Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 c.p.p. – Surrogazione di copie agli originali mancanti
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un’altra copia autentica.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 111 - Articolo 111 Codice di Procedura Penale: Data degli atti→Cod. proc. pen. art. 113 - Articolo 113 Codice di Procedura Penale: Ricostituzione di atti→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 110 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione degli atti→Articolo 114 Codice di Procedura Penale: Divieto di pubblicazione di atti e di immagini→Articolo 109 Codice di Procedura Penale: Lingua degli atti→Art. 115 c.p.p.: Violazione del divieto di pubblicazione→Articolo 108 Codice di Procedura Penale: Termine per la difesa→Articolo 116 Codice di Procedura Penale: Copie, estratti e certificati→Art. 107 c.p.p.: Non accettazione, rinuncia o revoca del difenso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se l'originale di un atto processuale è distrutto o smarrito, una copia autentica ha lo stesso valore.
Ratio
La norma risolve il problema pratico della perdita di documenti fondamentali nel procedimento penale. L'originale deve esistere nel fascicolo, ma se per cause fisiche (incendio, alluvione, furto) viene perduto, la legge non vuole che il procedimento sia paralizzato. Una copia autentica (ossia certificata come conforme all'originale da un pubblico ufficiale) ha la stessa forza probatoria e procedurale dell'originale. Questa è una soluzione razionale che bilanncia l'esigenza di certezza documentale con la realtà dei rischi di perdita.
Analisi
Il comma 1 pone il presupposto: l'originale deve essere «per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto» e non deve esser possibile recuperarlo. Se è ancora recuperabile, la norma non si applica. Se il presupposto sussiste, la copia autentica «ha valore di originale» e acquisisce la stessa efficacia nell'ordinanza originale. Il comma 2 specifica il procedimento: il presidente della Corte o del tribunale (anche di ufficio, cioè senza necessità di richiesta) ordina con decreto che chi detiene la copia (ad esempio, una cancelleria di un'altra città, un avvocato, un archivio) la consegni alla cancelleria competente. Il detentore ha diritto a ricevere una copia autentica supplementare, gratuitamente (per compensare il fatto che sta cedendo l'unica copia che aveva).
Quando si applica
È un meccanismo di riparazione dei danni documentali. Si applica quando: un fascicolo è danneggiato in un'alluvione e diversi atti sono illeggibili (la cancelleria ha fotocopie autentiche in sede di corte d'appello); una sentenza di primo grado viene smarrita dalla posta durante la notificazione (l'avvocato o il cancelliere che ne ha una copia autentica la cede formalmente); un'ordinanza di custodia cautelare è stata distrutta accidentalmente e solo il pubblico ministero ne ha una copia conforme.
Connessioni
Strettamente collegato all'art. 113 (ricostituzione di atti quando non è possibile provvedere con copia autentica). Rimanda agli artt. 110-111 (sottoscrizione e data), all'art. 109 (lingua degli atti), al concetto di «atto pubblico» e di «copia autentica» secondo il diritto processuale civile (art. 2700 cc e seguenti).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è Un fascicolo conservato nella cancelleria di un tribunale subisce un danno da alluvione. Diversi atti processuali (verbali di interrogatorio, ordinanze, decreti) sono bagnati e illeggibili. Tuttavia, la procura ha copie autentiche di questi atti (sono state prodotte dagli avvocati durante il procedimento). Il presidente del tribunale ordina con decreto che la procura consegni le copie autentiche alla cancelleria. Le copie autentiche sono collocate nel fascicolo al posto degli originali distrutti. La procura riceve dalla cancelleria copie autentiche sostitutive, gratuitamente.
Caso 2: Caso 2
Caio è La sentenza di primo grado in un processo penale, notificata dal cancelliere, si smarrisce durante la consegna postale. Il fascicolo presso il tribunale contiene l'originale, ma una copia autentica della sentenza è stata acquisita agli atti dalle parti e è conservata presso l'ufficio di avvocato Rossi. Se l'originale in cancelleria viene danneggiato o perduto, il giudice può ordinare a Rossi di consegnare la copia autentica. Rossi ottiene gratuitamente una nuova copia autentica per i suoi archivi.
Domande frequenti
Se l'originale di una sentenza è andato perso, come faccio a provare che l'ho ricevuta?
Potete chiedere una copia autentica della sentenza al tribunale o al cancelliere. Se l'originale è davvero irrecuperabile, una copia autentica ha lo stesso valore dell'originale e il giudice la farà mettere nel fascicolo come se fosse l'originale.
Una copia semplice (non autentica) di una sentenza ha lo stesso valore?
No. Questa norma richiede una «copia autentica», cioè una copia certificata come conforme all'originale. Una fotocopia non certificata non ha lo stesso valore. Dovete chiedere un'autentica al cancelliere.
Quanto tempo ci vuole per ottenere una copia autentica di un atto smarrito?
Dipende da dove è conservata la copia. Se è presso il tribunale, potete averla in pochi giorni. Se è presso un'altra sede (un'altra cancelleria, un archivio), i tempi si allungano. Il presidente della Corte può ordinare una consegna prioritaria se urgente.
Se ho una copia autentica di un atto, devo ancora conservare l'originale?
Sì, dovete cercare di conservare l'originale. Questa norma si applica solo se l'originale è irrecuperabile. Se lo trovate dopo, l'originale ripristina il suo primato.
Chi paga la copia autentica se l'atto è stato smarrito dalla cancelleria?
Se il detentore della copia è obbligato a cederla al tribunale, ha diritto a ricevere una nuova copia autentica gratuitamente. Se la copie la ottenete voi direttamente dal cancelliere, potrebbero esservi diritti di cancelleria da pagare.