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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 93 c.p.p. – Intervento degli enti o delle associazioni

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’art. 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

a) le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

b) l’indicazione del procedimento

c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura (100, 101);

d) l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;

e) la sottoscrizione (110) del difensore.

2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa (92) e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’art. 100 comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato (152) alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione.

4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

In sintesi

  • Atto di intervento: documento scritto contenente dati identificativi dell'ente, sede, finalità di tutela
  • Contenuto obbligatorio: denominazione, sede, generalità del legale rappresentante, procedimento, nome difensore, ragioni intervento
  • Documentazione allegata: dichiarazione di consenso e procura al difensore
  • Se presentato fuori udienza, deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione
  • Effetti: l'intervento si esplica in ogni stato e grado del procedimento

L'ente o associazione esercita i suoi diritti mediante un atto di intervento che contiene indicazioni specifiche e documentazione del consenso della persona offesa.

Ratio

L'articolo 93 introduce il requisito formale dell'atto di intervento quale meccanismo di certezza e trasparenza. L'atto scritto, completo di dati e allegati, consente all'autorità giudiziaria, alle parti e ai soggetti processuali di verificare puntualmente la legittimazione dell'ente o dell'associazione. La notificazione alle parti (se l'intervento avviene fuori dall'udienza) garantisce il contraddittorio e il diritto di opposizione. La forma rigida dell'atto rispecchia il modello accusatorio e la parità di armi.

Analisi

Il comma 1 specifica i requisiti inderogabili dell'atto di intervento, pena l'inammissibilità: (a) denominazione dell'ente/associazione, sede, disposizioni che riconoscono le finalità di tutela (legge, decreto, iscrizione in albo), generalità del legale rappresentante; (b) indicazione del procedimento (numero di procedimento, giudice, imputato, reato); (c) nome e cognome del difensore e procura (secondo l'art. 100); (d) esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento (specificare come l'ente rappresenta interessi lesi dal reato); (e) sottoscrizione del difensore (art. 110). Il comma 2 richiede che allegati all'atto vi siano la dichiarazione di consenso della persona offesa (art. 92) e la procura al difensore se conferita secondo l'art. 100 comma 1. Il comma 3 disciplina gli interventi presentati fuori dall'udienza: l'atto deve essere notificato alle parti secondo l'art. 152, e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione (quando tutti i destinatari l'hanno ricevuta). Il comma 4 dichiara che l'intervento produce effetti in ogni stato e grado del procedimento, conferendo permanenza ai diritti dell'ente.

Quando si applica

L'atto di intervento deve essere presentato in ogni procedimento dove l'ente o associazione intende esercitare diritti della persona offesa. Può essere presentato in udienza preliminare, dibattimento, o fuori dalle udienze (tramite deposito presso la cancelleria). Se presentato fuori udienza, la notificazione alle parti è essenziale per la validità.

Connessioni

La norma coordina con l'art. 91 (diritti degli enti), l'art. 92 (consenso e documento allegato), l'art. 100-101 c.p.p. (procura e sottoscrizione difensore), l'art. 110 c.p.p. (sottoscrizione), l'art. 152 c.p.p. (notificazione), l'art. 94-ter (termini di intervento), l'art. 95 (opposizioni e provvedimenti del giudice).

Domande frequenti

Qual è il documento formale che l'ente o associazione deve presentare per intervenire?

L'atto di intervento, un documento scritto e sottoscritto dal difensore dell'ente, contenente dati identificativi, procedimento, indicazione del difensore e ragioni dell'intervento.

Che dati deve contenere l'atto di intervento?

Denominazione, sede, disposizioni che riconoscono le finalità di tutela, generalità del legale rappresentante, numero procedimento, nome del difensore, esposizione sommaria delle ragioni, firma del difensore.

Quali documenti devono essere allegati all'atto di intervento?

La dichiarazione di consenso della persona offesa (in forma idonea) e la procura al difensore, se non già depositata al momento del mandato.

Se presento l'atto di intervento fuori dall'udienza, cosa devo fare?

Devi depositarlo in cancelleria e farlo notificare alle parti. L'intervento produce effetto dal giorno in cui l'ultima parte ha ricevuto la notificazione.

Fino a quando l'ente o l'associazione mantiene i diritti dopo l'intervento?

L'intervento produce effetti in ogni stato e grado del procedimento, sia in prima istanza che in appello, finché non sia revocato il consenso della persona offesa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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