Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 375 c.p. – Frode in processo penale e depistaggio

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima .

In sintesi

  • Circostanze aggravanti per reati di testimonianza falsa e corruzione giudiziale (artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374).
  • Se la falsa testimonianza produce condanna fino a cinque anni: tre-otto anni di reclusione.
  • Se produce condanna oltre cinque anni o ergastolo: quattro-dodici anni (oltre cinque) o sei-venti anni (ergastolo).
  • Applica il principio dell'aggravamento proporzionale al danno causato.
  • Non è reato autonomo, ma circostanza aggravante di altri reati.
Indice dei contenuti

Circostanze aggravanti nei reati di falsa testimonianza e corruzione: da tre a venti anni a seconda della condanna.

Ratio

L'art. 375 c.p. stabilisce circostanze aggravanti comuni ai reati di falsa testimonianza, corruzione giudiziale e frode processuale. L'aggravamento è proporzionale al danno cagionato: se il falso testimone o il pubblico ufficiale corrotto hanno provocato una condanna ingiusta della persona innocente, la severità della pena deve riflettere l'entità della compromissione del diritto alla libertà. La norma assicura che il danno alla giustizia sia punito in modo proporzionato al pregiudizio arrecato.

Analisi

La norma opera su tre fasce di gravità: (1) reati degli artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 se la condanna ingiusta non supera cinque anni (pena: tre-otto anni); (2) se la condanna è superiore a cinque anni (quattro-dodici anni); (3) se la condanna è all'ergastolo (sei-venti anni). L'elemento cruciale è il 'dal fatto deriva' una condanna, che presuppone il nesso causale diretto tra la falsità e la decisione ingiusta. Se il fatto non determina una condanna (es. richiesta di dismissione del procedimento accolta), l'aggravamento non opera.

Quando si applica

Una falsa testimonianza in un processo per omicidio colposo induce il giudice a condannare Tizio a due anni; l'aggravamento consente tre-otto anni. Se la medesima testimonianza provocasse condanna a otto anni, il giudice applica quattro-dodici anni. Un funzionario corrotto determina una condanna all'ergastolo di un innocente per reato grave; l'aggravamento sale a sei-venti anni. L'art. 375 protegge contro il doppio danno: la falsità e il pregiudizio patrimoniale della libertà.

Connessioni

Strettamente legata agli artt. 371-bis (falsa testimonianza calunniosa), 371-ter (falsa testimonianza con inganno), 372-373 (falsa testimonianza semplice e perizia), 374 (frode processuale), 319-ter (corruzione giudiziale). La norma non è autonoma: funziona solo come circostanza aggravante di questi reati base. Per l'ergastolo, è richiesto l'accordo di giudici per l'applicazione della pena massima.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

In un processo per rapina, Tizio rende falsa testimonianza affermando che Caio è stato visto sul luogo del delitto, quando Caio era altrove. Il giudice lo condanna a tre anni di reclusione. La false testimonianza, per effetto dell'art. 375 c.p., è punita con tre-otto anni anziché uno-due anni della fattispecie base.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, giudice, è corrotto per favorire una parte in un processo di atti violenza personale aggravata contro Mevio. Per effetto della corruzione giudiziale, Mevio è ingiustamente condannato a nove anni di reclusione. La corruzione giudiziale, in virtù dell'art. 375, scatta la fascia massima sei-venti anni, proporzionale all'ingiusta condanna all'ergastolo o a pena elevata (qui nove anni).

Domande frequenti

L'art. 375 aggrava sempre la pena, oppure è discrezionale?

È un'aggravante obbligatoria. Se sussistono i presupposti (falsa testimonianza che determina condanna), il giudice deve applicare le pene aumentate.

Se il falso testimone non ha causato direttamente la condanna, ma ha contribuito, si applica l'art. 375?

Sì, purché vi sia un nesso causale tra la falsità e l'ingiusta condanna. La causalità non deve essere esclusiva, basta la concausazione.

L'art. 375 si applica anche se la condanna ingiusta viene revocata in appello?

Sì. L'aggravante opera se dal fatto è derivata una condanna ingiusta, anche se successivamente annullata. Il danno iniziale è rilevante.

Quanti anni di differenza intercorrono tra le tre fasce dell'art. 375?

Fascia 1 (fino a cinque anni): tre-otto anni. Fascia 2 (oltre cinque): quattro-dodici anni. Fascia 3 (ergastolo): sei-venti anni. Non c'è una formula rigida.

Se la falsità è minore (es. un dettaglio su un testimone credibile), si applica comunque l'art. 375?

Sì, tecnicamente. Ma il giudice nel dosaggio della pena può considerare l'importanza della falsità e l'effettivo pregiudizio arrecato (principio di proporzione).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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