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Art. 374 c.p. Frode processuale
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza , e questa non è stata presentata.
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In sintesi
Frode processuale: falsa alterazione dello stato di cose durante ispezione giudiziale, punita da sei mesi a tre anni.
Ratio
La frode processuale tutela l'integrità dei procedimenti giudiziali contro le manipolazioni artificiali della realtà fattuale. Quando una persona altera lo stato dei luoghi o delle cose per ingannare il giudice durante ispezione o perizia, compromette il principio del libero convincimento del giudice e la ricerca della verità processuale. È un reato che mina la fiducia nei processi e nell'amministrazione della giustizia.
Analisi
L'art. 374 c.p. richiede: (a) l'alterazione artificiale dello stato di luoghi, cose o persone; (b) l'intenzione di trarre in inganno il giudice durante un'ispezione o un esperimento giudiziale, o il perito durante una perizia; (c) il contesto di un procedimento civile, amministrativo o penale (per quest'ultimo, anteriormente o durante il procedimento stesso). L'alterazione deve essere consapevole e artificiale, non naturale o fortuita. Nel caso penale, la punibilità è esclusa se il reato sottostante non procederebbe che per querela e questa non è stata presentata.
Quando si applica
Una persona interessata a una vertenza civile per danni modifica artificiosamente i danni a una proprietà prima dell'ispezione giudiziale, aggravandoli; in un processo di risarcimento per danno biologico, il ricorrente simula movimenti limitati davanti al perito (movimento visibilmente simulato vs. reale limitazione); in una causa ereditaria, l'erede altera la firma sulla lettera olografa prima che il giudice la esamini; una persona modifica la scena di un incidente stradale prima della perizia giudiziale.
Connessioni
Differisce dalla falsa testimonianza (art. 372 c.p.), che riguarda dichiarazioni mendaci, mentre la frode processuale riguarda alterazioni materiali. Correlata a false perizie (art. 373 c.p.), anche se l'articolo 374 protegge contro la manipolazione esterna, non la falsificazione tecnica del perito stesso. Connessa inoltre alla frode (art. 640 c.p.) in senso generale e al perjury angloamericano. Nel processo penale vale il divieto doppio: la prescrizione decorre quando il reato presumibilmente non procederebbe.
Domande frequenti
La frode processuale può riguardare anche documenti falsi?
Tecnicamente no. L'art. 374 riguarda alterazione dello stato materiale di luoghi/cose/persone. Documenti falsi rientrano in falsificazione (art. 476 c.p.) o falso (art. 482 c.p.).
Se l'alterazione avviene prima che il procedimento sia formalmente iniziato, è comunque frode?
Sì, se è anteriore a un procedimento penale già noto all'imputato. Nel civile, deve sussistere almeno una causa in corso o imminente.
La frode processuale è querela o azione d'ufficio?
In generale è azione d'ufficio. Ma nel caso penale, se il reato base procederebbe solo per querela e questa non è stata presentata, la frode non è punibile.
Che differenza c'è tra frode processuale e falsa perizia?
La frode processuale è l'alterazione materiale esterna (es. modificare un luogo). La falsa perizia (art. 373) è quando il perito stesso rende pareri tecnici mendaci.
Un avvocato che suggerisce al cliente di alterare la scena commette frode?
Sì, come concorrente nel reato. L'avvocato potrebbe inoltre subire procedimento disciplinare presso l'ordine forense.
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