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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 367 c.p. Simulazione di reato

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Reato la denuncia/querela di un reato che non è avvenuto, fatta anche in forma anonima
  • Configurato se sono simulate tracce concrete di delitto capaci di indurre il procedimento penale
  • Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni (non multa alternativa)
  • Distinto dalla calunnia (art. 368) perché non incrimina nessuno specificamente

Chi falsamente denuncia un reato inesistente, simulando tracce criminali per far avviare procedimento penale, incorre in reclusione da 1 a 3 anni.

Ratio

La norma reprime l'abuso della procedura penale mediante false segnalazioni. Chiunque denunci un atto criminale inesistente consuma un «illecito procedimentale»: inganna lo Stato facendogli investire risorse investigative su un crimine fantastico. La simulazione (creazione di prove false) aggrava il fatto perché evidenzia dolo consapevole e preparazione. La pena (reclusione, non multa) è superiore all'omessa denuncia (art. 364) perché la simulazione è commissione attiva, non mera omissione.

Analisi

Il reato ha tre elementi costitutivi: (1) una denuncia, querela, richiesta o istanza rivolta all'autorità giudiziaria (anche anonima o sotto falso nome); (2) un'affermazione falsa di reato oppure simulazione di tracce criminali; (3) idoneità a far nascere un procedimento penale (il simulato deve presentarsi «in modo che si possa iniziare un procedimento»). La sanzione è reclusione (minimo 1, massimo 3 anni), senza alternativa di multa. Non è prevista interdizione dai pubblici uffici né altre pene accessorie, poiché il colpevole non riveste una carica. È importante che il reato sia stato «iniziato» o sia idoneo a iniziarsi: se la denuncia è così palesemente falsa da non indurre nessun procedimento, il reato potrebbe non configurarsi perfettamente.

Quando si applica

Caso 1: Tizio, desireroso di danneggiare Caio suo rivale in affari, presenta denuncia ai Carabinieri affermando che Caio ha «trafugato segreti aziendali» e fornisce «prove» (documenti falsificati, testimonianze di complici). La denuncia è simulazione di reato. Se il procedimento penale si apre, Tizio ha integrato il reato. Caso 2: Sempronio, in preda a fantasia, denuncia di aver scoperto un omicidio in un cimitero, con dettagli macabri, ma tutto è inventato. Sempronio non incrimina nessuno specifico: è simulazione, non calunnia. La pena applicabile è reclusione 1-3 anni.

Connessioni

L'art. 367 è parte della sezione «Denunzie, querele e istanze mendaci» (artt. 367-375 c.p.). Si distingue dall'art. 368 c.p. (calunnia) perché quest'ultimo incrimina una persona determinata; dall'art. 370 c.p. (simulazione per contravvenzione) che prevede pene ridotte. Rimanda all'art. 361 c.p. per la definizione di «autorità giudiziaria». La denuncia anonima è ugualmente punibile, il che riflette il disvalore assoluto della falsità processuale. Si correla con il Codice di procedura penale (artt. 64, sulla querela) e con l'art. 405 CPP (procedimento per abuso processuale).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra simulazione (art. 367) e calunnia (art. 368)?

La simulazione riguarda un reato inesistente senza incriminare nessuno specifico (es., «c'è stata una rapina»). La calunnia incrimina una persona determinata sapendo che è innocente (es., «Tizio ha fatto la rapina»). La calunnia è più grave (2-6 anni).

Se presento una denuncia anonima falsa, sono ugualmente punibile?

Sì, completamente. L'anonimato non costituisce scusa legale. Se sei identificato successivamente (tracce digitali, analisi handwriting, confessione), sei perseguibile per il reato di simulazione a pieno titolo.

Quanto grave è la pena per simulazione?

È una pena seria: reclusione da 1 a 3 anni. Non è alternativa con multa; è solo reclusione. Nei casi gravi, il giudice può applicare il massimo della pena (3 anni).

Se il procedimento non si apre realmente, commetto ugualmente reato?

La legge richiede che il falso sia «in modo che si possa iniziare un procedimento». Se la denuncia è così ovviamente falsa che l'autorità non apre nessun procedimento, il reato potrebbe non configurarsi interamente. Tuttavia, il tentativo di inganno è sanzionato.

Posso essere assolto se provo che credevamo sinceramente nel reato?

No. La simulazione richiede consapevolezza di falsità. Se sinceramente credevi nel reato, non è simulazione; potrebbe essere eccesso colposo, ma non reato doloso. Tuttavia, la «simulazione di tracce» (comma 1) presuppone sempre dolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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