Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 359 c.p.p. – Consulenti tecnici del pubblico ministero
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Consulenti tecnici del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 358 - Art. 358 c.p.p.: Attività di indagine del pubblico ministero→Cod. proc. pen. art. 360 - Art. 360 c.p.p.: Accertamenti tecnici non ripetibili→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 357 c.p.p.: Documentazione dell’attività di polizia giudizi→Art. 361 c.p.p.: Individuazione di persone e di cose→Articolo 356 Codice di Procedura Penale: Assistenza del difensore→Articolo 362 Codice di Procedura Penale: Assunzione di informazioni→Art. 355 c.p.p.: Convalida del sequestro e suo riesame→Art. 363 c.p.p.: Interrogatorio di persona imputata a un procedi→Art. 354 c.p.p.: Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e s
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il PM può nominare consulenti tecnici per accertamenti, rilievi fotografici e operazioni tecnico-forensi, i quali non possono rifiutare.
Ratio
L'articolo istituisce il meccanismo della consulenza tecnica come strumento obbligatorio nelle indagini. La ratio è che gli accertamenti su tracce biologiche, digitali, mediche e altre operazioni specializzate richiedono competenze che gli agenti di polizia non possiedono. La norma obbliga il PM a ricorrere a esperti e vieta ai professionisti di rifiutare (salvo eccezionali impedimenti personali), garantendo così che le prove scientifiche siano trattate da chi ha le qualifiche.
Analisi
Il comma 1 consente al PM di nominare consulenti 'quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze'. La lista è esemplificativa ('fotografici e ad ogni altra'): comprende DNA, microscopia, ingegneria strutturale, perizie digitali, autentificazione di documenti. L'obbligo di non rifiutare è reso esplicito: il consulente è 'pubblico' sul momento della nomina. Il comma 2 aggiunge che il consulente può essere autorizzato ad assistere a singoli atti, non solo ad eseguire l'accertamento finale in laboratorio.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta l'indagine investigativa richiede competenze specializzate. Esempi: analisi del DNA per crimini violenti (nomina genetista), autenticazione di assegni falsificati (nomina calligrafo), ricostruzione di incidenti stradali mortali (nomina ingegnere stradale), acquisizione forense di data da telefoni cellulari (nomina informatico forense). La nomina non è facoltativa quando la competenza tecnica è indispensabile per la prova.
Connessioni
L'articolo si coordina con gli artt. 360-366 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili e ripetibili), l'art. 527 c.p.p. (perizie in dibattimento), e l'art. 233 c.p.p. (consulenti tecnici del giudice). Rimanda ai principi di acquisizione della prova scientifica e alla giurisprudenza sulla cross-examination dei periti. Anche il Codice Deontologico di categorie professionali (albi ingegneri, medici, psicologi) enuncia l'obbligo di accettare incarichi d'ufficio.
Casi pratici
Caso 1: Caio è accusato di omicidio
Il corpo della vittima presenta ferite da taglio. Il PM nomina un patologo forense (specializzato in medicina legale) come consulente tecnico per determinare la causa della morte, il numero e la profondità delle ferite, e la sequenza temporale. Il patologo non può rifiutare; svolge l'autopsia su richiesta del PM e redige relazione. Successivamente, il patologo è convocato come perito in dibattimento per illustrare le conclusioni. La sua nomina e docertificazione garantisce scientificità alla prova.
Caso 2: Filano è indagato per alterazione di assegni bancari
Il PM nomina un esperto calligrafo come consulente tecnico per analizzare se la firma sull'assegno è autentica o falsa. Autorizza il calligrafo ad assistere alla perquisizione presso lo studio di Filano per acquisire campioni di riferimento (assegni sottoscritti da Filano stesso). Il calligrafo confronta poi i campioni con l'assegno contraffatto e redige una perizia. Il documento della perizia entra nel fascicolo e supporta il rinvio a giudizio.
Domande frequenti
Il consulente tecnico del PM può rifiutare l'incarico?
In linea di principio, no. L'art. 359 chiarisce che il consulente 'non può rifiutare la sua opera'. Tuttavia, nella pratica sono ammesse eccezioni per gravi motivi (malattia grave, conflitto di interesse certificato, impossibilità logistica). Tuttavia, la regola generale è l'obbligo di accettazione.
Come viene scelto il consulente tecnico?
Il PM solitamente sceglie da elenchi di consulenti tenuti dai tribunali, da albi professionali certificati, o da esperti di comprovata competenza in materia. La scelta non è completamente vincolata: il PM ha margine di valutazione sulla competenza specifica richiesta. Tuttavia, la scelta deve essere ragionevole e basata su criteri di professionalità.
Il consulente tecnico del PM è imparziale come il perito del giudice?
Formalmente sì. Il consulente del PM e il perito del giudice hanno lo stesso obbligo di imparzialità e di verità. In realtà, il consulente del PM è proposto dal PM stesso, mentre il perito è nominato dal giudice, il che teoricamente rende il perito del giudice più indipendente. La difesa ha diritto di nominare contro-consulenti.
La difesa può contrastare le conclusioni del consulente del PM?
Sì. La difesa può nominare propri consulenti tecnici (contro-consulenti) per esaminare i dati acquisiti dal consulente del PM e formulare pareri alternativi. In dibattimento, il consulente del PM e il contro-consulente della difesa possono essere escussi e confrontarsi davanti al giudice.
Il consulente tecnico del PM deve mantenere il segreto investigativo?
Sì. Il consulente, una volta nominato, è sottoposto alla riservatezza investigativa. Non può divulgare i risultati dell'accertamento, i dati acquisiti, o l'avanzamento dell'indagine. La violazione espone il consulente a responsabilità disciplinare.