Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 110 c.p.p. – Forma degli atti

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

In sintesi

  • Per gli atti processuali penali, è sufficiente la scrittura di propria mano del nome e cognome di chi deve firmare
  • La firma meccanica (timbro, stampa, ecc.) o con segni diversi dalla scrittura non è valida
  • Se chi deve firmare non sa scrivere, il pubblico ufficiale annota questo fatto in calce all'atto, dopo aver accertato l'identità
  • La sottoscrizione è un elemento sostanziale per la validità dell'atto
Indice dei contenuti

Gli atti processuali devono essere sottoscritti a mano col nome e cognome; non valgono firme meccaniche o alternative.

Ratio

La sottoscrizione garantisce l'autenticità dell'atto e la responsabilità personale del firmatario. Nel processo penale, questo è decisivo: solo la firma a mano del giudice, del pubblico ministero o del difensore attesta che quella persona ha realmente consapevolmente e personalmente compiuto o sottoscritto l'atto. Non si ammettono scorciatoie (timbri, stampe automatiche) proprio perché potrebbe venir meno la garanzia di autenticità e responsabilità personale.

Analisi

Il comma 1 specifica che «è sufficiente la scrittura di propria mano, a fine dell'atto, del nome e cognome». Non occorre una firma elaborata o un monogramma: basta il nome e cognome scritti a mano. Il comma 2 è esplicito: «Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura». Ciò esclude timbri, fotocopie di firma, impronte digitali semplici (senza autenticazione), ecc. Il comma 3 tutela i firmatari analfabeti: se chi deve firmare non sa scrivere, il pubblico ufficiale accerta l'identità (con documento, testimoni) e annota in calce all'atto «Sottoscritto [nome] che dichiara di non sapere scrivere; accertata l'identità da me sottoscritto». Questo annota il fatto che la mancanza di firma è dovuta a incapacità, non a frode.

Quando si applica

Sempre, in tutti gli atti processuali penali: sentenze, ordinanze, decreti, verbali di interrogatorio, atti di notifica, ecc. È una regola formale ma sostanziale. Ad esempio: se un giudice sottoscrive un'ordinanza con un timbro invece che a mano, l'ordinanza è formalmente nulla. Se un pubblico ministero manda un'ordinanza di sequestro firmata da un suo collaboratore (senza che il PM la controfirmi a mano), l'ordinanza è viziata.

Connessioni

Collegato all'art. 110 (data degli atti), all'art. 112-113 (atti distrutti o smarriti e loro ricostituzione), all'art. 24 Costituzione (diritto di difesa, che include il diritto a documentazione autentica). Rimanda alle norme sulla responsabilità dei pubblici ufficiali e all'autenticità degli atti pubblici.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Un giudice, affrettato, stampa un'ordinanza di arresto su carta intestata e vi appone un timbro con la firma già preimpresso (o usa semplicemente il nome stampato a macchina). L'ordinanza è formalmente nulla perché non sottoscritta a mano. Se l'arrestato impugna l'ordinanza, il suo avvocato può chiedere l'annullamento per vizio di forma. L'autorità giudiziaria dovrà ristabilire l'ordinanza con firma a mano del giudice.

Caso 2: Tizio è sottoposto a interrogatorio da parte del pubblico ministero

Tizio non sa scrivere (è analfabeta o analfabeta funzionale). Il verbale dell'interrogatorio non può recare la sua firma manuale, ma il pubblico ministero accerta l'identità di Tizio (mostrando il documento, ad esempio) e annota in calce: «Verbalizzato con [nome Tizio], accertata l'identità in mio possesso, sottoscritto per l'impossibilità di sottoscrizione del comparente». Il verbale è valido nonostante la mancanza di firma di Tizio, perché è stata documentata la causa della mancanza.

Domande frequenti

Può un giudice firmare un'ordinanza con un timbro?

No. Il giudice deve sottoscrivere l'ordinanza a mano, almeno con nome e cognome scritti di proprio pugno. Un timbro, anche con una firma già stampata, non è valido. Se lo fa, l'ordinanza è nulla e può essere impugnata.

La firma digitale è valida negli atti penali?

Non secondo questa norma, che richiede la scrittura di propria mano. Tuttavia, la normativa sulla sottoscrizione digitale in procedura civile (DPCM 2013) e in ambito notarile ha introdotto forme di firma digitale certificata. Per la procedura penale, salvo specifiche leggi posteriori, rimane il requisito della firma manuale.

Se l'atto non è sottoscritto, è completamente invalido?

Sì, di regola. La mancanza di sottoscrizione può rendere l'atto nullo. Tuttavia, se la sottoscrizione è omessa per impossibilità (ad esempio, un testimone analfabeta), il fatto deve essere annotato a cura del pubblico ufficiale.

Basta il nome e cognome scritti a mano, o serve una firma elaborata?

Basta il nome e cognome scritti a mano, anche senza un'elaborata firma stilizzata. La legge dice «scrittura di propria mano, a fine dell'atto, del nome e cognome»: non serve un'artistiche, purché sia di proprio pugno.

Se non so scrivere, come faccio a sottoscrivere un atto?

Se non sapete scrivere, il pubblico ufficiale deve accertare la vostra identità (con documento) e annotare questo fatto in calce all'atto. Non dovete firmare: è l'ufficiale che documenta l'impossibilità. L'atto rimane valido.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.