Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 374-bis c.p. – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria (o alla Corte penale internazionale

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

In sintesi

  • Reato di false attestazioni in atti giudiziali su condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici.
  • Applicabile a chiunque dichiari il falso in certificati destinati all'autorità giudiziaria.
  • Pena base: reclusione da uno a cinque anni.
  • Pena aggravata (due-sei anni) se perpetrato da pubblico ufficiale, sanitario o incaricato di servizio pubblico.
  • Finalità: proteggere l'accertamento veritiero dei fatti penali.
Indice dei contenuti

False dichiarazioni in certificati destinati all'autorità giudiziaria su imputati o condannati: uno a cinque anni.

Ratio

L'art. 374-bis tutela l'integrità dei procedimenti penali contro le false attestazioni documentali che il giudice consulta per valutare condizioni personali, salute, situazione professionale dell'imputato o condannato. A differenza della falsa testimonianza (che riguarda dichiarazioni orali in giudizio), qui la falsità è inscritta in certificati scritti prodotti alla magistratura. La norma è particolarmente severa se l'autore è un pubblico ufficiale o operatore sanitario, proprio per il ruolo fiduciario che ricoprono.

Analisi

Costituisce il reato: (a) la dichiarazione o attestazione falsa; (b) in certificati o atti destinati all'autorità giudiziaria; (c) concernenti imputati, condannati o persone sottoposte a procedimento di prevenzione; (d) su condizioni, qualità personali (stato civile, istruzione, professione), trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare. La falsità può riguardare tanto i fatti descritti quanto l'attribuzione di dati tecnici. Se il fatto è già qualificato come reato più grave (es. falso ideologico) non si applica questa norma (principio di assorbimento).

Quando si applica

Un medico redige un certificato attestando falsamente che l'imputato in un procedimento per violenza privata soffre di una patologia mentale grave per cui non è imputabile, quando l'imputato è perfettamente lucido; un operaio fornisce un'attestazione di disoccupazione falsa per un collega sottoposto a processo per frode fiscale, al fine che la pena sia minorata; una scuola certifica falsamente l'assenza di una persona da lezioni quando in realtà vi partecipava, in supporto a un alibi processuale.

Connessioni

Collegato alla falsa testimonianza (art. 372 c.p.), ma con distinzione nel mezzo (certificato scritto vs. dichiarazione orale). Differisce dal falso ideologico (art. 476 c.p., usato per certificati generici) per il suo ambito specificamente processuale. Implica inoltre questioni di responsabilità civile dei sanitari. Se commesso da avvocato o cancelliere, incide anche sulla responsabilità professionale e disciplinare.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, farmacista, redige un certificato medico attestando falsamente che Caio sta seguendo una terapia psichiatrica con psicofarmaci per schizofrenia, quando Caio non segue alcuna terapia e non ha tale diagnosi. Il certificato è destinato al processo penale dove Caio è imputato di stalking, con lo scopo di congetturare infermità di mente. Tizio commette il reato dell'art. 374-bis; la pena è aggravata a due-sei anni poiché è un esercente la professione sanitaria.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, responsabile delle risorse umane in un'azienda, redige un certificato attestante falsamente che Mevio, imputato di corruzione in favore di fornitori, ha mantenuto un impiego regolare in azienda fino a sei mesi prima del procedimento, al fine di presentarlo come occupato per mitigare la pena. Ma Mevio era stato licenziato due anni prima. Sempronio, in qualità di incaricato di un servizio pubblico (gestione dati amministrativi), è punibile con due-sei anni.

Domande frequenti

Se il certificato falso è redatto da un medico privato, la pena è minore?

No, perché il medico rientra tra gli esercenti una professione sanitaria. La pena aggravata due-sei anni si applica sempre, indipendentemente da struttura pubblica o privata.

Un avvocato che redige una lettera falsa sulle condizioni del cliente può commettere questo reato?

Sì, se la lettera è un certificato destinato all'autorità giudiziaria. Se è una semplice comunicazione, rientra in altre qualificazioni (falso intellettuale).

Qual è la differenza tra falsa testimonianza e false dichiarazioni in certificati?

La falsa testimonianza è dichiarazione orale in giudizio (art. 372). Le false dichiarazioni in certificati (art. 374-bis) sono scritte, pre-redatte e non orali in aula.

Se il certificato falso non viene mai prodotto in giudizio, sussiste comunque il reato?

Sì, basta che il certificato sia redatto 'destinato' all'autorità giudiziaria, anche se poi non viene effettivamente prodotto.

Un insegnante che attesta falsamente le assenze di uno studente commette questo reato?

Solo se l'attestazione è destinata a un procedimento penale (es. alibi). Se è per finalità amministrativa generale, il reato è diverso (falso pubblico ufficiale).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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