Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 93 c.p.p. – Intervento degli enti o delle associazioni

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Intervento degli enti o delle associazioni

1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

a) le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

b) l’indicazione del procedimento;

c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

d) l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione.

4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

In sintesi

  • Atto di intervento: documento scritto contenente dati identificativi dell'ente, sede, finalità di tutela
  • Contenuto obbligatorio: denominazione, sede, generalità del legale rappresentante, procedimento, nome difensore, ragioni intervento
  • Documentazione allegata: dichiarazione di consenso e procura al difensore
  • Se presentato fuori udienza, deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione
  • Effetti: l'intervento si esplica in ogni stato e grado del procedimento
Indice dei contenuti

L'ente o associazione esercita i suoi diritti mediante un atto di intervento che contiene indicazioni specifiche e documentazione del consenso della persona offesa.

Ratio

L'articolo 93 introduce il requisito formale dell'atto di intervento quale meccanismo di certezza e trasparenza. L'atto scritto, completo di dati e allegati, consente all'autorità giudiziaria, alle parti e ai soggetti processuali di verificare puntualmente la legittimazione dell'ente o dell'associazione. La notificazione alle parti (se l'intervento avviene fuori dall'udienza) garantisce il contraddittorio e il diritto di opposizione. La forma rigida dell'atto rispecchia il modello accusatorio e la parità di armi.

Analisi

Il comma 1 specifica i requisiti inderogabili dell'atto di intervento, pena l'inammissibilità: (a) denominazione dell'ente/associazione, sede, disposizioni che riconoscono le finalità di tutela (legge, decreto, iscrizione in albo), generalità del legale rappresentante; (b) indicazione del procedimento (numero di procedimento, giudice, imputato, reato); (c) nome e cognome del difensore e procura (secondo l'art. 100); (d) esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento (specificare come l'ente rappresenta interessi lesi dal reato); (e) sottoscrizione del difensore (art. 110). Il comma 2 richiede che allegati all'atto vi siano la dichiarazione di consenso della persona offesa (art. 92) e la procura al difensore se conferita secondo l'art. 100 comma 1. Il comma 3 disciplina gli interventi presentati fuori dall'udienza: l'atto deve essere notificato alle parti secondo l'art. 152, e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione (quando tutti i destinatari l'hanno ricevuta). Il comma 4 dichiara che l'intervento produce effetti in ogni stato e grado del procedimento, conferendo permanenza ai diritti dell'ente.

Quando si applica

L'atto di intervento deve essere presentato in ogni procedimento dove l'ente o associazione intende esercitare diritti della persona offesa. Può essere presentato in udienza preliminare, dibattimento, o fuori dalle udienze (tramite deposito presso la cancelleria). Se presentato fuori udienza, la notificazione alle parti è essenziale per la validità.

Connessioni

La norma coordina con l'art. 91 (diritti degli enti), l'art. 92 (consenso e documento allegato), l'art. 100-101 c.p.p. (procura e sottoscrizione difensore), l'art. 110 c.p.p. (sottoscrizione), l'art. 152 c.p.p. (notificazione), l'art. 94-ter (termini di intervento), l'art. 95 (opposizioni e provvedimenti del giudice).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è Un'associazione ambientalista redige atto di intervento per un procedimento relativo a inquinamento marino. L'atto contiene: denominazione dell'associazione, sede, riferimento al decreto di iscrizione in registro nazionale, generalità del presidente, numero procedimento e giudice, nome dell'avvocato patrocinante, esposizione sintetica di come l'inquinamento leda gli interessi ambientali tutelati dall'associazione, sottoscrizione dell'avvocato. Allegati: dichiarazione di consenso della vittima (nota al fascicolo) e procura all'avvocato. L'atto è depositato in cancelleria fuori dall'udienza: è notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.

Caso 2: Caso 2

Caio è Un'organizzazione per i diritti dei consumatori interviene in un procedimento per truffa commerciale. Presenta atto di intervento in udienza preliminare, contemporaneamente al dibattito sul merito. L'atto contiene tutti i dati richiesti, la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura all'avvocato. Il giudice, acquisito l'atto, registra l'intervento nel verbale. L'organizzazione eserciterà i suoi diritti anche in eventuale appello, in virtù della continuità garantita dal comma 4.

Domande frequenti

Qual è il documento formale che l'ente o associazione deve presentare per intervenire?

L'atto di intervento, un documento scritto e sottoscritto dal difensore dell'ente, contenente dati identificativi, procedimento, indicazione del difensore e ragioni dell'intervento.

Che dati deve contenere l'atto di intervento?

Denominazione, sede, disposizioni che riconoscono le finalità di tutela, generalità del legale rappresentante, numero procedimento, nome del difensore, esposizione sommaria delle ragioni, firma del difensore.

Quali documenti devono essere allegati all'atto di intervento?

La dichiarazione di consenso della persona offesa (in forma idonea) e la procura al difensore, se non già depositata al momento del mandato.

Se presento l'atto di intervento fuori dall'udienza, cosa devo fare?

Devi depositarlo in cancelleria e farlo notificare alle parti. L'intervento produce effetto dal giorno in cui l'ultima parte ha ricevuto la notificazione.

Fino a quando l'ente o l'associazione mantiene i diritti dopo l'intervento?

L'intervento produce effetti in ogni stato e grado del procedimento, sia in prima istanza che in appello, finché non sia revocato il consenso della persona offesa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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