Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2703 c.c. Sottoscrizione autenticata
In vigore dal 19/04/1942
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.
Domande rapide
Cos'e la sottoscrizione autenticata ex art. 2703 c.c.?
L'attestazione fatta dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, secondo cui la sottoscrizione e stata apposta in sua presenza, previa identificazione del sottoscrittore. Attribuisce alla scrittura privata efficacia probatoria piena della provenienza.
Chi puo autenticare una firma?
Il notaio (competenza generale) e altri pubblici ufficiali autorizzati per atti specifici: segretario comunale (per atti del Comune), cancelliere (per atti giudiziari), conservatore dei pubblici registri, ufficiale di stato civile, e altri previsti da leggi speciali.
Qual e la differenza tra autenticazione e atto pubblico?
L'atto pubblico (art. 2699 c.c.) e redatto dal pubblico ufficiale che attesta dichiarazioni e fatti avvenuti in sua presenza. L'autenticazione (art. 2703) si limita ad attestare l'autenticita della sottoscrizione apposta in calce a scrittura privata gia redatta dalle parti.
L'autenticazione attribuisce piena prova al contenuto?
No, solo alla sottoscrizione (data certa e provenienza). Il contenuto della scrittura privata autenticata e provato come scrittura privata riconosciuta (art. 2702 c.c.): fa fede della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, ma il contenuto e contestabile.
Quando e obbligatoria la sottoscrizione autenticata?
Per atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri (art. 2657 c.c.: atti relativi a immobili), per cessione di quote di SRL (art. 2470 c.c.), per costituzione di pegno, fideiussione bancaria, e in altri casi previsti da leggi speciali o regolamenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2702 - Articolo 2702 Codice Civile: Efficacia della scrittura privata→Cod. civ. art. 2704 - Art. 2704 c.c.: Data della scrittura privata nei confronti dei t→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2701 Codice Civile: Conversione dell’atto pubblico→Art. 2705 Codice Civile: Telegramma→Articolo 2700 Codice Civile: Efficacia dell’atto pubblico→Art. 2706 c.c.: Conformità tra originale e riproduzione del tele→Articolo 2699 Codice Civile: Atto pubblico→Articolo 2707 Codice Civile: Carte e registri domestici→Articolo 2698 Codice Civile: Patti relativi all’onere della prova
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione dell'autenticazione
L'art. 2703 c.c. introduce la figura della sottoscrizione autenticata come meccanismo che eleva l'efficacia probatoria della scrittura privata, avvicinandola, pur senza equipararla, all'atto pubblico. L'autenticazione non trasforma la natura del documento (che resta scrittura privata), ma attribuisce alla sottoscrizione il carattere di prova legale, eliminando il rischio del disconoscimento.
Il procedimento di autenticazione
Il pubblico ufficiale (tipicamente il notaio ai sensi della L. 89/1913, ma anche cancellieri, segretari comunali e altri soggetti autorizzati da leggi speciali) deve: (a) accertare l'identità del soggetto che sottoscrive, mediante documento di identità o altri strumenti idonei; (b) assistere personalmente all'apposizione della firma; (c) attestare nel documento che la firma è stata apposta in sua presenza. L'attestazione del pubblico ufficiale su questi elementi ha valore di atto pubblico ex art. 2700 c.c. e può essere smentita solo con querela di falso.
Effetti probatori
La scrittura privata con sottoscrizione autenticata è legalmente considerata riconosciuta ai sensi dell'art. 2702 c.c., con piena prova della provenienza delle dichiarazioni dalla parte firmataria. Il disconoscimento della sola firma non è ammissibile; per contestare l'autenticazione occorre la querela di falso (artt. 221-227 c.p.c.). La veridicità del contenuto del documento resta invece liberamente contestabile.
Autenticazione e firme digitali
Il D.Lgs. 82/2005 (CAD) prevede forme di autenticazione della firma digitale ad opera del notaio (art. 25 CAD): il notaio, dopo aver identificato il sottoscrittore e verificato la validità del certificato di firma, autentica la firma digitale con il proprio sigillo elettronico qualificato. Il documento così autenticato ha l'efficacia della scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c. Il Reg. eIDAS 910/2014 armonizza i requisiti dei certificati di firma qualificata a livello europeo.
Distinzione dall'atto pubblico
A differenza dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.), la scrittura privata autenticata non gode di piena prova sulle dichiarazioni di merito né sui fatti attestati: l'autenticazione copre solo la sottoscrizione e l'identità del firmatario, non il contenuto dell'atto.
Domande frequenti
Cos'è la sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 2703 c.c.?
La sottoscrizione autenticata ex art. 2703 c.c. è la firma apposta in presenza di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, che ne attesta l'autenticità previo accertamento dell'identità del firmatario. La scrittura privata così autenticata è legalmente considerata riconosciuta: la firma non può essere disconosciuta e può essere contestata solo con querela di falso.
Cosa deve fare il notaio per autenticare una sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 c.c.?
Deve accertare l'identità del firmatario (tramite documento di riconoscimento o altri strumenti idonei), assistere personalmente all'apposizione della firma e attestare nel documento che la firma è stata apposta in sua presenza. Questi adempimenti sono disciplinati dalla L. 89/1913 (legge notarile).
Qual è la differenza tra scrittura privata autenticata e atto pubblico?
L'atto pubblico è redatto integralmente dal pubblico ufficiale e ha piena prova su provenienza, dichiarazioni e fatti attestati. La scrittura privata autenticata è redatta dalle parti: l'autenticazione copre solo la sottoscrizione e l'identità del firmatario, non il contenuto, che resta liberamente contestabile.
Si può disconoscere la firma su una scrittura privata autenticata?
No. La legge considera la sottoscrizione autenticata come riconosciuta: il disconoscimento della sola firma non è ammissibile. Per contestare l'autenticazione (es. il notaio non era presente o non ha verificato l'identità) occorre la querela di falso (artt. 221-227 c.p.c.).
Anche i cancellieri o i segretari comunali possono autenticare le firme?
Sì. L'art. 2703 c.c. si riferisce al notaio o ad 'altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato'. Leggi speciali abilitano cancellieri, segretari comunali e altri soggetti ad autenticare firme in specifici contesti (es. atti amministrativi, istanze pubbliche).
L'autenticazione notarile di una firma digitale ha gli stessi effetti dell'autenticazione cartacea?
Sì. L'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) prevede che il notaio possa autenticare la firma digitale, identificando il sottoscrittore e verificando la validità del certificato. Il documento autenticato ha l'efficacia della scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c.