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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 357 c.p.p. – Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La polizia giudiziaria annota (115 att.) secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività (1232, 1611, 268, 2931, 2951, 383, 386), redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce (333), querele (337) e istanze (341) presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

c) informazioni assunte, a norma dell’art. 351;

d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’art. 373.

4. La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti (334), il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253).

In sintesi

  • La polizia giudiziaria annota sommariamente tutte le attività svolte, secondo le modalità ritenute idonee alle indagini.
  • Deve redigere verbali per denunce, querele, informazioni assunte, dichiarazioni spontanee e operazioni investigative.
  • I verbali seguono le forme e le modalità dell'art. 373 c.p.p. (sottoscrizione, luogo, data, sottoscrizione dell'interessato se presente).
  • Tutta la documentazione è posta a disposizione del PM, incluse denunce scritte, referti medici, corpo del reato e cose pertinenti.

La polizia giudiziaria documenta tutte le attività investigative mediante annotazioni, verbali e relazioni conformi all'art. 373 c.p.p.

Ratio

L'articolo istituisce l'obbligo di documentazione sistematica delle indagini preliminari. La ratio è duplice: da un lato, creare una traccia auditabile di tutto ciò che la polizia ha fatto (prevenire arbitri e abusi); dall'altro, fornire al PM la base informativa per decidere se procedere al rinvio a giudizio. La documentazione rende le indagini trasparenti e controllabili in sede di riesame e dibattimento.

Analisi

Il comma 1 fissa il principio generale: annotazione sommaria di tutto, secondo modalità libere ('ritenute idonee'). Non è richiesta una forma rigida per le annotazioni ordinarie. Il comma 2 specifica gli atti per i quali è obbligatorio redigere verbale completo: denunce orali, querele orali, informazioni assunte da testimoni, dichiarazioni spontanee della persona sottoposta a indagini. Il comma 3 rimanda al modello formale dell'art. 373 (verbali sottoscritti, datati, con luogo e sottoscrizione dell'interessato se presente). Il comma 5 chiarisce cosa va messo a disposizione: la documentazione procedurale (denunce, istanze scritte, referti) e i beni stessi (corpo del reato).

Quando si applica

La norma ha applicazione costante in ogni indagine preliminare. Esempi di annotazioni sommarie: colloqui telefonici con testimoni, sopralluoghi preliminari, acquisizione di documentazione amministrativa. Esempi di verbali obbligatori: denuncia della vittima resa oralmente al commissariato, testimone che spontaneamente dichiara di aver visto il colpevole, perquisizione domiciliare. Ogni azione investigativa deve lasciare una traccia nel fascicolo.

Connessioni

L'articolo si coordina con l'art. 373 c.p.p. (forma dei verbali), gli artt. 351-356 c.p.p. (attività specifiche della polizia), e gli artt. 334-341 c.p.p. (notizia di reato, denunce, querele). Rimanda anche all'art. 114 att. c.p.p. (compiti del difensore della persona sottoposta a indagini) e all'art. 115 att. c.p.p. (modalità di annotazione). Si collega infine al principio di trasparenza e all'art. 24 Cost. (diritto di difesa).

Domande frequenti

La polizia può effettuare indagini senza documentarle per iscritto?

No. L'art. 357 comma 1 impone di annotare tutte le attività, almeno sommariamente. Anche se non redige un verbale formale, la polizia deve lasciare una traccia scritta. Atti completamente non documentati sono poi inutilizzabili in giudizio e possono esporre la polizia a responsabilità.

Qual è la differenza tra annotazione sommaria e verbale?

L'annotazione è una nota interna descrittiva, senza forme rigide, usata per attività di minore rilievo (es. colloqui preliminari, ricerche in archivi). Il verbale è atto formale con data, luogo, firma di chi lo redige e (spesso) di chi vi ha partecipato, usato per atti ufficiali e decisori (denunce, perquisizioni, interrogatori).

Chi sottoscrive il verbale di polizia giudiziaria?

Il verbale è sottoscritto dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che lo ha redatto. Se presente una persona interessata (imputato, testimone, denunciante), è opportuno che sottoscriva il verbale per confirmazione. Se rifiuta di sottoscrivere, è annotato che ha rifiutato.

Se un verbale ha errori materiali (date sbagliate, nomi misspellati), è invalido?

No necessariamente. Gli errori materiali corretti durante il procedimento non inficiano la validità dell'atto. Se l'errore è sostanziale (es. identità sbagliata della persona sottoposta a indagini), il verbale può essere inutilizzabile. Il giudice valuta caso per caso.

La documentazione della polizia è visibile al difensore durante le indagini preliminari?

Parzialmente. Durante le indagini preliminari, il difensore ha accesso limitato ai documenti acquisiti (art. 415 c.p.p.). Accesso pieno alla documentazione è garantito dopo la chiusura delle indagini (art. 416 c.p.p.) o su richiesta motivata al PM. Il trasparimento è assicurato pienamente al dibattimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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