento di peculato contro Mevio.

Caso 2: Caio è accusato di aggressione

La sua avvocata contatta un testimone oculare, Tizio, per acquisire informazioni su chi ha aggredito per primo. Tizio sa che Caio è l'aggressore, ma mente al difensore di Caio affermando che la vittima ha iniziato. Se Tizio sceglie di rispondere (non avvalendosi della facoltà di non rispondere), integra l'art. 371-ter. Condannato a reclusione fino a 4 anni, con sospensione del procedimento fino al primo grado nel processo di aggressione.

Domande frequenti

Se il difensore mi chiede informazioni, devo rispondere?

No, hai il diritto di non rispondere. Ma se scegli di rispondere, devi essere veritiero. Le false dichiarazioni sono reato (art. 371-ter). La facoltà di rifiuto è esplicita nell'art. 391-bis comma 3 lettera d) CPC.

Qual è la differenza tra art. 371-bis (false informazioni al PM) e art. 371-ter (false dichiarazioni al difensore)?

Sono identici nella struttura e nella sanzione (reclusione fino a 4 anni). La differenza è il destinatario: art. 371-bis riguarda il PM (investigazione pubblica); art. 371-ter riguarda il difensore (investigazione privata/difensiva).

Se mi rifiuto di rispondere al difensore, è reato?

No. L'art. 371-ter presuppone che tu non abbia esercitato il diritto di non rispondere. Se legittimamente rifiuti, non integri reato. Solo se accetti e menti, è reato.

Qual è la sanzione esatta?

Reclusione fino a 4 anni (non multa). Se mi retraggo, il procedimento rimane sospeso fino a sentenza di primo grado nel procedimento principale, con possibilità di riattivazione successiva.

Che cosa succede se il procedimento principale finisce prima della mia sentenza?

Se il procedimento principale si chiude con sentenza di primo grado (indipendentemente dall'esito), il procedimento sospeso contro di me riprende. A quel punto, procede normalmente verso la mia eventuale condanna.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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