Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 372 c.p. – Falsa testimonianza

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale , afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Spiegazione

Punisce il testimone che, deponendo davanti all’autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero o tace ciò che sa sui fatti su cui è interrogato. La pena è la reclusione (da due a sei anni).

Come funziona e quando si applica

Tutela il corretto funzionamento della giustizia. La punibilità è esclusa nei casi previsti dall’art. 384 (es. per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave danno alla libertà o all’onore) e in caso di ritrattazione tempestiva (art. 376).

Esempio pratico

Chi mente come testimone in un processo commette falsa testimonianza; può però non essere punito se ritratta il falso prima della chiusura del dibattimento.

Domande frequenti

Cosa rischia chi mente come testimone?

La reclusione per falsa testimonianza; la pena è esclusa se ritratta nei termini di legge (art. 376) o nei casi di non punibilità dell’art. 384.

Anche tacere è reato?

Sì: l’art. 372 punisce anche chi tace, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti su cui è interrogato.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Reato a carico di chi afferma il falso, nega il vero o tace davanti al giudice
  • Applicabile a testimoni interrogati su qualsiasi fatto rilevante
  • Pena da 2 a 6 anni di reclusione
  • Indifferente il dolo specifico, basta la consapevolezza della falsità
  • Condotta punibile anche se il testimone tace ciò che sa
Indice dei contenuti

La falsa testimonianza, affermazione di fatti mendaci dinanzi all'autorità giudiziaria, è punita con reclusione da due a sei anni.

Ratio

La norma tutela l'accertamento della verità processuale, cardine della giurisdizione. La testimonianza rappresenta il mezzo di prova più antico e genuino: la sua integrità è essenziale affinché il giudice possa decidere secondo verità. La legge penale interviene con sanzioni severe poiché il falso testimoniale incide direttamente sull'esito dei giudizi, rischiando di determinare condanne ingiuste o proscioglimenti indebiti.

Storicamente, il reato risale alla tradizione romana e medievale, dove il spergiuro era considerato non soltanto offesa al diritto, bensì offesa al sacro (da cui l'atto del giuramento). Il moderno Codice Rocco del 1930 mantiene questa lesività nel contesto laico dello Stato democratico.

Analisi

La fattispecie contempla tre condotte alternative: (i) affermare il falso, fornire informazioni consapevolmente contrarie alla realtà; (ii) negare il vero, astenersi dal confermare fatti che il testimone conosce come veri; (iii) tacere, omettere volontariamente informazioni rilevanti. La norma è compiuta al momento della deposizione: basta una sola affermazione falsa per integrare il reato, indipendentemente dall'utilità procesuale del falso medesimo. Non è richiesto il dolo specifico di intralciare la giustizia, essendo sufficiente la consapevolezza della falsità e la volontarietà della condotta. L'elemento soggettivo è dunque il dolo generico.

L'autorità dinanzi cui deve deposarsi il testimone è qualunque autorità giudiziaria: tribunali civili, penali, amministrativi, preture, giudici monocratici, GIP. Rientra anche la deposizione davanti a commissioni d'inchiesta parlamentari. Elemento strutturale è l'interrogatorio su fatti sui quali il testimone è interrogato: il magistrato deve fare domande pertinenti al giudizio, escludendo così il caso di testimone che parla spontaneamente senza interrogazione.

Quando si applica

La fattispecie ricorre quando un teste, regolarmente convocato e posto sotto giuramento, depone falsamente. Esempi: il testimone in sede civile afferma di aver visto Tizio collidere con il veicolo di Caio, quando in realtà non era presente; il testimone in processo penale nega la presenza dell'imputato sul luogo del delitto, ben sapendo che vi era; il testimone tace intenzionalmente di aver ricevuto minacce dall'imputato, sapendo che tale circostanza sarebbe rilevante per la valutazione della pericolosità sociale. Applicazione frequente nei delitti contro il patrimonio, dove spesso il testimone possiede informazioni cruciali sulla paternità del reato.

Il reato non si consuma se il teste, interrogato, rifiuta di rispondere mediante silenzio legittimo (es. segreto professionale, legami familiari ristretti). Il silenzio punibile è quello consapevole e volontario su circostanze che il testimone conosce e potrebbe/dovrebbe rivelare senza protezione.

Connessioni

L'articolo 372 è il pilastro del capo I del Titolo VI («Delitti contro l'amministrazione della giustizia»). Si raccorda direttamente con l'art. 373 (falsa perizia), l'art. 376 (ritrattazione quale causa di non punibilità), l'art. 377 (intralcio alla giustizia mediante corruzione o minaccia). Il dolo generico richiesto differenzia l'art. 372 dall'art. 245 c.p. (usurpazione di funzioni giudiziali) e dall'art. 358 (falsa denuncia). Con il Codice di Procedura Penale, si collegano gli obblighi del testimone di cui agli artt. 496-498 cpp, che disciplinano diritti e doveri della testimonianza.

Nel diritto processuale civile, la testimonianza è regolata dagli artt. 244-266 c.p.c.; il giudice civile ha medesimi poteri coercitivi verso il testimone falso. Internazionalmente, la pena italiana (2-6 anni) è in linea con le legislazioni francese (Art. 434-12 Code pénal) e tedesca (StGB 153), che pure contemplano 2-5 anni per spergiuro davanti a corte.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Processo civile per responsabilità civile da incidente stradale

Tizio afferma sotto giuramento che il semaforo era rosso per Caio, mentre effettivamente era verde. Caio viene ingiustamente condannato al risarcimento. Successivamente, videocamera di un'attività commerciale vicina prova che il semaforo era in realtà rosso per Tizio. Tizio è perseguibile per falsa testimonianza anche se il suo falso, per puro caso, non ha alterato l'esito (visto che il video ha provato la verità). La determinazione della pena terrà conto della gravità dell'inganno e delle conseguenze economiche per Caio.

Caso 2: Processo penale per furto

Sempronio è testimone oculare. Viene interrogato dal pubblico ministero e afferma di non aver visto nulla della dinamica del furto, quando in realtà era presente e ha visto chiaramente Mevio commettere il furto. Per timidezza o per motivi personali, Sempronio sceglie di tacere consapevolmente. Nel caso la testimonianza tacituma sia scoperta (es. tramite altre prove, altre testimonianze), Sempronio risponde di falsa testimonianza. Se Sempronio confessa il falso prima della chiusura del dibattimento (art. 376), non è punibile qualora manifest il vero.

Domande frequenti

Se dico il falso per sbaglio, pensando di dire la verità, rispondo di falsa testimonianza?

No. La falsa testimonianza richiede consapevolezza della falsità (dolo generico). Se il testimone sbaglia sinceramente di buona fede, non c'è responsabilità penale. Deve sussistere il dolo, cioè la volontà di affermare il falso sapendo che è falso.

Posso rifiutarmi di testimoniare per non incorrere nel reato?

Il rifiuto stesso di testimoniare è punibile (artt. 368-369 c.p.). Tuttavia, la legge tutela alcuni segreti professionali (avvocati, medici, giornalisti) e legami familiari stretti, permettendo il silenzio legittimo senza conseguenze penali.

Che differenza c'è tra falsa testimonianza e querela per calunnia?

La calunnia (art. 368 c.p.) è falsa denuncia fatta a organi giudiziari per un reato, rivolto contro una persona specifica. La falsa testimonianza è il falso affermato da testimone durante il processo. La calunnia protegge la reputazione individuale, mentre la falsa testimonianza tutela la verità processuale e l'amministrazione della giustizia.

Posso essere perdonato se confesso il falso durante il processo?

Sì, secondo l'art. 376 c.p. il testimone non è punibile se ritrae il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Questo incentiva l'autocorrezione e il ripristino della verità processuale.

Se il mio falso non ha influenzato la sentenza finale, comunque rispondo?

Sì. La legge non subordina la responsabilità alla concreta influenza sul risultato processuale. Basta la falsità della testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria per integrare il reato, indipendentemente da causale e risultato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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