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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108-ter c.p.p. – mine per la difesa

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.

In sintesi

  • Se il difensore viene sostituito (per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono), il nuovo difensore ha diritto a un termine congruo di almeno sette giorni
  • Questo termine serve a prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti del procedimento
  • Il termine può essere inferiore (minimo 24 ore) se c'è consenso dell'imputato o del vecchio difensore, oppure se vi sono esigenze processuali urgenti
  • Il giudice ordina il nuovo termine con ordinanza

Quando un difensore è sostituito, il suo successore ha diritto a sette giorni per leggere gli atti e prepararsi.

Ratio

La norma realizza una garanzia processuale fondamentale: il nuovo difensore non può sostenere una difesa effettiva se non ha il tempo di leggere il fascicolo e comprendere la situazione fattuale e giuridica. Sette giorni è il termine minimo per garantire una difesa consapevole e preparata, anche quando la sostituzione avvenga in fasi avanzate del procedimento. È il corrispettivo del dovere di non lasciare l'imputato senza difesa (art. 107).

Analisi

Il comma 1 stabilisce il principio generale: il nuovo difensore ha diritto a un termine «congruo, non inferiore a sette giorni». Questo comprende i casi di rinuncia (art. 107), revoca (quando l'imputato lo licenzia), incompatibilità (art. 106) e abbandono (quando il difensore scompare). Il comma 2 introduce eccezioni: il termine può essere ridotto sotto i sette giorni (ma non sotto le 24 ore) in tre ipotesi: (a) consenso dell'imputato, (b) consenso del difensore precedente, (c) specifiche esigenze processuali che potrebbero portare a scarcerazione o prescrizione. Anche quando accorciato, il termine non scende mai sotto 24 ore. L'ordinanza del giudice è il mezzo procedurale.

Quando si applica

È un meccanismo continuo nei procedimenti penali complessi dove i difensori cambiano (soprattutto negli arrestati, dove il difensore di fiducia può essere sostituito da uno d'ufficio; oppure nei procedimenti lunghi dove il difensore rinuncia per esaurimento). Ad esempio: un arrestato nomina un difensore, ma il difensore rinuncia e viene nominato uno d'ufficio, questi ha sette giorni. Oppure: nel corso del dibattimento, il difensore è revocato per incompatibilità, il nuovo difensore ha sette giorni prima di dovere contestare i testimoni.

Connessioni

Collegato agli artt. 106 (incompatibilità), 107 (non accettazione, rinuncia, revoca), 97 (sostituzione), 24 Costituzione (diritto di difesa). Rimanda alla regolamentazione dei termini processuali e al diritto di accesso al fascicolo (art. 431 CPP per il dibattimento, art. 405 per le indagini preliminari).

Domande frequenti

Se il mio avvocato viene sostituito poco prima del dibattimento, quanto tempo ha il nuovo avvocato per prepararsi?

Il nuovo avvocato ha diritto a almeno sette giorni per leggere gli atti e prepararsi, a meno che voi e il vostro vecchio avvocato non siate d'accordo nel ridurre il termine. In ogni caso, il termine non scenderà mai sotto 24 ore. Il giudice ordina il rinvio del dibattimento se necessario.

Posso fare sostituire il mio avvocato senza dare il tempo di prepararsi al nuovo?

No, direttamente. La legge garantisce al nuovo avvocato almeno sette giorni di preparazione. Voi potete chiedere al giudice di ridurre il termine, e il giudice può concederlo solo se riconosce esigenze processuali urgenti e comunque non scenderà sotto 24 ore.

Cosa conta come «esigenza processuale» che permette di accorciare il termine?

Principalmente il rischio che il reato prescriva, oppure il rischio di scarcerazione (ad esempio, se l'imputato è in carcere e il termine potrebbe portare al rilascio). In questi casi il giudice può comprimere i sette giorni, ma sempre nel minimo di 24 ore.

Se acconsento io, il nuovo avvocato può partire subito senza i sette giorni?

Sì. Se date il vostro consenso espresso (per iscritto, meglio), il nuovo avvocato può iniziare immediatamente, anche senza i sette giorni. Dovete però essere consapevoli che il vostro avvocato avrà meno tempo per prepararsi.

Il termine di sette giorni è sempre il massimo?

No, è il minimo garantito. Se le circostanze lo richiedono, il giudice può assegnare anche più di sette giorni. Dipende dalla complessità del caso, dalla mole dei fascicoli e dalle esigenze della difesa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.