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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 92 c.p.p. – Consenso della persona offesa

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

In sintesi

  • Presupposto: consenso della persona offesa, forma richiesta (atto pubblico o privata autenticata)
  • Limitazione: consenso a non più di un'unica associazione/ente
  • Revoca: possibile in qualsiasi momento con le stesse forme
  • Effetto della revoca: persona offesa perde diritto di rilasciare consenso al medesimo ente o ad altri

L'esercizio dei diritti dell'ente o associazione è subordinato al consenso della persona offesa, conferito con atto pubblico o scrittura autenticata e revocabile.

Ratio

La norma introduce un equilibrio fra la tutela collettiva e il diritto personalissimo della vittima di controllare la propria rappresentanza nel procedimento. Il consenso è un filtro legittimante: la persona offesa conserva il potere di decidere se autorizzare un'associazione a rappresentare il suo interesse nel processo penale. La forma richiesta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) garantisce serietà e verificabilità del consenso, evitando abusi o rappresentanze fittizie. La revocabilità in qualunque momento assicura che la vittima mantenga il controllo sul procedimento, potendo ritirarsi se l'associazione non rappresenta adeguatamente i suoi interessi.

Analisi

Il comma 1 subordina l'esercizio dei diritti al consenso della persona offesa. Il comma 2 specifica che il consenso deve risultare da atto pubblico (rogato da notaio, da un ufficiale dello stato civile, ecc.) o da scrittura privata autenticata (ossia sottoscritta davanti a un notaio o avvocato che ne certifica l'autenticità). Il comma 2 aggiunge inoltre che il consenso può essere prestato a non più di un ente o associazione, evitando frammentazioni di rappresentanza. Il comma 3 permite la revoca in qualsiasi momento, con le stesse forme di formalità richieste per il consenso iniziale (atto pubblico o private autenticata). Il comma 4 introduce una conseguenza severa della revoca: una volta revocato il consenso, la persona offesa non potrà più concedere il consenso al medesimo ente né ad altro ente o associazione. Ciò rappresenta una sanzione per la revoca, scoraggiando comportamenti opportunistici.

Quando si applica

La norma si applica ogni qualvolta un'associazione intenda esercitare i diritti della persona offesa. L'associazione, prima di presentare l'atto di intervento, deve già possedere il consenso documentato. Se la persona offesa revoca il consenso durante il procedimento, l'associazione perde legittimazione a continuare. La sanzione della revoca (impossibilità di rilasciare consenso ulteriormente) si applica senza eccezioni.

Connessioni

La norma integra l'art. 91 (diritti degli enti e associazioni), l'art. 93 (atto di intervento e documentazione del consenso), l'art. 94-ter (termini di intervento), l'art. 95 (opposizione e provvedimenti del giudice), l'art. 90 (diritti della persona offesa), e rimanda alle disposizioni sui requisiti formali delle sottoscrizioni (art. 110 c.p.p.).

Domande frequenti

In quale forma deve essere prestato il consenso della persona offesa all'associazione?

Il consenso deve risultare da atto pubblico (rogato da notaio) oppure da scrittura privata autenticata (sottoscritta davanti a notaio o avvocato che certifichi l'autenticità della firma).

Posso concedere il consenso a più associazioni contemporaneamente?

No. Il consenso può essere prestato a una sola associazione. Se desideri cambiare, devi revocare il consenso al primo ente e concederlo a un altro.

Posso revocare il consenso che ho prestato all'associazione?

Sì, in qualunque momento del procedimento, utilizzando le stesse forme richieste per il consenso iniziale (atto pubblico o scriptura privata autenticata).

Cosa succede se revoco il consenso all'associazione?

L'associazione perde immediatamente la legittimazione a esercitare i diritti nel procedimento. Inoltre, tu non potrai più concedere il consenso né alla medesima associazione né a qualunque altra associazione per il medesimo reato.

Cosa significa «scrittura privata autenticata»?

È un documento che tu scrivi (cartaceo o digitale) e sottoscrivi, la cui autenticità della firma è certificata da un notaio o da un avvocato presso il quale ti rechi di persona.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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