Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 c.p.p. – Termine per l’intervento
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Termine per l’intervento
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 93 - Art. 93 c.p.p.: Intervento degli enti o delle associazioni→Cod. proc. pen. art. 95 - Articolo 95 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 96 Codice di Procedura Penale: Difensore di fiducia→Articolo 92 Codice di Procedura Penale: Consenso della persona offesa→Articolo 97 Codice di Procedura Penale: Difensore di ufficio→Art. 91 c.p.p.: Diritti e facoltà degli enti e delle associazion→Articolo 98 Codice di Procedura Penale: Patrocinio dei non abbienti→Art. 90 c.p.p.: Diritti e facoltà della persona offesa dal reato→Art. 99 c.p.p.: Estensione al difensore dei diritti dell’imputato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli enti e le associazioni possono intervenire nel procedimento fino al momento dei preliminari adempimenti previsti per l'apertura del dibattimento.
Ratio
La norma (rubricata come «Termine per l'intervento») fissa un limite temporale che consente alle associazioni di entrare nel procedimento solo fino a un determinato momento, nello specifico prima dell'apertura del dibattimento. Ciò garantisce chiarezza processuale, evitando che il procedimento sia ancora in mutazione quando inizia l'esame delle prove. Il termine perentorio rispecchia l'esigenza di certezza e di accelerazione del processo.
Analisi
Il comma 1 specifica il termine ultimo per l'intervento: gli adempimenti previsti dall'art. 484 (comunicazioni delle liste dei testi, depositi di memorie preliminari, designazione del giudice monocratico o collegio), seguiti dall'art. 491 che descrive l'apertura formale del dibattimento. Pertanto l'intervento è ammesso fino al momento in cui il giudice dichiara aperto il dibattimento. Dopo questa dichiarazione, nuovi interventi di enti o associazioni non sono più ammissibili per decadenza. Il termine è perentorio, cioè non è possibile proroga o rimessione in termini.
Quando si applica
Il termine si applica ai procedimenti dove vi sia dibattimento (processo ordinario, giudizio abbreviato, giudizio direttissimo). Non si applica alle procedure abbreviate prive di dibattimento. Se un'associazione intende intervenire, deve presentare l'atto entro il momento indicato, altrimenti decade definitivamente il diritto.
Connessioni
La norma coordina con l'art. 91 (diritti degli enti), l'art. 93 (atto di intervento), l'art. 94-ter (termine per l'intervento), l'art. 405 (esercizio dell'azione penale), l'art. 484 (preliminari al dibattimento), l'art. 491 (apertura dibattimento), l'art. 492 (momento dell'apertura).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è Un'associazione ambientalista riceve il consenso della persona offesa per intervenire in un procedimento penale per discarica abusiva. L'associazione presenta l'atto di intervento il giorno prima dell'apertura del dibattimento (art. 491), durante gli adempimenti preliminari di cui all'art. 484. L'intervento è ammesso perché presentato prima dell'apertura. Se l'associazione avesse tentato di intervenire il giorno dopo l'apertura del dibattimento, l'intervento sarebbe stato inammissibile per decadenza.
Caso 2: Caso 2
Caio è Un'organizzazione per i diritti umani intende intervenire in un procedimento per discriminazione durante un'udienza preliminare. Presenta l'atto di intervento dinanzi al giudice per le indagini preliminari. L'intervento è ammesso perché avvenuto durante l'udienza preliminare. Se il procedimento successivamente fosse trasmesso a dibattimento e l'organizzazione volesse allargare la propria partecipazione, dovrebbe presentare un nuovo atto entro i preliminari dell'art. 484.
Domande frequenti
Fino a quando posso chiedere l'intervento di un'ente o associazione nel procedimento?
Fino al momento degli adempimenti preliminari di cui all'art. 484, cioè subito prima dell'apertura formale del dibattimento (art. 491). Dopo l'apertura, interventi nuovi sono inammissibili.
Che cosa sono gli «adempimenti previsti dall'art. 484»?
Sono le comunicazioni di liste di testimoni, depositi di documenti, relazioni peritali, designazione del giudice competente per il dibattimento, che precedono immediatamente la dichiarazione di apertura.
Se ho ritardo di un giorno, posso comunque intervenire?
No. Il termine è perentorio (assoluto). Se presenti l'atto di intervento anche solo un giorno dopo l'apertura del dibattimento, questo è inammissibile per decadenza.
In quali procedimenti si applica il termine di cui all'art. 94-ter?
Si applica in tutti i procedimenti dove vi sia un dibattimento (processo ordinario, giudizio abbreviato, direttissimo). Non si applica a procedimenti senza dibattimento.
Se l'ente interviene nell'udienza preliminare, può continuare a partecipare nel dibattimento?
Sì, se l'atto di intervento dell'udienza preliminare rimane valido, l'ente mantiene i diritti nel dibattimento successivo, salvo revoca del consenso della persona offesa.