Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 73 c.p.p. – Provvedimenti cautelari

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Provvedimenti cautelari

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell’autorità indicata nel comma 1.

3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell’imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall’articolo 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

In sintesi

  • Obbligo del giudice di informare autorità sanitaria competente per adozione misure psichiatriche
  • Ricovero provvisorio disposto di ufficio se sussiste pericolo nel ritardo
  • Coordinamento tra procedimento penale e sistema sanitario pubblico
  • Protezione della salute dell'imputato durante il procedimento
  • Forma di custodia cautelare sanitaria alternativa al carcere ordinario
Indice dei contenuti

Quando lo stato mentale dell'imputato richiede cure psichiatriche, il giudice ordina il ricovero in struttura specializzata; se urgente, dispone ricovero provvisorio immediatamente.

Ratio

L'articolo 73 c.p.p. disciplina gli aspetti medici della sospensione: quando l'imputato è incapace e ha bisogno di cure psichiatriche urgenti, il giudice non può semplicemente sospendere il processo e aspettare. La ratio è garantire che l'imputato riceva cure adeguate e tempestive, proteggendo la sua salute durante il procedimento penale.

La norma opera una fusione tra sistema penale e sistema sanitario: il giudice penale non ordina la cura (competenza medica), ma assicura che le autorità sanitarie intervengano. Se il ritardo è pericoloso, il giudice può disporre ricovero d'emergenza provvisoriamente, in attesa che l'autorità sanitaria competente formalizzi il provvedimento. Questo meccanismo evita che un imputato incapace rimanga in carcere senza cure, violando diritti umani fondamentali.

Analisi

Il comma 1 prescrive che quando lo stato di mente appare tale da renderne necessaria la cura in ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido (per iscritto, telefonicamente, in via informatica) l'autorità competente per l'adozione di misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali (L. 180/1978, Decreto Presidente della Repubblica n. 1092/1976, regolamenti regionali).

Il comma 2 abilita il giudice, se sussiste pericolo nel ritardo, a disporre anche di ufficio il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (non in carcere, non in ospedale ordinario). L'ordinanza perde efficacia quando l'autorità sanitaria dispone il proprio provvedimento (trasferimento della custodia dal giudice penale all'amministrazione sanitaria).

I commi 3-4 disciplinano i casi dove sussista custodia cautelare: se il giudice ha già ordinato custodia cautelare (carcere), ordina che la misura sia eseguita secondo le forme dell'art. 286 c.p.p. (custodia cautelare in idonea struttura ospedaliera con servizio psichiatrico, non in comune carcere).

Quando si applica

La disposizione si applica quando: (a) imputato sospeso per incapacità presenta urgenza di ricovero psichiatrico; (b) rischio di aggravamento rapido se non curato (tentativi di suicidio, deterioramento cognitivo veloce, aggressività non controllata); (c) il giudice dispone ricovero provvisorio ex art. 73 comma 2 prima che l'autorità sanitaria formalizzi il provvedimento.

Casi concreti: imputato in sospensione che sviluppa tendenze suicide; imputato con disturbo severo che diviene aggressive e pericoloso per sé e altri; imputato colpito da crisi acuta durante il procedimento.

Connessioni

L'articolo 73 c.p.p. si connette all'art. 71 c.p.p. (sospensione), all'art. 70 c.p.p. (accertamenti sulla capacità), all'art. 286 c.p.p. (custodia cautelare in struttura medica), all'art. 467 c.p.p. (pericolo nel ritardo), alla L. 180/1978 (Basaglia, diritti dei malati psichici), al D.P.R. 1092/1976 (ricovero obbligatorio), e alle normative regionali su servizi psichiatrici territoriali.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è sospeso ex art

71 per psicosi, con ordinanza di sospensione datata gennaio 2025. Nel marzo 2025, durante una perizia di controllo, emerge che Tizio ha tentato il suicidio due volte e presenta aggressività crescente verso i caregiver. Il giudice, preoccupato per la sicurezza, comunica immediatamente (telefonata e fax) all'autorità sanitaria territoriale e al servizio psichiatrico ospedaliero dell'esigenza di ricovero urgente. Nel contempo, dato il pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio ricovero provvisorio ex art. 73 comma 2 in idonea struttura ospedaliera con reparto psichiatrico. Tizio è ricoverato in 24 ore; pochi giorni dopo, il servizio psichiatrico formalizza il ricovero secondo le procedure della L. 180/1978, e l'ordinanza di ricovero provvisorio del giudice perde efficacia. Tizio è ora in cura medica specializzata.

Caso 2: Caso 2

Caio è sospeso per demenza e inoltre sottoposto a custodia cautelare in carcere (era in carcere quando è sorta l'incapacità). Il giudice, accertato che Caio ha bisogno di ricovero psichiatrico e che il carcere ordinario non ha servizi idonei, ordina che la custodia cautelare continui, ma «nelle forme previste dall'art. 286 c.p.p.», vale a dire, trasferimento di Caio in ospedale psichiatrico con sezione custodia (non in carcere ordinario). Caio rimane custodia cautela, ma in ambiente medico specializzato. Se il giudice decide di liberarlo dalla custodia cautelare, rimane comunque ricoverato per cura psichiatrica (art. 73 comma 1).

Domande frequenti

Se ho problemi psichici durante il procedimento, il giudice mi manda automaticamente in ospedale?

Non automaticamente, ma se il giudice ha accertato che hai incapacità psichica (art. 70-71 c.p.p.), il giudice informerà immediatamente l'autorità sanitaria affinché ti fornisca cure. Se il ritardo è pericoloso (tentati suicidi, crisi acuta), il giudice può ordinare ricovero provvisorio d'urgenza mentre si formalizza il ricovero sanitario.

Se sono ricoverato in ospedale psichiatrico per ordine del giudice, rimango in custodia cautelare?

Dipende dalla situazione. Se non eri in custodia cautelare prima, il ricovero psichiatrico non è custodia cautelare: è cura medica. Se eri già in custodia cautelare in carcere, il giudice può disporre che continui, ma «nelle forme previste dall'art. 286 c.p.p.», cioè, sei trasferito in ospedale psichiatrico con sezione custodia, non rimani in carcere ordinario.

Che differenza c'è tra ricovero ordinario in ospedale psichiatrico e ricovero disposto dal giudice penale?

Formalmente, il ricovero ordinario è una scelta medica (il dottore ritiene che tu abbia bisogno di cura). Il ricovero su ordinanza giudiziale è conseguenza della sospensione per incapacità penale: il giudice certifica che sei incapace e ha bisogno di cure, così da sbloccare l'intervento sanitario rapido. Nel risultato pratico, ricevi le stesse cure, ma il percorso legale è differente.

Quando il giudice dispone ricovero provvisorio, per quanto tempo dura?

Il ricovero provvisorio dura fino a quando l'autorità sanitaria competente formalizza il proprio provvedimento (ricovero ordinario secondo la L. 180/1978). Solitamente pochi giorni o poche settimane. Una volta che la struttura ospedaliera ha preso in carico il ricovero medico, l'ordinanza di ricovero provvisorio del giudice perde efficacia e la cura prosegue secondo protocolli medici.

Se sono ricoverato per ordine del giudice, il mio avvocato può ancora assistere il procedimento penale?

Sì, assolutamente. Il tuo avvocato rimane il tuo difensore nel procedimento penale, anche se sei ricoverato. Può visitarti in ospedale, comunicare con i medici che ti seguono (con il tuo consenso e protetto da segreto medico), e assicurarsi che i tuoi diritti processuali siano salvaguardati durante la sospensione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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