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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 232 c.p.p. – Liquidazione del compenso al perito

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

In sintesi

  • Il compenso è determinato mediante decreto del giudice ordinante
  • La liquidazione avviene secondo le norme di leggi speciali (tariffe professionali)
  • Non è previsto compenso esorbitante, ma equo e ragionevole
  • Il decreto di liquidazione è atto processurale definitivo

Il compenso del perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

Ratio

La norma garantisce al perito una giusta remunerazione per l'incarico svolto, riconoscendo l'obbligatorietà della prestazione professionale. La liquidazione da parte del giudice ordinante assicura un controllo sull'equità economica della perizia, evitando abusi o sottocompensazioni.

Analisi

La disposizione è estremamente sintetica: rimanda il calcolo del compenso a leggi speciali, ovvero alle tariffe professionali stabilite dagli ordini professionali (avvocati, periti, ingegneri, medici, ecc.) o da decreti interministeriali. Il giudice non ha discrezionalità nella determinazione della tariffa, ma solo nel riconoscimento di maggiorazioni per complessità o nell'applicazione di riduzioni per fattori eccezionali. Il decreto di liquidazione è imputabile al giudice ordinante della perizia.

Quando si applica

Ogni volta che una perizia è stata completata e il perito presenta una richiesta di compenso (documentata con rendicontazione delle ore e dei materiali utilizzati). Esempi: perizia medico-legale in omicidio, perizia valutativa di beni (immobili, gioielli), perizia balistico-forense, perizia psicologica, perizia in tema di diritti d'autore.

Connessioni

Collegato agli artt. 225 (incarico al perito), 227 (relazione peritale), 229 (comunicazioni peritali), 231 (sostituzione perito). La disciplina tariffaria varia secondo il codice professionale (ordine avvocati, ordine ingegneri, ecc.). Cfr. artt. 50-51 d.p.c.m. (decreti ministeriali tariffari).

Domande frequenti

Chi paga il compenso del perito: lo Stato o la parte privata?

Se la perizia è disposta dal giudice (obbligatoria), il costo ricade sullo Stato. Se è richiesta da una parte privata, il costo viene sopportato dalla parte, salvo diritto di rivalsa su condannato (art. 648 c.p.p.).

Il perito può negoziare il compenso con il giudice?

No. Il compenso è determinato in via amministrativa secondo leggi speciali (tariffe d'ordine). Il giudice applica la tariffa, senza margine di negoziazione bilaterale.

Se il perito sostiene di aver lavorato più ore della media, il giudice deve pagarle tutte?

Il giudice valuta la rendicontazione. Se le ore eccedono la complessità dichiarata, la liquidazione potrebbe essere ridotta. È comunque riconosciuta una maggiorazione per perizie particolarmente impegnative.

Il decreto di liquidazione può essere impugnato dal perito?

È molto difficile. Il decreto è amministrativo e determinato secondo tariffe pubbliche. Il ricorso avrebbe effetto rarissimo, salvo manifesto errore materiale di calcolo.

Se la perizia è conclusa ma il perito non presenta richiesta di compenso, perde il diritto?

Non c'è prescrizione ristretta per il recupero. Tuttavia, è opportuno che il perito chieda il compenso entro tempi ragionevoli, documentando il proprio operato con rendicontazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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