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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 123 c.p.p. – Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni (582), dichiarazioni e richieste (121) con atto ricevuto dal direttore (1613). Esse sono iscritte un apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente (44 att.) e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

2. Quando l’imputato è in stato di arresto (284) o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura (286), ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (57), il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente (44 att.). Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denuncie, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

In sintesi

  • Imputato detenuto puo depositare istanze e richieste ricevute dal direttore del carcere
  • Atti sono iscritti in registro apposito e comunicati immediatamente all'autorità competente
  • Imputato in arresto o detenzione domiciliare puo depositare ricevute da PG
  • Disposizioni si applicano anche a denunce e richieste di altre parti o persona offesa

L'imputato detenuto o internato puo presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste tramite il direttore dell'istituto, con efficacia processuale immediata.

Ratio

La norma assicura che la custodia carceraria non privi l'imputato del diritto di comunicare con l'autorità giudiziaria e di fare valere i propri diritti processuali. L'imputato detenuto, pur privato della liberta personale, conserva il diritto di presentare impugnazioni (ricorsi), dichiarazioni e richieste. Cio costituisce garanzia essenziale del diritto di difesa e coerenza con il principio costituzionale di parita tra pubblico ministero e imputato.

Analisi

Il comma 1 disciplina l'imputato detenuto in carcere o internato in istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza: ha facolta di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste tramite atto ricevuto dal direttore dell'istituto. Gli atti sono iscritti in apposito registro e immediatamente comunicati all'autorità competente, con efficacia processuale come se fossero ricevuti direttamente dalla magistratura. Il comma 2 affronta l'imputato in stato di arresto temporaneo (fino a 96 ore) o di detenzione domiciliare: puo presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste tramite atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.), il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente con medesima efficacia. Il comma 3 estende la disciplina ai comunicati, impugnazioni e richieste presentate da altre parti private (parte civile, persona offesa) quando detenute o internate, assicurando loro lo stesso diritto.

Quando si applica

La norma si applica ogniqualvolta un imputato detenuto o internato vuole comunicare con l'autorità giudiziaria senza attendere la liberazione. Esempi: l'imputato in custodia cautelare chiede al direttore di inviare ricorso per cassazione; l'imputato condannato in carcere presenta istanza di revisione della sentenza; la persona offesa detenuta presenta richiesta di risarcimento; l'imputato in arresto comunica l'intenzione di esercitare diritto al silenzio.

Connessioni

Rimanda all'art. 284 c.p.p. (arresto), all'art. 286 c.p.p. (custodia in luogo di cura), all'art. 121 c.p.p. (memorie e richieste), all'art. 582 c.p.p. (impugnazione), art. 57 c.p.p. (ufficiali di polizia giudiziaria), art. 1613 c.p.p. (obblighi del direttore dell'istituto carcerario). Collegata ai principi costituzionali di tutela dei diritti della persona detenuta e al diritto di difesa.

Domande frequenti

Posso presentare un ricorso al giudice se sono detenuto in carcere?

Si, anche se detenuto puoi presentare ricorsi, istanze e dichiarazioni. Consegni l'atto al direttore del carcere, il quale lo riceve formalmente, lo registra e lo trasmette immediatamente all'autorità giudiziaria. L'atto ha piena efficacia processuale.

Chi riceve l'atto presentato dalla persona detenuta?

Se sei detenuto in carcere, il direttore dell'istituto riceve formalmente l'atto e lo registra in apposito registro. Se sei in stato di arresto in commissariato di polizia, l'atto e ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria. In entrambi i casi, l'atto e immediatamente trasmesso all'autorità giudiziaria competente.

L'atto presentato al direttore del carcere ha la stessa efficacia di quello depositato in cancelleria?

Si, l'art. 123 c.p.p. riconosce piena efficacia processuale all'atto ricevuto dal direttore o dall'ufficiale di PG, come se fosse ricevuto direttamente dall'autorità giudiziaria. Non vi e alcuna perdita di diritti dovuta al fatto che l'atto passa attraverso il direttore.

Se sono in detenzione domiciliare, come presento una richiesta?

Se sei in detenzione domiciliare sei coperto da una disciplina analoga, ma ricevi l'atto tramite un ufficiale di polizia giudiziaria, non dal direttore (poiche non sei in istituto carcerario). L'ufficiale ne cura immediatamente la trasmissione all'autorità competente.

Quanto tempo impiega il direttore a trasmetterela richiesta?

La legge prescrive che la trasmissione avvenga immediatamente. L'atto viene iscritto in registro e spedito senza ritardo all'autorità competente. In pratica, la trasmissione avviene entro pochi giorni tramite corriere o via informatica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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