Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 96 c.p.p. – Difensore di fiducia

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Difensore di fiducia

1. L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

In sintesi

  • Diritto dell'imputato di scegliere il difensore di fiducia (max 2 nominativi)
  • Nomina mediante dichiarazione resa all'autorità o consegnata dal difensore stesso
  • Per persone fermate/arrestate, il prossimo congiunto può nominarvi il difensore in loro vece
Indice dei contenuti

L'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia con dichiarazione all'autorità procedente o tramite raccomandata.

Ratio

L'articolo 96 c.p.p. tutela il diritto alla difesa tecnica, riconosciuto come essenziale nel sistema penale accusatorio italiano. La possibilità di nominare un difensore di fiducia (massimo due) garantisce all'imputato l'accesso a un professionista di sua scelta, nelle forme previste dalla legge, in coerenza con il diritto al giusto processo.

Analisi

Il comma 1 fissa il limite massimo di due difensori di fiducia per imputato. Il comma 2 disciplina le modalità di nomina: dichiarazione resa direttamente all'autorità procedente, oppure consegnata/trasmessa tramite il difensore stesso o via raccomandata. Il comma 3 introduce una deroga: quando l'imputato è fermato, arrestato o in custodia cautelare e non ha ancora provveduto, un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio) può compiere la nomina con le stesse forme, garantendo assistenza immediata anche in assenza della persona.

Quando si applica

Si applica a qualunque stadio del procedimento penale, dal momento delle indagini preliminari fino alla sentenza di primo grado. È particolarmente rilevante nei casi di arresto flagrante (art. 380 c.p.p.) e fermo (art. 384 c.p.p.), dove la nomina da parte del congiunto consente di attivare subito la difesa. Non si applica a chi sceglie il patrocinio a spese dello Stato (art. 98 c.p.p.), a meno di successiva nomina di un difensore di fiducia.

Connessioni

Collegato direttamente all'art. 97 c.p.p. (difensore di ufficio, supplente in caso di mancata nomina di fiducia), all'art. 99 c.p.p. (estensione dei diritti al difensore), all'art. 104 c.p.p. (colloqui con il difensore in custodia), e ai diritti dell'imputato (artt. 60-61 c.p.p.). Rimanda altresì alle forme di nomina previste nell'art. 27 att. c.p.p. e al principio del diritto di difesa costituzionale (art. 24 Cost.).

Casi pratici

Caso 1: Tizio viene arrestato in flagranza per furto

Al momento dell'arresto non ha ancora scelto un avvocato. Il padre di Tizio si reca nella caserma dei carabinieri e consegna una dichiarazione di nomina di un difensore di fiducia, indicando l'avv. Rossi. La nomina è valida e opera immediatamente, anche se fatta dal genitore, perché Tizio non era in condizione di compierla in persona. L'avv. Rossi ha diritto di colloquio con Tizio subito dopo l'arresto (art. 104 comma 2 c.p.p.).

Caso 2: Caio è sottoposto a indagini preliminari per truffa

Durante le indagini riceve notifica di una perquisizione domiciliare. Tre giorni prima, tramite raccomandata A/R, nomina come difensori di fiducia l'avv. Bianchi e l'avv. Verdi, rispettivamente per questioni penali e civili connesse. La nomina è perfezionata e gli avvocati possono assistere all'atto di perquisizione e a tutti gli ulteriori atti del procedimento in cui è richiesta l'assistenza del difensore.

Domande frequenti

Posso nominare più di due difensori?

No. L'articolo 96 comma 1 c.p.p. fissa un limite massimo di due difensori di fiducia. Se ne nomini più di due, la nomina eccedentaria è nulla. I due difensori possono operare affiancandosi (es. uno per le indagini, uno per il giudizio) o collaborare sullo stesso procedimento.

Come si comunica la nomina al difensore di fiducia?

La nomina deve essere dichiarata all'autorità procedente (PM, GIP, giudice) oppure consegnata a tale autorità dal difensore stesso o trasmessa tramite raccomandata (art. 96 comma 2). Una semplice comunicazione orale o una email non sono sufficienti.

Se sono arrestato, può nominare il difensore un parente?

Sì, purchè sia un prossimo congiunto (coniuge, compagno di fatto, genitori, figli). La nomina deve comunque seguire le forme previste dall'articolo 96 comma 2 (dichiarazione, consegna o raccomandata) e avviene automaticamente mentre l'arrestato è in custodia, prima che possa farlo personalmente.

Che succede se non nomino un difensore di fiducia?

Se non nomini un difensore di fiducia entro i termini richiesti dalla legge, l'autorità giudiziaria (o polizia giudiziaria) ti nominerà d'ufficio un difensore di ufficio (art. 97 c.p.p.). Il difensore di ufficio ti assiste gratuitamente fino a che non nomini un difensore di fiducia.

Posso cambiare difensore durante il procedimento?

Sì. Puoi nominare un nuovo difensore di fiducia con una nuova dichiarazione all'autorità procedente. Anche il difensore precedente può essere revocato, sempre con dichiarazione espressa. La revoca ha effetto immediato dal momento della comunicazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.