Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 c.p.p. – Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 106 - Art. 106 c.p.p.: Incompatibilità della difesa di più imputati ne→Cod. proc. pen. art. 108-ter - ter c.p.p.: mine per la difesaArticolo modificato dalla→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 108 Codice di Procedura Penale: Termine per la dife→Art. 105 c.p.p.: Abbandono e rifiuto della difesa→Articolo 109 Codice di Procedura Penale: Lingua degli atti→Art. 104 c.p.p.: Colloqui del difensore con l’imputato in custod→Articolo 110 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione degli atti→Art. 103 c.p.p.: Garanzie di libertà del difensore→Articolo 111 Codice di Procedura Penale: Data degli atti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il difensore che non accetta l'incarico o lo abbandona deve comunicarlo subito e l'abbandono non è valido senza nuovo difensore.
Ratio
La norma assicura che l'imputato non rimanga mai privo di difesa nel corso del procedimento penale. È un corollario del diritto di difesa costituzionalmente garantito: nessuno può essere sottoposto a procedimento penale senza la possibilità di farsi assistere da un legale. L'articolo risolve il conflitto tra la libertà del difensore di recedere dall'incarico e il diritto imprescindibile dell'imputato di avere una difesa continua.
Analisi
Il comma 1 prevede il dovere di comunicazione: il difensore che non intende assumere l'incarico o che vi rinuncia deve darne «subito» comunicazione sia all'autorità procedente (pubblico ministero, giudice) che a chi lo ha nominato (l'imputato stesso o l'ufficio di assistenza giudiziaria per il difensore d'ufficio). Il comma 2 stabilisce che la mancata accettazione è efficace dal momento della comunicazione. Il comma 3 è cruciale: la rinuncia non produce effetto finché l'imputato non abbia un nuovo difensore di fiducia oppure uno d'ufficio, e salvo il termine eventualmente concesso dall'art. 108. Il comma 4 applica lo stesso principio alla revoca.
Quando si applica
Si applica nella pratica quando un avvocato incaricato da un imputato decide di non assumersi l'incarico (magari perché ha conflitto di interessi); quando un difensore ritiene insostenibile continuare a rappresentare il cliente (ad esempio per divergenza irrimediabile sulla strategia processuale); quando il difensore d'ufficio rinuncia. In tutti questi casi, il difensore non può semplicemente scomparire: deve formalmente comunicare e l'imputato deve subito trovarsi coperto da un altro difensore.
Connessioni
Strettamente collegato all'art. 108 (termine per assumere la difesa), all'art. 97 (sostituzione del difensore), all'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Rimanda al Codice Deontologico forense per gli obblighi del difensore e alle regole sull'assistenza gratuita per i difensori d'ufficio.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è sottoposto a indagini preliminari e incarica l'avvocato Rossi
Dopo la prima riunione, Rossi si accorge che conosce il pubblico ministero da una causa precedente e percepisce un conflitto d'interessi. Comunica per iscritto al pubblico ministero e a Tizio che non accetta l'incarico. La comunicazione è efficace dal momento in cui il pubblico ministero la riceve. Da quel momento Tizio deve nominare un nuovo avvocato di fiducia o richiedere un difensore d'ufficio, altrimenti rimane privo di assistenza legale.
Caso 2: Caio è imputato e ha nominato l'avvocato Bianchi
Durante il procedimento, Caio e Bianchi non si trovano d'accordo sulla strategia difensiva: Caio vuole confessare e accordarsi con il pubblico ministero, mentre Bianchi ritiene più conveniente un dibattimento. Bianchi rinuncia all'incarico e lo comunica per iscritto. Tuttavia, la rinuncia rimane sospesa e non produce effetto finché Caio non abbia nominato un nuovo avvocato o ottenuto l'assegnazione d'ufficio. Nel frattempo, Bianchi rimane tecnicamente tenuto a difendere Caio, a meno che il giudice, a norma dell'art. 108, non conceda un termine speciale.
Domande frequenti
Se il mio avvocato rinuncia, cosa succede al mio processo?
La rinuncia del vostro avvocato non è immediatamente efficace. Il vostro avvocato rimane legalmente tenuto a difendervi fino a quando non avrà un sostituto. Nel frattempo dovete nominare un nuovo avvocato o richiedere un difensore d'ufficio. Il processo continua, ma dovete subito trovare una nuova difesa.
Un avvocato può rifiutare di assumersi l'incarico e andarsene?
Sì, un avvocato può rifiutare di assumere un incarico, ma deve comunicare immediatamente il rifiuto all'autorità procedente e all'imputato. Il rifiuto è valido dal momento della comunicazione. Ciò nonostante, voi non dovete rimanere senza difesa e dovete trovare subito un altro avvocato.
Se non riesco a trovare un nuovo avvocato, il mio vecchio avvocato può abbandonarmi?
No. Se la rinuncia non è ancora produttiva (cioè non avete ancora un nuovo difensore), il vostro vecchio avvocato rimane formalmente incaricato. La rinuncia diventa efficace solo quando avrà un sostituto o una durata temporale. Questo tutela il vostro diritto di non rimanere mai senza difesa.
Qual è la differenza tra «non accettazione» e «rinuncia»?
La non accettazione è quando un avvocato incaricato decide di non assumere il compito fin dall'inizio. È efficace subito dalla comunicazione. La rinuncia è quando il difensore che aveva già assunto l'incarico decide di lasciar perdere. È efficace solo quando avrà un sostituto.
Cosa succede se la rinuncia riguarda il difensore d'ufficio?
Lo stesso principio: il difensore d'ufficio che rinuncia deve comunicarlo e rimane in carica fino a che non gli sia assegnato un sostituto. L'autorità procede alla designazione di un nuovo difensore d'ufficio. Nel frattempo, il procedimento non può proseguire senza assistenza legale.