Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 362 c.p.p. – Assunzione di informazioni

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma , del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. Il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L’audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all’articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale .

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

In sintesi

  • Il PM assume informazioni da persone che possono fornire circostanze utili all'indagine.
  • Non può chiedere al testimone informazioni su domande e risposte formulate da difensore o suo sostituto in colloqui precedenti.
  • Si applicano le disposizioni su testimonianze e diritti dei testimoni (artt. 197-203 c.p.p.).
  • Le informazioni sono documentate in verbale secondo le modalità dell'art. 373 c.p.p.
Indice dei contenuti

Il PM assume informazioni da persone utili alle indagini, applicando norme di protezione del testimone e limiti a domande su colloqui precedenti.

Ratio

L'articolo disciplina come il PM assume informazioni dalle persone durante le indagini preliminari. La ratio è che il PM necessita di acquisire versioni dei fatti da testimoni e da altre persone informate, per costruire il quadro indiziario. Tuttavia, il legislatore pone un vincolo importante: il PM non può chiedere informazioni su colloqui che il testimone ha avuto con il difensore (segreto professionale avvocato-cliente). Questa regola tutela il diritto di difesa anche nella fase investigativa.

Analisi

Il comma 1 fissa il principio generale: il PM 'assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini'. Non è richiesta formalità particolare (verbale sommario, telefonico, scritto). Tuttavia, la seconda parte del comma introduce il vincolo: 'Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date'. Questo esclude specificamente la cross-examination su cosa il testimone ha detto al difensore. La rimando agli artt. 197-203 c.p.p. incorpora le protezioni processuali: divieto di testimonianza per parenti stretti, segreto professionale (medici, avvocati, psicologi), diritto del testimone di non autoincriminarsi.

Quando si applica

La norma si applica a ogni assunzione di informazioni nel corso delle indagini preliminari. Esempi: il PM convoca un testimone e lo interroga oralmente, il PM acquisisce per iscritto una dichiarazione spontanea di una persona, il PM riceve informazioni via email da una fonte. Il divieto di domande su colloqui con difensore si applica specificamente quando il testimone è stato già assistito dal difensore dell'indagato (non se è stato assistito da difensore della persona offesa o proprio difensore).

Connessioni

L'articolo si coordina con gli artt. 197-203 c.p.p. (testimonianza dibattimentale, segreti professionali, coraggio del testimone), l'art. 351 c.p.p. (informazioni assunte dalla polizia), l'art. 114 att. c.p.p. (compiti del difensore di assistenza al testimone), e l'art. 24 Cost. (diritto di difesa). Rimanda anche all'art. 373 c.p.p. per la forma e le modalità di verbalizzazione delle informazioni assunte.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è indagato per appropriazione indebita

Il PM vuole interrogare Caio, collega di Tizio, che potrebbe raccontare se ha visto Tizio trasferire indebitamente fondi aziendali. Caio è accompagnato dall'avvocato di Tizio (difensore dell'indagato) durante un colloquio preparatorio. In seguito, il PM convoca Caio. Può chiedere: 'Hai visto Tizio trasferire denaro?' ma NON può chiedere: 'Cosa ti ha chiesto l'avvocato di Tizio?' o 'Cosa hai risposto al suo avvocato?'. Il vincolo protegge la comunicazione tra Tizio e il suo difensore, sebbene avvenuta tramite colloquio con testimone.

Caso 2: Filano è indagato per violenza sessuale

Una donna, Vittima, viene accompagnata da un medico specializzato in traumi sessuali che l'assiste durante una consultazione. In seguito, il PM vuole assumere informazioni da Vittima. Può chiedere: 'Ti senti al sicuro a raccontare cosa è accaduto?' ma deve rispettare i diritti tutelati dagli artt. 197-203 c.p.p. (es. diritto di non rispondere se autoincriminante). Inoltre, il medico che l'assiste gode di segreto professionale (art. 200 c.p.p.) e il PM non può costringerlo a rivelare consultazioni confidenziali.

Domande frequenti

Il PM può chiedere a un testimone tutto ciò che sa, o ci sono limiti?

Il PM può chiedere tutto ciò che sia 'utile alle indagini'. Tuttavia, ci sono limiti: segreto professionale (medici, avvocati, psicologi, giornalisti), protezione del testimone in pericolo (art. 498 c.p.p.), non autoincriminazione del testimone (art. 199 c.p.p.), e il divieto specifico di domande su colloqui con il difensore.

Se un testimone rifiuta di rispondere al PM, cosa accade?

Il PM non può costringerlo con sanzioni coercitive nella fase investigativa (diversamente dall'obbligatorietà testimonianza in dibattimento). Se il testimone rifiuta, il PM annota il rifiuto nel verbale. In dibattimento, il testimone può essere obbligato a comparire e testimoniare, con sanzioni per contumacia.

Le informazioni assunte dal PM sono utilizzabili in dibattimento?

Sì, ma con limitazioni. Se il PM ha verbalizzato correttamente le informazioni assunte (ai sensi dell'art. 373 c.p.p.), il verbale è utilizzabile. Tuttavia, il testimone deve essere poi chiamato in dibattimento per rispondere alle domande delle parti. Il giudice valuta se il testimone conferma, smentisce, o modifica le informazioni date al PM.

Quali sono i segreti professionali che proteggono il testimone?

L'art. 200 c.p.p. elenca: avvocato, medico, psicologo, ostetrica, assistente sociale, sacerdote cattolico. Questi professionisti non possono essere costretti a rivelare comunicazioni confidenziali ricevute nel corso della loro professione, salvo eccezionali circostanze (es. prevenzione di grave danno a minore).

Se il testimone depone al PM e poi cambia versione in dibattimento, può essere accusato di falsa testimonianza?

Solo la deposizione in dibattimento è formalmente 'testimonianza' a fini processuali. Le informazioni assunte dal PM non costituiscono testimonanza giurata. Se il testimone cambia versione, il giudice valuta la credibilità comparando le due versioni, ma non è automatico che sia falsa testimonianza. La contraddizione può spiegare credibilità, pressione, confusione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.