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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 362 c.p.p. – Assunzione di informazioni

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

In sintesi

  • Il PM assume informazioni da persone che possono fornire circostanze utili all'indagine.
  • Non può chiedere al testimone informazioni su domande e risposte formulate da difensore o suo sostituto in colloqui precedenti.
  • Si applicano le disposizioni su testimonianze e diritti dei testimoni (artt. 197-203 c.p.p.).
  • Le informazioni sono documentate in verbale secondo le modalità dell'art. 373 c.p.p.

Il PM assume informazioni da persone utili alle indagini, applicando norme di protezione del testimone e limiti a domande su colloqui precedenti.

Ratio

L'articolo disciplina come il PM assume informazioni dalle persone durante le indagini preliminari. La ratio è che il PM necessita di acquisire versioni dei fatti da testimoni e da altre persone informate, per costruire il quadro indiziario. Tuttavia, il legislatore pone un vincolo importante: il PM non può chiedere informazioni su colloqui che il testimone ha avuto con il difensore (segreto professionale avvocato-cliente). Questa regola tutela il diritto di difesa anche nella fase investigativa.

Analisi

Il comma 1 fissa il principio generale: il PM 'assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini'. Non è richiesta formalità particolare (verbale sommario, telefonico, scritto). Tuttavia, la seconda parte del comma introduce il vincolo: 'Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date'. Questo esclude specificamente la cross-examination su cosa il testimone ha detto al difensore. La rimando agli artt. 197-203 c.p.p. incorpora le protezioni processuali: divieto di testimonianza per parenti stretti, segreto professionale (medici, avvocati, psicologi), diritto del testimone di non autoincriminarsi.

Quando si applica

La norma si applica a ogni assunzione di informazioni nel corso delle indagini preliminari. Esempi: il PM convoca un testimone e lo interroga oralmente, il PM acquisisce per iscritto una dichiarazione spontanea di una persona, il PM riceve informazioni via email da una fonte. Il divieto di domande su colloqui con difensore si applica specificamente quando il testimone è stato già assistito dal difensore dell'indagato (non se è stato assistito da difensore della persona offesa o proprio difensore).

Connessioni

L'articolo si coordina con gli artt. 197-203 c.p.p. (testimonianza dibattimentale, segreti professionali, coraggio del testimone), l'art. 351 c.p.p. (informazioni assunte dalla polizia), l'art. 114 att. c.p.p. (compiti del difensore di assistenza al testimone), e l'art. 24 Cost. (diritto di difesa). Rimanda anche all'art. 373 c.p.p. per la forma e le modalità di verbalizzazione delle informazioni assunte.

Domande frequenti

Il PM può chiedere a un testimone tutto ciò che sa, o ci sono limiti?

Il PM può chiedere tutto ciò che sia 'utile alle indagini'. Tuttavia, ci sono limiti: segreto professionale (medici, avvocati, psicologi, giornalisti), protezione del testimone in pericolo (art. 498 c.p.p.), non autoincriminazione del testimone (art. 199 c.p.p.), e il divieto specifico di domande su colloqui con il difensore.

Se un testimone rifiuta di rispondere al PM, cosa accade?

Il PM non può costringerlo con sanzioni coercitive nella fase investigativa (diversamente dall'obbligatorietà testimonianza in dibattimento). Se il testimone rifiuta, il PM annota il rifiuto nel verbale. In dibattimento, il testimone può essere obbligato a comparire e testimoniare, con sanzioni per contumacia.

Le informazioni assunte dal PM sono utilizzabili in dibattimento?

Sì, ma con limitazioni. Se il PM ha verbalizzato correttamente le informazioni assunte (ai sensi dell'art. 373 c.p.p.), il verbale è utilizzabile. Tuttavia, il testimone deve essere poi chiamato in dibattimento per rispondere alle domande delle parti. Il giudice valuta se il testimone conferma, smentisce, o modifica le informazioni date al PM.

Quali sono i segreti professionali che proteggono il testimone?

L'art. 200 c.p.p. elenca: avvocato, medico, psicologo, ostetrica, assistente sociale, sacerdote cattolico. Questi professionisti non possono essere costretti a rivelare comunicazioni confidenziali ricevute nel corso della loro professione, salvo eccezionali circostanze (es. prevenzione di grave danno a minore).

Se il testimone depone al PM e poi cambia versione in dibattimento, può essere accusato di falsa testimonianza?

Solo la deposizione in dibattimento è formalmente 'testimonianza' a fini processuali. Le informazioni assunte dal PM non costituiscono testimonanza giurata. Se il testimone cambia versione, il giudice valuta la credibilità comparando le due versioni, ma non è automatico che sia falsa testimonianza. La contraddizione può spiegare credibilità, pressione, confusione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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