Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 c.p.p. – Consenso della persona offesa
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Consenso della persona offesa
1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 91 - Art. 91 c.p.p.: Diritti e facoltà degli enti e delle associazion→Cod. proc. pen. art. 93 - Art. 93 c.p.p.: Intervento degli enti o delle associazioni→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 90 c.p.p.: Diritti e facoltà della persona offesa dal reato→Articolo 94 Codice di Procedura Penale: Termine per l’intervento→Art. 89 c.p.p.: Citazione del civilmente obbligato per la pena p→Articolo 95 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice→Art. 88 c.p.p.: Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della→Articolo 96 Codice di Procedura Penale: Difensore di fiducia→Art. 87 c.p.p.: Esclusione di ufficio del responsabile civile
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'esercizio dei diritti dell'ente o associazione è subordinato al consenso della persona offesa, conferito con atto pubblico o scrittura autenticata e revocabile.
Ratio
La norma introduce un equilibrio fra la tutela collettiva e il diritto personalissimo della vittima di controllare la propria rappresentanza nel procedimento. Il consenso è un filtro legittimante: la persona offesa conserva il potere di decidere se autorizzare un'associazione a rappresentare il suo interesse nel processo penale. La forma richiesta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) garantisce serietà e verificabilità del consenso, evitando abusi o rappresentanze fittizie. La revocabilità in qualunque momento assicura che la vittima mantenga il controllo sul procedimento, potendo ritirarsi se l'associazione non rappresenta adeguatamente i suoi interessi.
Analisi
Il comma 1 subordina l'esercizio dei diritti al consenso della persona offesa. Il comma 2 specifica che il consenso deve risultare da atto pubblico (rogato da notaio, da un ufficiale dello stato civile, ecc.) o da scrittura privata autenticata (ossia sottoscritta davanti a un notaio o avvocato che ne certifica l'autenticità). Il comma 2 aggiunge inoltre che il consenso può essere prestato a non più di un ente o associazione, evitando frammentazioni di rappresentanza. Il comma 3 permite la revoca in qualsiasi momento, con le stesse forme di formalità richieste per il consenso iniziale (atto pubblico o private autenticata). Il comma 4 introduce una conseguenza severa della revoca: una volta revocato il consenso, la persona offesa non potrà più concedere il consenso al medesimo ente né ad altro ente o associazione. Ciò rappresenta una sanzione per la revoca, scoraggiando comportamenti opportunistici.
Quando si applica
La norma si applica ogni qualvolta un'associazione intenda esercitare i diritti della persona offesa. L'associazione, prima di presentare l'atto di intervento, deve già possedere il consenso documentato. Se la persona offesa revoca il consenso durante il procedimento, l'associazione perde legittimazione a continuare. La sanzione della revoca (impossibilità di rilasciare consenso ulteriormente) si applica senza eccezioni.
Connessioni
La norma integra l'art. 91 (diritti degli enti e associazioni), l'art. 93 (atto di intervento e documentazione del consenso), l'art. 94-ter (termini di intervento), l'art. 95 (opposizione e provvedimenti del giudice), l'art. 90 (diritti della persona offesa), e rimanda alle disposizioni sui requisiti formali delle sottoscrizioni (art. 110 c.p.p.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è Una persona offesa da un reato di violenza di genere autorizza un'associazione di donne con atto pubblico (davanti a notaio) a rappresentare i suoi interessi nel procedimento. L'associazione presenta l'atto di intervento. Successivamente, durante il dibattimento, la persona offesa decide di revocare il consenso perché ritiene che l'associazione non stia rappresentando adeguatamente le sue posizioni. La revoca avviene mediante nuovo atto pubblico. L'associazione cessa immediatamente i propri diritti nel procedimento. La persona offesa non potrà più concedere consenso a nessun'altra associazione per il medesimo reato.
Caso 2: Caso 2
Caio è Un'organizzazione per i diritti dei consumatori riceve il consenso scritto autenticato di una vittima di frode commerciale. Durante il procedimento, emergono conflitti di interesse: l'organizzazione assume posizioni diverse da quelle della vittima. La vittima revoca il consenso mediante scrittura privata autenticata davanti a un avvocato. La revoca è valida e l'organizzazione non può più agire nel procedimento. Tuttavia, a titolo di sanzione, la vittima perde il diritto di autorizzare un'altra associazione a rappresentarla nel medesimo procedimento.
Domande frequenti
In quale forma deve essere prestato il consenso della persona offesa all'associazione?
Il consenso deve risultare da atto pubblico (rogato da notaio) oppure da scrittura privata autenticata (sottoscritta davanti a notaio o avvocato che certifichi l'autenticità della firma).
Posso concedere il consenso a più associazioni contemporaneamente?
No. Il consenso può essere prestato a una sola associazione. Se desideri cambiare, devi revocare il consenso al primo ente e concederlo a un altro.
Posso revocare il consenso che ho prestato all'associazione?
Sì, in qualunque momento del procedimento, utilizzando le stesse forme richieste per il consenso iniziale (atto pubblico o scriptura privata autenticata).
Cosa succede se revoco il consenso all'associazione?
L'associazione perde immediatamente la legittimazione a esercitare i diritti nel procedimento. Inoltre, tu non potrai più concedere il consenso né alla medesima associazione né a qualunque altra associazione per il medesimo reato.
Cosa significa «scrittura privata autenticata»?
È un documento che tu scrivi (cartaceo o digitale) e sottoscrivi, la cui autenticità della firma è certificata da un notaio o da un avvocato presso il quale ti rechi di persona.