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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 366 c.p. Rifiuto di uffici legalmente dovuti

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, nominato dall’autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria .

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l’interdizione dalla professione o dall’arte.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Vietato rifiutare o ottenere fraudolentemente l'esenzione da ruoli giudiziari (perito, interprete, custode di sequestro, testimonio)
  • Obbligo di fornire generalità, prestare giuramento, e adempiere le funzioni richieste
  • Sanzione: reclusione fino a 6 mesi oppure multa da 30 a 516 euro
  • Per periti e interpreti, la condanna importa interdizione dalla professione

Perito, interprete, custode di sequestro o testimonio che rifiuta l'incarico o omette il giuramento subisce reclusione fino a 6 mesi o multa.

Ratio

L'articolo tutela l'amministrazione della giustizia dai comportamenti di autotutela degli incaricati. Lo Stato ha diritto di richiedere la collaborazione di esperti, testimoni, e amministratori di beni sequestrati. Il rifiuto ingiustificato mina l'efficienza processuale e consente agli interessati di ostacolare accertamenti tecnici. La norma protegge altresì l'imparzialità: chi non presta giuramento (atto solenne di veridicità) non è garantito come «pubblico ministero della verità». La sanzione è lieve (non reclusione grave) perché il rifiuto è un'omissione, non una commissione attiva.

Analisi

La norma si articola in tre commi. Il primo disciplina chi «nominato dall'autorità giudiziaria» rifiuta o ottiene l'esenzione con frode. Il secondo copre chi, «chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria», rifiuta di dare generalità, prestare giuramento, o adempiere le funzioni. Il terzo estende il regime a testimoni e a ogni persona esercitante una funzione giudiziaria. La sanzione è alternativa reclusione (massimo 6 mesi) o multa (fascia 30-516 euro). Un quarto comma prevede, per periti e interpreti, l'interdizione dalla professione (effetto accessorio), privandoli della capacità giuridica di esercitare il mestiere.

Quando si applica

Caso 1: Tizio è nominato perito tecnico in una causa civile su responsabilità professionale. Tizio, per conflitto di interessi non dichiarato, non si presenta all'udienza. Se ha agito con consapevolezza della nomina e senza giustificazione legale (malattia grave, evento straordinario), incorre nel reato. Caso 2: Caio è chiamato a testimoniare in un procedimento penale. Caio si presenta ma rifiuta di prestare giuramento. Anche questo integra il reato di rifiuto di funzioni giudiziari. Caso 3: Sempronio è designato custode di un immobile sequestrato in un processo di criminalità organizzata. Sempronio, pagato dai criminali, finge una malattia e ottiene fraudolentemente l'esonero. Questo è aggravamento del reato.

Connessioni

L'art. 366 fa parte della sezione «Delitti contro l'amministrazione della giustizia» (Libro II, Titolo II, Capo VI del c.p.). Si correla con l'art. 372 c.p. (falsa testimonianza), art. 373 c.p. (corruzione di testimone), e art. 374 c.p. (minaccia al testimone). Nel Codice di procedura civile, il rifiuto di periti è disciplinato dall'art. 201 CPC. Nel CPP, il rifiuto di testimonianza è regolato dagli artt. 197-200 CPP. La norma non si applica se l'interessato non era formalmente «nominato» o «chiamato», cioè se la comunicazione non è stata effettuata secondo le regole procedurali.

Domande frequenti

Se sono nominato perito ma ho un conflitto di interessi, posso rifiutare?

Sì, hai l'obbligo di dichiare il conflitto al giudice PRIMA dell'accettazione o, se emerso dopo, di comunicarlo prontamente. Se non dichiari e rifiuti, è reato. La giusta ricusazione è la via legale per sottrarsi.

Come testimone, posso rifiutare il giuramento?

No. Se sei in grado di prestare giuramento (sano di mente, consapevole) sei tenuto a prestarlo. Il rifiuto integra il reato. Potrai durante la testimonianza chiedere di essere dispensato da domande specifiche per motivi legittimi (secreto professionale, parentela).

Se sono custode di sequestro e ammalo, posso essere esonerato?

Sì, ma devi comunicarlo immediatamente al giudice con documentazione medica. Non puoi semplicemente non presentarti. La comunicazione tempestiva e documentata è la procedura corretta.

Quali sono le sanzioni esatte per il rifiuto?

Reclusione fino a 6 mesi oppure multa da 30 a 516 euro. Se sei perito o interprete, la condanna include interdizione dalla professione (effetto accessorio per 5 anni di norma).

Se ottengo fraudolentemente l'esonero dalla nomina, che cosa accade?

Se la frode è provata (falsi certificati medici, false scusanti), il reato è più grave. L'elemento «fraudolento» (inganno consapevole) aggrava la responsabilità e incide sulla discrezionalità sanzionatoria del giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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