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Testo dell'articoloVigente
Art. 368 c.p. – Calunnia
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.
In sintesi
- Reato grave: accusare falsamente una persona innocente di reato mediante denuncia/querela (anche anonima)
- Sanzione base: reclusione 2-6 anni; aumentata per reati gravi (reclusione fino a 20 anni per reati con pena superiore a 10 anni)
- Se l'innocente è condannato per il falso, pena è ergastolo o morte (dove applicabile)
- Si applica sia a denunce che a querele, anche sottoscritte con false identità
Indice dei contenuti
Chi accusa falsamente una persona innocente di un reato, anche anonimamente, incorre in reclusione da 2 a 6 anni; pena aggravata a seconda del reato imputato.
Ratio
La calunnia è tra i reati più abominevoli contro la giustizia: incrimina un innocente sapendo della sua innocenza, costringendolo a difendersi da un'accusa infondata che può distruggere la reputazione, la carriera, le relazioni familiari. La pena (fino a 6 anni nel caso base, fino a 20 anni se il calunniato è condannato ingiustamente per reati gravi) riflette l'estremo disvalore sociale. Il legislatore protegge il diritto di ogni persona a non essere perseguito ingiustamente. La forma anonima non atttenua la colpevolezza: il calunniatore anonimo è ugualmente punibile.
Analisi
La norma si compone di tre parti. Il primo comma definisce il reato base: denuncia/querela falsa (anche anonima) che incrimina un innocente «che egli sa innocente». L'elemento cruciale è il «sapere» (dolo diretto) dell'innocenza: non è sufficiente dubbio o negligenza, occorre consapevolezza positiva della falsità. Inoltre, è ammessa la «simulazione di tracce» a carico dell'innocente (piantare prove false). Il secondo comma prevede aggravamento se la persona è accusata di un reato grave (pena superiore a 10 anni): in questo caso, la reclusione è aumentata. Il terzo comma prevede gli aggravamenti massimi: se l'innocente è ingiustamente condannato per il falso, la pena è 4-12 anni per condanna fino a 5 anni di reclusione; 6-20 anni per condanna oltre 5 anni; ergastolo per condanna all'ergastolo; pena di morte (abolita) per condanna capitale. La reclusione è sempre il tipo di pena (non multa alternativa).
Quando si applica
Caso 1: Tizio, nemico mortale di Caio, presenta denuncia ai Carabinieri accusando falsamente Caio di «violenza sessuale» su una minore. Tizio sa che Caio è innocente ma intende distruggerlo. La denuncia è calunnia. La sanzione è 2-6 anni. Se Caio è effettivamente condannato per il falso, la pena sale a 4-12 anni. Caso 2: Sempronio, imprenditore in fallimento, accusa ingiustamente il suo socio Mevio di «frode fiscale aggravata» (reato con pena oltre 10 anni) per distogliere attenzione dai propri debiti. Se la falsa accusa causa la condanna di Mevio a 8 anni di reclusione, Sempronio è punito con 6-20 anni per calunnia aggravata da reato grave.
Connessioni
L'art. 368 è correlato all'art. 367 (simulazione di reato): la differenza cruciale è che la calunnia incrimina una persona determinata. Si collega all'art. 369 c.p. (autocalunnia), dove il colpevole incrimina se stesso. L'art. 370 c.p. prevede pene ridotte per simulazione/calunnia su contravvenzioni. La denuncia calunniatoria è procedibile d'ufficio (reato pubblico). Rimanda al Codice di procedura penale per le regole sulla querela (art. 100 CPP). Esiste un rimedio civile parallelo: la vittima di calunnia può chiedere il risarcimento del danno all'imputato assolto (art. 1228 c.c.).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Filano, avvocato di grido, accusa falsamente il suo giovane collega Tizio (con il quale è in lite per spartizione di ereditarietà nello studio legale) di «peculato» durante un incarico pubblico, sapendo che l'accusa è totalmente infondata. Filano presenta querela presso la Procura allegando false email e testimonianze contraffatte. Tizio è indagato, sottoposto a sequestro conservativo, e subisce danno reputazionale enorme. Se provato che Filano sapeva della falsità, Filano è condannato a 2-6 anni di reclusione per calunnia. Se Tizio fosse stata condannata per il falso, la pena saliva a 4-12 anni.
Caso 2: Caso 2
Caio, ex fidanzato di Mevio, accusa falsamente Mevio di «violenza sessuale aggravata» (reato con pena fino a 12 anni) per vendetta privata, anche se sa perfettamente che il rapporto era consensuale. Caio presenta denuncia anonima ai Carabinieri. Mevio è indagato per mesi, subisce humiliation social media, è allontanato dal lavoro. Il PM scopre che Caio è il calunniatore. Caio è punibile con reclusione aumentata (poiché accusato di reato con pena superiore a 10 anni) fino a 20 anni.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra calunnia (art. 368) e diffamazione (art. 595)?
La calunnia incrimina una persona innocente presso l'autorità giudiziaria (denuncia/querela falsa). La diffamazione attacca la reputazione mediante asserzioni false comunicate a terzi (no autorità giudiziaria). La calunnia è più grave penalmente; la diffamazione è perseguibile solo su querela della vittima.
Se accuso qualcuno di un reato e il procedimento non procede, sono comunque calunniatore?
La calunnia è integrata quando formuli l'accusa sapendo che è falsa, indipendentemente dall'esito del procedimento. Se il PM non trova prove e archivia, l'accusa rimane comunque calunniatoria da parte tua, se consapevolmente falsa.
Posso essere assolto se dichiaro di aver creduto sinceramente nell'accusa?
No. La calunnia richiede dolo (sapere positivo dell'innocenza). Se sinceramente credevi colpevole, è diffamazione (reato minore) o niente. Ma dimostrare «sincera credenza» dopo una denuncia formale è molto difficile.
Se accuso anonimamente, la pena è ridotta?
No. L'anonimato non è scusante legale. Se sei identificato, sei punibile a pieno titolo come calunniatore. Anzi, la forma anonima può evidenziare dolo consapevole (nascondersi indica consapevolezza del torto).
Qual è la pena se il mio falso causa una condanna dell'innocente?
Se l'accusato è condannato per il tuo falso, la pena tu è drasticamente aggravata: 4-12 anni se condanna fino a 5 anni; 6-20 anni se condanna oltre 5 anni; ergastolo per ergastolo altrui; pena di morte (abolita) per pena capitale.
Spiegazione
Commette calunnia chi, con denuncia, querela o istanza all’autorità (anche anonima o sotto falso nome), incolpa di un reato una persona che sa innocente, oppure simula a suo carico le tracce di un reato. La pena è la reclusione (da due a sei anni).
Come funziona e quando si applica
Tutela sia l’amministrazione della giustizia sia l’onore dell’incolpato. Elemento essenziale è la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato. Va distinta dalla simulazione di reato (art. 367), che non incolpa una persona determinata.
Esempio pratico
Chi denuncia qualcuno per un furto sapendo che non l’ha commesso, per danneggiarlo, risponde di calunnia.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra calunnia e diffamazione?
La calunnia (art. 368) è incolpare falsamente qualcuno di un reato davanti all’autorità sapendolo innocente; la diffamazione lede la reputazione comunicando con più persone.
E la simulazione di reato?
La simulazione (art. 367) riguarda la falsa notizia di un reato senza incolpare una persona determinata.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.