Art. 233 c.p.p. – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225, 359; 38, 73 att.; 2231 coord.). Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121.
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesto del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127.
1-ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’art. 230, salvo il limite previsto dall’art. 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell’art. 225 comma 3.
In sintesi
Quando non è disposta perizia, ciascuna parte può nominare fino a due consulenti tecnici per esporre pareri e memorie al giudice.
Ratio
La norma garantisce il diritto di parità tecnica alle parti anche quando il giudice non disponga una perizia (istituto processuale meno gravoso di una perizia vera). Consente alle parti di fornire assistenza tecnica specializzata nella valutazione di questioni tecniche, mantenendo principio contraddittorio.
Analisi
Il comma 1 attribuisce a ogni parte (imputato/PM/parte civile) il diritto di nominare massimo due consulenti, che possono esporre pareri scritti (memorie a norma art. 121) o orali. Il comma 1-bis (aggiunto nel 2000) autorizza il giudice, su richiesta della difesa, a consentire ai consulenti di esaminare cose sequestrate sul luogo di sequestro, o di assistere a ispezioni. Prima dell'esercizio dell'azione penale, l'autorizzazione proviene dal PM. Il ricorso contro diniego è possibile (artt. 127 c.p.p.). Il comma 1-ter impone all'autorità giudiziaria di dettare prescrizioni di conservazione. Il comma 2 stabilisce che, se successivamente è disposta perizia, i consulenti già nominati acquisiscono le prerogative dell'art. 230 (assitenza all'incarico, formulazione riserve, ecc.). Il comma 3 richiama l'art. 225 comma 3 (limitazioni numeriche su richiesta del giudice).
Quando si applica
Quando il giudice non reputa necessaria una perizia ufficiale, ma una o più parti ritengono opportuno avvalersi di consulenti. Esempi: valutazione di contratti commerciali in frode fiscale (consulente commercialista della difesa), valutazione di analisi chimiche non ritenute decisive dal giudice (consulente chimico di PM), esame di danni non quantificati (consulente di parte civile), valutazione del luogo di un sinistro (consulente assicurativo).
Connessioni
Strettamente collegato agli artt. 225 (consulenti tecnici), 230 (attività dei consulenti quando perizia disposta), 225 comma 3 (limiti numerici). Cfr. artt. 62 (principio contradditorio), 121 (presentazione memorie), 127 (ricorso contro decreti). La ratio generale è quella della parità processuale (art. 111 Cost.).
Domande frequenti
Se il giudice non autorizza il consulente a esaminare il luogo sequestrato, cosa può fare il difensore?
Il difensore può proporre opposizione al giudice secondo l'art. 127 c.p.p. Il giudice allora valuta la proporzionalità della richiesta e può riconsiderare la decisione.
Il consulente tecnico di parte (non perito ufficiale) può essere contro-interrogato?
No nel processo penale italiano. I consulenti di parte non hanno obbligo di comparire in dibattimento, espongono solo scritti (memorie). Se il giudice vuole esaminarne la fondatezza, può disporre posteriormente una perizia ufficiale.
Che differenza c'è tra consulente tecnico e perito?
Il perito è nominato dal giudice, ha status di ufficiale processuale, è soggetto a giuramento e responsabilità penale. Il consulente è nominato dalla parte, non giura, è esperto privato (anche se professionista).
Un consulente tecnico può assistere a un'ispezione se non è stato ancora formalmente nominato?
No. Deve essere nominato previamente. L'autorizzazione del giudice riguarda consulenti già nominati dalla parte (comma 1-bis).
Se le cose sequestrate vengono danneggiate durante l'esame del consulente, chi ne risponde?
Il giudice ha potere di impartire prescrizioni per la conservazione (comma 1-ter). Se il consulente causa danni negligenti, la parte che lo ha nominato potrebbe rispondere civilmente verso altri danneggiati. Il giudice può altresì porre fine all'esame se violated le prescrizioni.