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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 c.p.p. – Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell’art. 97.

4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

In sintesi

  • Un difensore può difendere più imputati nello stesso processo purché le loro posizioni non siano in conflitto
  • Se emerga un'incompatibilità, l'autorità giudiziaria fissa un termine per rimuoverla
  • Se l'incompatibilità persiste, il giudice ordina la sostituzione del difensore
  • Non può assistere più imputati che abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità di un altro imputato nello stesso processo

Un difensore può assistere più imputati solo se le loro difese non siano incompatibili tra loro.

Ratio

La norma garantisce il diritto di difesa effettiva. L'incompatibilità tutela il principio per cui il difensore non può trovarsi in posizione di conflitto di interessi, ove l'interesse di un cliente contrasti con quello dell'altro. Questo è essenziale in un processo penale dove la lealtà verso il cliente deve essere assoluta e indivisa.

Analisi

L'articolo distingue due ipotesi. Il comma 1 permette la difesa comune, ma richiede che le posizioni degli imputati siano compatibili. Il comma 2-3 demanda al giudice di rilevare l'incompatibilità, indicarne i motivi e fissare un termine per rimuoverla; se il termine scade senza soluzione, il giudice dichiara l'incompatibilità e dispone la sostituzione del difensore ai sensi dell'art. 97. I commi 4 e 4-bis estendono questi meccanismi alle indagini preliminari e alla situazione dove gli imputati abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri nel medesimo processo o in procedimenti connessi o collegati.

Quando si applica

Si applica ogni volta che si nomina un difensore unico per più imputati. Emerge nella pratica quando: due coniugi sono imputati dello stesso reato e cercano di dividersi la responsabilità; una società e i suoi amministratori sono indagati insieme; due soci sono accusati di truffa e uno incolpa l'altro. È frequente che emerga durante il procedimento, quando il giudice osserva che le argomentazioni difensive di un imputato danneggiano la posizione dell'altro.

Connessioni

Collegato agli artt. 97 (sostituzione del difensore), 12 (connessione di procedimenti), 371 comma 2 lettera b) (collegamento di procedimenti). Rimanda al diritto di difesa (art. 24 Costituzione) e ai principi generali di lealtà professionale (Codice Deontologico forense).

Domande frequenti

Posso avere un unico avvocato per difendermi insieme a mio marito nello stesso processo?

Sì, purché le vostre posizioni nel processo non siano in conflitto. Se ad esempio siete imputati dello stesso reato e sostenete una difesa coerente, potete avere lo stesso difensore. Se invece uno di voi cerca di incolpare l'altro, il giudice rileverà l'incompatibilità e ordinerà la sostituzione.

Cosa succede se durante il processo scopro che il mio difensore difende anche l'altro imputato e le nostre difese si scontrano?

Potete segnalare l'incompatibilità al giudice, che ne esaminerà i motivi. Se confermata, il giudice darà un termine al vostro difensore per risolvere il conflitto (ad esempio, rinunciando a uno dei due incarichi). Se non rimosso, il giudice nominerà un nuovo difensore per uno di voi.

Se uno degli imputati ha già accusato l'altro, possono continuare ad avere lo stesso avvocato?

No. Se un imputato ha reso dichiarazioni sulla responsabilità di un altro imputato, la difesa non può più essere assunta dal medesimo difensore. Questo avviene soprattutto quando uno confessa e incolpa l'altro, rendendo impossibile una difesa leale verso entrambi.

Chi decide se c'è incompatibilità: il difensore o il giudice?

Il giudice, anche d'ufficio oppure su richiesta del pubblico ministero o di una delle parti. Il giudice esamina le circostanze, indica i motivi dell'incompatibilità e fissa un termine per rimuoverla. Se non rimossa, dichiara ufficialmente l'incompatibilità.

In che momento il giudice può rilevare l'incompatibilità?

In qualunque momento: durante le indagini preliminari, all'udienza preliminare, durante il dibattimento. Non appena emerge una situazione di conflitto di interessi tra i due imputati, il giudice è tenuto a intervenire.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.