Testo dell'articoloVigente
Art. 111 c.p.p. – Data (e sottoscrizione) degli atti
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Data e sottoscrizione degli atti
1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente descritta.
2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.
2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.
2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli atti processuali devono riportare la data (giorno, mese, anno, luogo); l'ora solo se espressamente prescritta.
Ratio
La data di un atto processuale è fondamentale per la certezza del procedimento: consente di verificare la tempestività (se l'atto è stato fatto entro i termini), la successione cronologica dei fatti, e la corretta sequenza del procedimento. L'indicazione del luogo completa la certezza territoriale. La norma ragionevolmente distingue tra data e ora: la data è sempre rilevante, mentre l'ora lo è solo quando la legge lo prescrive specificamente.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che quando la legge richiede la data, devono constarvi giorno, mese, anno e luogo (non è sufficiente, ad esempio, solo mese e anno). L'indicazione dell'ora è un'eccezione: solo se espressamente prescritta (ad esempio, per gli interrogatori dove è rilevante l'ora esatta, per registrare il momento della custodia cautelare, ecc.). Il comma 2 introduce una regola di «sanabilità»: se la data è prescritta a pene di nullità, la nullità esiste solo se la data non possa stabilirsi «con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi». Quindi, se un atto non reca la data ma il verbale di un'altra parte o la segnatura procedurale consentono di ricostruirla, la nullità non sussiste.
Quando si applica
In tutti gli atti processuali, ma specialmente in quelli dove il termine è decisivo: decreti di rinvio a giudizio (devono recare la data del pubblico ministero), ordinanze di custodia cautelare (deve essere chiara la data per verificare la durata), sentenze (la data del dispositivo è cruciale per decorrenza dei termini d'impugnazione), ecc. Ad esempio: un'ordinanza cautelare deve recare la data precisa per verificare i 15 giorni massimi di carcere preventivo (art. 274 CPP).
Connessioni
Collegato all'art. 110 (sottoscrizione), all'art. 109 (lingua), ai termini processuali (art. 158 CPP e seguenti). Rimanda alla nozione di atto processuale e alla sua validità formale secondo la Costituzione (art. 24).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Un giudice emette un'ordinanza di custodia cautelare ma dimentica di indicare la data. L'avvocato dell'arrestato impugna l'ordinanza per mancanza di data. Tuttavia, l'ordinanza è stata notificata con data 15 maggio 2023 (dalla busta di notifica), il verbale di arresto parla del 15 maggio 2023, e la segnatura procedurale registra il 15 maggio. In questo caso, anche se formalmente la data non è sull'ordinanza stessa, essa può essere ricostruita dagli elementi circostanti. La nullità non sussiste.
Caso 2: Caio è sottoposto a interrogatorio
Il pubblico ministero prepara il verbale ma scrive solo «15 maggio» senza l'anno né il luogo. Il verbale è formalmente difettoso perché manca l'anno e il luogo. Se questo è rilevante per accertare tempestività o per altri motivi processuali, il vizio potrebbe essere sanzionato. Se però dai documenti di carica si evince chiaramente che l'interrogatorio è avvenuto il 15 maggio 2023 a Roma (presso la procura), la nullità potrebbe non sussistere se la data è sanabile.
Domande frequenti
Un atto processuale senza data è sempre nullo?
No, non sempre. Se la data è prescritta a pena di nullità, la nullità esiste solo se la data non possa stabilirsi con certezza da altri elementi dell'atto o da atti a esso connessi. Se la data si ricava dai documenti circostanti, l'atto non è nullo.
Basta indicare il mese e l'anno, o serve anche il giorno?
Serve il giorno completo (giorno, mese, anno). Se la legge richiede la data, deve essere completa e precisa. Indicare solo mese e anno è insufficiente.
L'ora deve sempre figurare sugli atti?
No. L'ora è necessaria solo se la legge lo richiede espressamente. Ad esempio, per un interrogatorio potrebbe essere rilevante, ma per un decreto di rinvio a giudizio no. Dipende dalla situazione.
Devo indicare anche il luogo in cui l'atto è compiuto?
Sì. Quando la legge richiede la data, deve constare anche il luogo (ad esempio: Roma, Genova, ufficio della procura, ecc.). Il luogo è parte della data formale.
Se la data è stata 'aggiunta dopo' da un giudice, l'atto è valido?
Sì, se aggiunta prima della notificazione o della esecuzione in altri modi chiariti. Se aggiunta molto tempo dopo (mesi), potrebbe sorgere dubbio di frode o manipolazione, ma la norma non esclude la possibilità di integrare un difetto di forma.