Art. 73 c.p.p. – Provvedimenti cautelari
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell’autorità indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare (284-286) dell’imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall’art. 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
In sintesi
Quando lo stato mentale dell'imputato richiede cure psichiatriche, il giudice ordina il ricovero in struttura specializzata; se urgente, dispone ricovero provvisorio immediatamente.
Ratio
L'articolo 73 c.p.p. disciplina gli aspetti medici della sospensione: quando l'imputato è incapace e ha bisogno di cure psichiatriche urgenti, il giudice non può semplicemente sospendere il processo e aspettare. La ratio è garantire che l'imputato riceva cure adeguate e tempestive, proteggendo la sua salute durante il procedimento penale.
La norma opera una fusione tra sistema penale e sistema sanitario: il giudice penale non ordina la cura (competenza medica), ma assicura che le autorità sanitarie intervengano. Se il ritardo è pericoloso, il giudice può disporre ricovero d'emergenza provvisoriamente, in attesa che l'autorità sanitaria competente formalizzi il provvedimento. Questo meccanismo evita che un imputato incapace rimanga in carcere senza cure, violando diritti umani fondamentali.
Analisi
Il comma 1 prescrive che quando lo stato di mente appare tale da renderne necessaria la cura in ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido (per iscritto, telefonicamente, in via informatica) l'autorità competente per l'adozione di misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali (L. 180/1978, Decreto Presidente della Repubblica n. 1092/1976, regolamenti regionali).
Il comma 2 abilita il giudice, se sussiste pericolo nel ritardo, a disporre anche di ufficio il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (non in carcere, non in ospedale ordinario). L'ordinanza perde efficacia quando l'autorità sanitaria dispone il proprio provvedimento (trasferimento della custodia dal giudice penale all'amministrazione sanitaria).
I commi 3-4 disciplinano i casi dove sussista custodia cautelare: se il giudice ha già ordinato custodia cautelare (carcere), ordina che la misura sia eseguita secondo le forme dell'art. 286 c.p.p. (custodia cautelare in idonea struttura ospedaliera con servizio psichiatrico, non in comune carcere).
Quando si applica
La disposizione si applica quando: (a) imputato sospeso per incapacità presenta urgenza di ricovero psichiatrico; (b) rischio di aggravamento rapido se non curato (tentativi di suicidio, deterioramento cognitivo veloce, aggressività non controllata); (c) il giudice dispone ricovero provvisorio ex art. 73 comma 2 prima che l'autorità sanitaria formalizzi il provvedimento.
Casi concreti: imputato in sospensione che sviluppa tendenze suicide; imputato con disturbo severo che diviene aggressive e pericoloso per sé e altri; imputato colpito da crisi acuta durante il procedimento.
Connessioni
L'articolo 73 c.p.p. si connette all'art. 71 c.p.p. (sospensione), all'art. 70 c.p.p. (accertamenti sulla capacità), all'art. 286 c.p.p. (custodia cautelare in struttura medica), all'art. 467 c.p.p. (pericolo nel ritardo), alla L. 180/1978 (Basaglia, diritti dei malati psichici), al D.P.R. 1092/1976 (ricovero obbligatorio), e alle normative regionali su servizi psichiatrici territoriali.
Domande frequenti
Se ho problemi psichici durante il procedimento, il giudice mi manda automaticamente in ospedale?
Non automaticamente, ma se il giudice ha accertato che hai incapacità psichica (art. 70-71 c.p.p.), il giudice informerà immediatamente l'autorità sanitaria affinché ti fornisca cure. Se il ritardo è pericoloso (tentati suicidi, crisi acuta), il giudice può ordinare ricovero provvisorio d'urgenza mentre si formalizza il ricovero sanitario.
Se sono ricoverato in ospedale psichiatrico per ordine del giudice, rimango in custodia cautelare?
Dipende dalla situazione. Se non eri in custodia cautelare prima, il ricovero psichiatrico non è custodia cautelare: è cura medica. Se eri già in custodia cautelare in carcere, il giudice può disporre che continui, ma «nelle forme previste dall'art. 286 c.p.p.» — cioè, sei trasferito in ospedale psichiatrico con sezione custodia, non rimani in carcere ordinario.
Che differenza c'è tra ricovero ordinario in ospedale psichiatrico e ricovero disposto dal giudice penale?
Formalmente, il ricovero ordinario è una scelta medica (il dottore ritiene che tu abbia bisogno di cura). Il ricovero su ordinanza giudiziale è conseguenza della sospensione per incapacità penale: il giudice certifica che sei incapace e ha bisogno di cure, così da sbloccare l'intervento sanitario rapido. Nel risultato pratico, ricevi le stesse cure, ma il percorso legale è differente.
Quando il giudice dispone ricovero provvisorio, per quanto tempo dura?
Il ricovero provvisorio dura fino a quando l'autorità sanitaria competente formalizza il proprio provvedimento (ricovero ordinario secondo la L. 180/1978). Solitamente pochi giorni o poche settimane. Una volta che la struttura ospedaliera ha preso in carico il ricovero medico, l'ordinanza di ricovero provvisorio del giudice perde efficacia e la cura prosegue secondo protocolli medici.
Se sono ricoverato per ordine del giudice, il mio avvocato può ancora assistere il procedimento penale?
Sì, assolutamente. Il tuo avvocato rimane il tuo difensore nel procedimento penale, anche se sei ricoverato. Può visitarti in ospedale, comunicare con i medici che ti seguono (con il tuo consenso e protetto da segreto medico), e assicurarsi che i tuoi diritti processuali siano salvaguardati durante la sospensione.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.