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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La parte civile (76), il responsabile civile (83 s.) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero di un difensore (24, 26, 38 att.), munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (122; 27 att.) dal difensore o da altra persona abilitata.

2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del decreto di citazione o (83) o della dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85) del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89). In tali casi l’autografia della sottoscrizione (110) della parte è certificata dal difensore.

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e ricevere nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore (1544; 65 att.).

In sintesi

  • Tre categorie di parti private (parte civile, responsabile civile, obbligato civilmente) devono stare in giudizio col difensore
  • Il difensore deve avere procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
  • La procura si presume conferita solo per il grado processuale in cui è rilasciata, salvo diversa volontà
  • Il difensore rappresenta la parte in giudizio e compie tutti gli atti processuali non espressamente vietati; il domicilio della parte si intende presso il difensore

La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata partecipano al processo tramite difensore munito di procura speciale autentica.

Ratio

L'articolo 100 c.p.p. disciplina il regime di rappresentanza processuale per le parti civili (vittime costituite nella causa) e i responsabili civili, diversamente dall'imputato che ha diritto alla difesa d'ufficio se privo di mezzi. La procura speciale autenticata assicura la genuinità della volontà di dar mandato al difensore e tutela i diritti della controparte (l'imputato e il PM), che così hanno certezza della legittimazione processuale della parte rappresentata.

Analisi

Il comma 1 elenca tre categorie di soggetti obbligati all'assistenza difensoriale: la parte civile (persona offesa dal reato che accusa civilmente), il responsabile civile (es. datore di lavoro per illecito del dipendente), e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 89). La procura deve essere speciale, conferita con atto pubblico (notarile) o scrittura privata autenticata (sottoscritta in presenza di pubblico ufficiale). Il comma 2 consente modalità abbreviate: la procura può essere apposta in calce alla dichiarazione di costituzione parte civile, al decreto di citazione, alla dichiarazione di costituzione o intervento del responsabile civile, previa certificazione dell'autografia della firma da parte del difensore. Il comma 3 regola la presunzione di validità: la procura si presume conferita solo per il grado del processo in cui è rilasciata, a meno che la parte non dichiara diversamente. Il comma 4 disciplina i poteri del difensore: può compiere tutti gli atti non a lui espressamente vietati, ma per atti che importino disposizione del diritto (transazione, rinuncia, ecc.) occorre autorizzazione espressa. Il comma 5 stabilisce una finzione legale: il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore per ogni effetto processuale.

Quando si applica

Applicabile a partire dal momento in cui la parte civile si costituisce in giudizio (art. 76 c.p.p.), fino alla sentenza definitiva e ai ricorsi. Il responsabile civile deve avere difensore dal momento della sua costituzione nel procedimento (art. 83-86 c.p.p.). La procura deve essere già valida al momento della costituzione: se manca o è difettosa, la parte privata non può stare in giudizio e decade.

Connessioni

Strettamente correlato agli artt. 76 c.p.p. (costituzione parte civile), artt. 83-86 c.p.p. (responsabilità civile), art. 89 c.p.p. (obbligato civilmente per pena pecuniaria), art. 24 e 26 att. c.p.p. (competenza forense). Rimanda inoltre alle norme sulla rappresentanza e sul mandato nel codice civile (artt. 1388-1406), alle forme di autentica (L. 16 febbraio 1913, n. 89), e all'art. 96 c.p.p. per analogia sulla nomina difensore per l'imputato.

Domande frequenti

Cos'è la procura speciale e come si rilascia?

È un mandato scritto che autorizza il difensore a rappresentarti in giudizio. Deve essere conferita con atto pubblico (notarile) oppure con scrittura privata sottoscritta davanti a un pubblico ufficiale (autenticata). Può anche essere apposta in calce alla dichiarazione di costituzione parte civile o responsabile civile, con certificazione dell'autografia.

Se non ho procura speciale, posso stare in giudizio come parte civile?

No. La procura speciale è obbligatoria per le parti private. Se la manca, la tua costituzione come parte civile o come responsabile civile è nulla, e devi attendere che il difensore o il tribunale lo comunichino prima di perdere il diritto di agire.

La procura speciale vale per tutti i gradi di giudizio?

No. Per legge (art. 100 comma 3) la procura si presume conferita solo per il grado processuale in cui è rilasciata. Se vuoi continuare in appello, devi rilasciare una nuova procura oppure dichiarare espressamente che quella di primo grado vale anche per l'appello.

Il mio difensore può scendere a transazione senza mio consenso?

No. La transazione e ogni atto che importi «disposizione del diritto» (rinuncia, quietanza, ecc.) richiedono un'autorizzazione espressa da te al difensore (art. 100 comma 4). La procura generale non basta; occorre una specifica autorizzazione scritta.

Dove ricevo gli atti di giudizio se sono parte civile?

Presso il difensore. La legge (art. 100 comma 5) presume che tu abbia eletto domicilio presso il difensore per «ogni effetto processuale». Quindi il tribunale notifica i provvedimenti all'indirizzo dello studio legale, non a casa tua. Il difensore ti informerà di tutto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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