Art. 105 c.p.p. – Abbandono e rifiuto della difesa
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio (97).
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all’articolo 106, comma 4-bis.
5. L’abbandono della difesa delle parti private diverse dall’imputato (100), della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall’art.91 (101) non impedisce in alcun caso l’immediata continuazione del procedimento e non interrompe l’udienza.
In sintesi
Il Consiglio dell'Ordine ha competenza esclusiva in materia disciplinare per abbandono della difesa. La violazione dei diritti di difesa non è motivo di sanzione se il consiglio la ritiene giustificata.
Ratio
L'articolo 105 c.p.p. affida al Consiglio dell'Ordine forense (organo di autoregolamentazione della professione) la competenza esclusiva sulla responsabilità disciplinare dei difensori, preservando l'autonomia della professione e impedendo che il giudice penale interferisca con le sanzioni professionali. Contemporaneamente, tutela il diritto di difesa riconoscendo che l'abbandono della difesa da parte di un avvocato può essere giustificato dalla stessa violazione dei diritti di difesa perpetrata dall'autorità giudiziaria.
Analisi
Il comma 1 assegna competenza esclusiva ai Consigli dell'Ordine per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio (quest'ultimo quando un avvocato rifiuta di accettare un incarico d'ufficio). Il comma 2 sottolinea che il procedimento disciplinare è «autonomo» dal procedimento penale: anche se il giudice penale accerta che l'avvocato ha abbandonato la difesa, il Consiglio dell'Ordine compie una propria valutazione e può giungere a conclusioni diverse. Il comma 3 introduce una norma di fondamentale importanza: se l'abbandono della difesa è motivato da violazione dei diritti di difesa (es. il giudice vieta ingiustificatamente colloqui col cliente, o viola il segreto professionale), il Consiglio dell'Ordine può non applicare la sanzione «anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice». Ciò significa che il Consiglio protegge l'avvocato che abbandona la causa per reazione a comportamenti illegittimi dell'autorità, indipendentemente dal giudizio del giudice penale. Il comma 4 obbliga l'autorità giudiziaria (PM, giudice) a segnalare al Consiglio dell'Ordine i casi di abbandono della difesa, rifiuto della difesa di ufficio, e violazione dei doveri di lealtà/probità del difensore o del divieto contenuto nell'art. 106 comma 4-bis. Il comma 5 chiarisce un aspetto cruciale: l'abbandono della difesa da parte delle parti private (non l'imputato: la parte civile, la persona offesa, i responsabili civili, gli enti) non ostacola il procedimento e non sospende l'udienza. La parte privata rimane comunque rappresentata dal curatore speciale o dalla procedura sostitutiva.
Quando si applica
Il procedimento disciplinare può essere avviato in qualunque momento il Consiglio dell'Ordine venga a conoscenza dell'abbandono (segnalazione giudiziaria o reclamo). Non ha termini di prescrizione brevi; il Consiglio conserva ampia discrezionalità nella valutazione. Le sanzioni disciplinari variano da ammonimento a sospensione dall'albo fino alla radiazione.
Connessioni
Collegato all'art. 97 c.p.p. (obbligo di patrocinio del difensore di ufficio), all'art. 102 c.p.p. (sostituzione per giustificato motivo), all'art. 103 c.p.p. (garanzie del difensore), all'art. 106 c.p.p. (doveri e incompatibilità), al Codice Deontologico Forense, e alle norme sulla responsabilità civile e penale dei difensori (L. 247/2012).
Domande frequenti
Se il mio avvocato abbandona la difesa, posso denunciarlo?
Sì. Puoi presentare reclamo (o denuncia disciplinare) al Consiglio dell'Ordine forense della provincia dove l'avvocato è iscritto. Il Consiglio apre procedimento disciplinare e, se accerta l'abbandono ingiustificato, irrogherà una sanzione (ammonimento, sospensione, radiazione). Puoi anche chiedere risarcimento danni al tribunale civile.
Come fa il giudice a sapere che l'avvocato ha abbandonato la difesa?
Generalmente: l'avvocato non si presenta all'udienza, oppure comunica espressamente al tribunale che abbandona l'incarico, oppure il tribunale nota l'assenza prolungata. Quando il giudice accerta l'abbandono, ha l'obbligo di segnalarlo al Consiglio dell'Ordine (art. 105 comma 4).
L'abbandono della difesa è sempre una violazione disciplinare?
No. Se l'avvocato abbandona perché l'autorità giudiziaria viola i suoi diritti (es. impedisce colloqui col cliente, viola il segreto professionale), il Consiglio dell'Ordine può ritenere giustificato l'abbandono e non irrogare sanzione. L'autorità giudiziaria non può ostacolare il diritto di difesa e farla franca.
Se abbandona il difensore parte civile, il processo si ferma?
No. A differenza dell'imputato (che rimane senza difesa se abbandona il suo avvocato), la parte civile rimane coinvolta nel procedimento anche senza difensore. Il giudice non sospende e assegna un curatore speciale se necessario (art. 105 comma 5).
Quanto tempo ci vuole per un procedimento disciplinare contro l'avvocato?
Il Consiglio dell'Ordine ha discrezionalità nei tempi. Generalmente il procedimento dura da 6 mesi a 2 anni. Se ritiene l'accusa provata, irroga sanzione disciplinare. È una procedura interna all'ordine professionale, separata dal processo penale.