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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 c.p.p. – Surrogazione di copie agli originali mancanti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo (234), la copia autentica ha valore di originale (40 att.) ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine, il presidente della Corte o del tribunale, anche di ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un’altra copia autentica.

In sintesi

  • Se l'originale di un atto processuale è distrutto, smarrito o sottratto e non recuperabile, la copia autentica acquisisce il valore di originale
  • La copia autentica è collocata nel luogo dove dovrebbe trovarsi l'originale
  • Il presidente della Corte o del tribunale ordina con decreto che il detentore della copia la consegni alla cancelleria
  • Il detentore della copia ha diritto a ricevere gratuitamente un'altra copia autentica

Se l'originale di un atto processuale è distrutto o smarrito, una copia autentica ha lo stesso valore.

Ratio

La norma risolve il problema pratico della perdita di documenti fondamentali nel procedimento penale. L'originale deve esistere nel fascicolo, ma se per cause fisiche (incendio, alluvione, furto) viene perduto, la legge non vuole che il procedimento sia paralizzato. Una copia autentica (ossia certificata come conforme all'originale da un pubblico ufficiale) ha la stessa forza probatoria e procedurale dell'originale. Questa è una soluzione razionale che bilanncia l'esigenza di certezza documentale con la realtà dei rischi di perdita.

Analisi

Il comma 1 pone il presupposto: l'originale deve essere «per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto» e non deve esser possibile recuperarlo. Se è ancora recuperabile, la norma non si applica. Se il presupposto sussiste, la copia autentica «ha valore di originale» e acquisisce la stessa efficacia nell'ordinanza originale. Il comma 2 specifica il procedimento: il presidente della Corte o del tribunale (anche di ufficio, cioè senza necessità di richiesta) ordina con decreto che chi detiene la copia (ad esempio, una cancelleria di un'altra città, un avvocato, un archivio) la consegni alla cancelleria competente. Il detentore ha diritto a ricevere una copia autentica supplementare, gratuitamente (per compensare il fatto che sta cedendo l'unica copia che aveva).

Quando si applica

È un meccanismo di riparazione dei danni documentali. Si applica quando: un fascicolo è danneggiato in un'alluvione e diversi atti sono illeggibili (la cancelleria ha fotocopie autentiche in sede di corte d'appello); una sentenza di primo grado viene smarrita dalla posta durante la notificazione (l'avvocato o il cancelliere che ne ha una copia autentica la cede formalmente); un'ordinanza di custodia cautelare è stata distrutta accidentalmente e solo il pubblico ministero ne ha una copia conforme.

Connessioni

Strettamente collegato all'art. 113 (ricostituzione di atti quando non è possibile provvedere con copia autentica). Rimanda agli artt. 110-111 (sottoscrizione e data), all'art. 109 (lingua degli atti), al concetto di «atto pubblico» e di «copia autentica» secondo il diritto processuale civile (art. 2700 cc e seguenti).

Domande frequenti

Se l'originale di una sentenza è andato perso, come faccio a provare che l'ho ricevuta?

Potete chiedere una copia autentica della sentenza al tribunale o al cancelliere. Se l'originale è davvero irrecuperabile, una copia autentica ha lo stesso valore dell'originale e il giudice la farà mettere nel fascicolo come se fosse l'originale.

Una copia semplice (non autentica) di una sentenza ha lo stesso valore?

No. Questa norma richiede una «copia autentica», cioè una copia certificata come conforme all'originale. Una fotocopia non certificata non ha lo stesso valore. Dovete chiedere un'autentica al cancelliere.

Quanto tempo ci vuole per ottenere una copia autentica di un atto smarrito?

Dipende da dove è conservata la copia. Se è presso il tribunale, potete averla in pochi giorni. Se è presso un'altra sede (un'altra cancelleria, un archivio), i tempi si allungano. Il presidente della Corte può ordinare una consegna prioritaria se urgente.

Se ho una copia autentica di un atto, devo ancora conservare l'originale?

Sì, dovete cercare di conservare l'originale. Questa norma si applica solo se l'originale è irrecuperabile. Se lo trovate dopo, l'originale ripristina il suo primato.

Chi paga la copia autentica se l'atto è stato smarrito dalla cancelleria?

Se il detentore della copia è obbligato a cederla al tribunale, ha diritto a ricevere una nuova copia autentica gratuitamente. Se la copie la ottenete voi direttamente dal cancelliere, potrebbero esservi diritti di cancelleria da pagare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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