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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 374 c.p.p. – Presentazione spontanea

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l’applicazione di misure cautelari (280 s.).

In sintesi

  • Indagato ha diritto di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero e rilasciare dichiarazioni durante indagini preliminari
  • Dichiarazioni spontanee su fatti contestati equivalgono a interrogatorio (art. 364 c.p.p.) e godono delle stesse garanzie: diritto difesa, informazione diritti, registrazione
  • Presentazione spontanea non blocca applicazione misure cautelari: arresto in flagranza o custodia cautelare rimangono possibili
  • Valore processuale: dichiarazioni spontanee sono prova utilizzabile a favore o contro indagato, registrabili anche in contraddittorio con difensore

Diritto alla presentazione spontanea: l'indagato può presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni, equivalenti ad interrogatorio se svolte su fatti contestatigli secondo art. 374 c.p.p.

Ratio

La presentazione spontanea è strumento di garanzia della difesa: se l'indagato sa che le indagini lo riguardano, deve poter accedere al pubblico ministero senza aspettare convocazione. Il legislatore riconosce che una posizione processuale più attiva (farsi interrogare) può essere di vantaggio all'indagato, permettendo di esternare immediatamente la propria versione anziché attendere scadenza procedimentale. Equiparare dichiarazioni spontanee ad interrogatorio garantisce che abbiano stessa serietà formale e protezione giuridica.

Analisi

Comma 1 conferisce facoltà (non obbligo) all'indagato di presentarsi al pubblico ministero e rilasciare dichiarazioni una volta venuto a conoscenza che indagini lo riguardano. Comma 2 specifica che, se il fatto è stato contestato a chi si presenta e viene ammesso di esporre discolpe, l'atto equivale ad interrogatorio: si applicano art. 64 c.p.p. (informazione diritti), art. 65 c.p.p. (utilizzo dichiarazioni), art. 364 c.p.p. (modalità interrogatorio). Quindi dichiarazioni spontanee devono essere: redatte a verbale, sottoscritte, registrate, comunicate difensore, utilizzabili solo se rese con assistenza legale. Comma 3 chiarisce che presentazione spontanea non fa venir meno rischio cautelativo: pubblico ministero può comunque richiedere arresto o custodia cautelare se ricorrono presupposti, indipendentemente da cooperazione spontanea.

Quando si applica

Si applica a chiunque sia indagato e abbia ricevuto informazione (art. 330 c.p.p.) che lo riguarda. Utile quando: l'indagato vuole chiarire malintesi subito, ha alibi documentati, teme interpretazioni errate delle prove, vuole dimostrare buona fede su malversazioni amministrative. Non si applica se indagato è già in custodia cautelare: in quel caso, interrogatorio è disciplinato da norme diverse sulla riservatezza.

Connessioni

Integra art. 364 c.p.p. (interrogatorio), art. 64 c.p.p. (diritti imputato), art. 65 c.p.p. (utilizzabilità dichiarazioni), art. 330 c.p.p. (comunicazione inizio indagini), art. 280 c.p.p. (misure cautelari). Collegato con art. 111 Cost. (giusto processo) e art. 24 Cost. (diritto difesa).

Domande frequenti

Quando devo presentarmi spontaneamente al pubblico ministero?

Non sei obbligato. Ma se sai che indagini ti riguardano e hai spiegazioni convincenti, presentarsi con avvocato permette di chiarire versione tua subito, creando traccia formale delle tue discolpe. È utile se ritieni dichiarazioni contro di te inaccurate o incomplete.

Le dichiarazioni spontanee equivalono veramente a interrogatorio?

Sì, se il fatto è contestato e tu sei ammesso di esporre discolpe, art. 374 c. 2 c.p.p. equipara dichiarazioni spontanee ad interrogatorio. Valgono stesse garanzie: informazione diritti, registrazione, sottoscrizione, diritto difesa, utilizzabilità processuale formale.

Mi presento spontaneamente, ma il pubblico ministero mi arresta comunque. È possibile?

Sì, purtroppo. Art. 374 c. 3 c.p.p. chiarisce che presentazione spontanea non esclude misure cautelari. Pubblico ministero può valutare dichiarazioni tue favorevolmente, ma se sono presenti pericolo fuga, inquinamento prove, o reiterazione reato, arresto rimane possibile. La presentazione spontanea non è un salvacondotto.

È meglio presentarsi spontaneamente o attendere convocazione dal pubblico ministero?

Se hai alibi solidi o spiegazioni razionali, conviene presentarsi con avvocato: crei subito traccia favorevole, monitori risposte pubblico ministero, spesso velocizzi archiviazione. Se temi le prove, conviene attendere: interrogatorio è facoltativo e pericolo di auto-accusazione è reale.

Il mio avvocato deve essere presente durante presentazione spontanea?

Non è obbligatorio formalmente per il primo colloquio informale, ma è altamente consigliato. Se dichiarazioni toccano fatti specificamente contestati (art. 374 c. 2), diventano equivalenti ad interrogatorio e difesa è obbligatoria. Presentarsi senza avvocato su fatti contestati rischia di creare verbale utilizzabile contro di te.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.