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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 366 c.p.p. – Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere (350, 352, 3532, 354, 360, 364, 365), sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto, al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.

2. Il pubblico ministero con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l’esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127.

In sintesi

  • I verbali di atti compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria sono depositati presso la segreteria del PM
  • Il deposito avviene entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto
  • Il difensore ha 5 giorni da quando riceve notifica (o da deposito, se avvertito) per esaminarli ed estrarne copia
  • Il PM può ritardare il deposito per gravi motivi per non oltre 30 giorni su decreto motivato
  • Contro il decreto di ritardo il difensore può proporre opposizione al giudice (art. 127 c.p.p.)

I verbali degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere sono depositati entro 3 giorni. Il difensore può esaminarli.

Ratio

L'articolo 366 c.p.p. realizza il diritto di accesso agli atti investigativi del difensore. Il legislatore ha ritenuto essenziale che la difesa conosca tempestivamente il contenuto degli atti compiuti dal PM, al fine di valutare la strategia difensiva, verificare la correttezza procedurale, e preparare controdeduttive. La disciplina dei tempi di deposito e di visione rappresenta un bilanciamento tra diritti della difesa e esigenze investigative (il PM può mantenere il riserbo iniziale). L'accesso ai verbali è uno strumento di trasparenza e di controllo sulla legalità dell'azione investigativa.

Analisi

Il comma 1 prescrive il deposito dei verbali entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, presso la segreteria del PM. La regola vale per gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere secondo artt. 350, 352, 353, 354, 360, 364, 365 c.p.p. (interrogatorio, ispezione, confronto, perquisizione, sequestro, ecc.). Una volta depositato, il difensore ha 5 giorni per esaminarli ed estrarne copia. Se l'atto è stato compiuto senza avviso al difensore, questi riceve notifica dell'avviso di deposito e il termine decorre da questa notifica. Il difensore ha anche diritto di esaminare i beni sequestrati nel luogo dove si trovano e di estrarre copia se si tratta di documenti. Il comma 2 consente al PM, con decreto motivato, di ritardare il deposito e la visione per non oltre 30 giorni per gravi motivi (es. rischio di inquinamento delle prove, necessità di ulteriori accertamenti). Contro questo decreto, il difensore può proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari secondo le modalità dell'art. 127 c.p.p.

Quando si applica

La norma si applica quotidianamente durante le indagini preliminari. Esempio: il PM compie un interrogatorio di Tizio il 10 maggio. Deve depositare il verbale dell'interrogatorio entro il 13 maggio nella segreteria del PM. Il difensore di Tizio (avv. Rossi) avrà 5 giorni dalla ricezione della notifica di deposito (o dalla notifica di deposito stesso) per leggere il verbale e chiedere copia. Se Tizio non era ancora stato avvisato, la notifica di deposito gli verrà data e il termine ricomincerà da allora. Un caso di ritardo: il PM compie un'ispezione presso il cantiere dove si sospetta un reato di sicurezza sul lavoro il 15 maggio. Il PM ritiene che la divulgazione immediata del verbale possa compromettere l'accertamento di ulteriori responsabilità e chiede al giudice (entro il terzo giorno) di ritardare il deposito. Il giudice, verificata la rilevanza dei motivi, autorizza il ritardo fino al 15 giugno. Durante questo periodo il difensore non può ancora accedere, ma può ricorrere al giudice se ritenere il ritardo ingiustificato.

Connessioni

Art. 127 c.p.p. (opposizione al giudice), art. 350, 352, 353, 354, 360, 364, 365 c.p.p. (atti ai quali il difensore assiste), art. 249 c.p.p. (esclusione del difensore), art. 181 c.p.p. (nullità assoluta), art. 97 c.p.p. (designazione difensore d'ufficio). La norma fa parte del sistema di garanzie sulla trasparenza e sul diritto di accesso agli atti delle indagini preliminari.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per leggere il verbale dell'interrogatorio una volta depositato?

Hai 5 giorni dalla data in cui ricevi la notifica del deposito (se non eri stato avvertito prima) per presentarti in segreteria e leggere il verbale. Se l'avviso del deposito ti è stato dato insieme alla notifica, il termine parte da quella notifica. Puoi anche estrarre copia del verbale nella stessa occasione.

Se il PM non deposita il verbale entro 3 giorni, cosa succede?

Il mancato deposito entro i 3 giorni è una violazione dell'art. 366 comma 1 c.p.p. che può provocare la nullità dell'atto (art. 181 c.p.p.). Tuttavia, la nullità non è automatica: il difensore deve denunciarla al giudice. Se il deposito avviene in ritardo, il difensore ha comunque il diritto di accedere ai verbali e di eventualmente ricorrere al giudice sulla tardività.

Posso farmi mandare il verbale via email dal PM, oppure devo andare personalmente in segreteria?

L'art. 366 prevede che il difensore esamini il verbale in segreteria e ne estragga copia. Nella pratica, molti uffici PM permettono al difensore di ricevere il verbale anche via email o PEC, ma non è un diritto esplicito della norma. È consigliabile concordare con la segreteria del PM le modalità di accesso più comode.

Se il PM sceglie di ritardare il deposito per motivi di urgenza, posso impugnare questa decisione?

Sì. L'art. 366 comma 2 prevede che il PM possa ritardare il deposito per gravi motivi per non oltre 30 giorni. Se ritieni che i motivi invocati dal PM non siano gravi o che il ritardo sia ingiustificato, puoi proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari secondo l'art. 127 c.p.p.

Posso fare copia anche dei beni sequestrati, non solo dei verbali?

Per i documenti sequestrati, sì: l'art. 366 comma 1 dice che il difensore può estrarvi copia. Per gli altri beni sequestrati (oggetti, strumenti del reato), il difensore ha diritto di esaminarli nel luogo dove si trovano, ma non di farsi consegnare il bene. Puoi però fotografare o documentare l'esame che compi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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