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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 110 c.p.p. – Sottoscrizione degli atti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti (1192, 122, 337), è sufficiente la scrittura di propria mano, un fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo.

In sintesi

  • Per gli atti processuali penali, è sufficiente la scrittura di propria mano del nome e cognome di chi deve firmare
  • La firma meccanica (timbro, stampa, ecc.) o con segni diversi dalla scrittura non è valida
  • Se chi deve firmare non sa scrivere, il pubblico ufficiale annota questo fatto in calce all'atto, dopo aver accertato l'identità
  • La sottoscrizione è un elemento sostanziale per la validità dell'atto

Gli atti processuali devono essere sottoscritti a mano col nome e cognome; non valgono firme meccaniche o alternative.

Ratio

La sottoscrizione garantisce l'autenticità dell'atto e la responsabilità personale del firmatario. Nel processo penale, questo è decisivo: solo la firma a mano del giudice, del pubblico ministero o del difensore attesta che quella persona ha realmente consapevolmente e personalmente compiuto o sottoscritto l'atto. Non si ammettono scorciatoie (timbri, stampe automatiche) proprio perché potrebbe venir meno la garanzia di autenticità e responsabilità personale.

Analisi

Il comma 1 specifica che «è sufficiente la scrittura di propria mano, a fine dell'atto, del nome e cognome». Non occorre una firma elaborata o un monogramma: basta il nome e cognome scritti a mano. Il comma 2 è esplicito: «Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura». Ciò esclude timbri, fotocopie di firma, impronte digitali semplici (senza autenticazione), ecc. Il comma 3 tutela i firmatari analfabeti: se chi deve firmare non sa scrivere, il pubblico ufficiale accerta l'identità (con documento, testimoni) e annota in calce all'atto «Sottoscritto [nome] che dichiara di non sapere scrivere; accertata l'identità da me sottoscritto». Questo annota il fatto che la mancanza di firma è dovuta a incapacità, non a frode.

Quando si applica

Sempre, in tutti gli atti processuali penali: sentenze, ordinanze, decreti, verbali di interrogatorio, atti di notifica, ecc. È una regola formale ma sostanziale. Ad esempio: se un giudice sottoscrive un'ordinanza con un timbro invece che a mano, l'ordinanza è formalmente nulla. Se un pubblico ministero manda un'ordinanza di sequestro firmata da un suo collaboratore (senza che il PM la controfirmi a mano), l'ordinanza è viziata.

Connessioni

Collegato all'art. 110 (data degli atti), all'art. 112-113 (atti distrutti o smarriti e loro ricostituzione), all'art. 24 Costituzione (diritto di difesa, che include il diritto a documentazione autentica). Rimanda alle norme sulla responsabilità dei pubblici ufficiali e all'autenticità degli atti pubblici.

Domande frequenti

Può un giudice firmare un'ordinanza con un timbro?

No. Il giudice deve sottoscrivere l'ordinanza a mano, almeno con nome e cognome scritti di proprio pugno. Un timbro, anche con una firma già stampata, non è valido. Se lo fa, l'ordinanza è nulla e può essere impugnata.

La firma digitale è valida negli atti penali?

Non secondo questa norma, che richiede la scrittura di propria mano. Tuttavia, la normativa sulla sottoscrizione digitale in procedura civile (DPCM 2013) e in ambito notarile ha introdotto forme di firma digitale certificata. Per la procedura penale, salvo specifiche leggi posteriori, rimane il requisito della firma manuale.

Se l'atto non è sottoscritto, è completamente invalido?

Sì, di regola. La mancanza di sottoscrizione può rendere l'atto nullo. Tuttavia, se la sottoscrizione è omessa per impossibilità (ad esempio, un testimone analfabeta), il fatto deve essere annotato a cura del pubblico ufficiale.

Basta il nome e cognome scritti a mano, o serve una firma elaborata?

Basta il nome e cognome scritti a mano, anche senza un'elaborata firma stilizzata. La legge dice «scrittura di propria mano, a fine dell'atto, del nome e cognome»: non serve un'artistiche, purché sia di proprio pugno.

Se non so scrivere, come faccio a sottoscrivere un atto?

Se non sapete scrivere, il pubblico ufficiale deve accertare la vostra identità (con documento) e annotare questo fatto in calce all'atto. Non dovete firmare: è l'ufficiale che documenta l'impossibilità. L'atto rimane valido.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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