Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 82/2005 CAD — Firma autenticata
In vigore dal 01/01/2006
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell' articolo 2703 del codice civile , la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma ((elettronica)) avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma
2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23 ((…)) .
Commento
L'art. 25 CAD costruisce il ponte tra il sistema tradizionale dell'autenticazione notarile e quello delle firme elettroniche. L'autenticazione della firma elettronica da parte di un pubblico ufficiale produce gli stessi effetti dell'autenticazione della firma autografa ai sensi dell'art. 2703 c.c.: la firma si presume riconosciuta, con efficacia di piena prova dell'identità del sottoscrittore e della data. Questo è essenziale per tutti gli atti per cui la legge richiede forma scritta con firma autenticata (es. procure speciali, atti costitutivi di società, atti di trasferimento immobiliare nei casi previsti dalla legge).
La possibilità di autenticare anche firme elettroniche avanzate (non solo qualificate o digitali) è rilevante perché amplia il perimetro degli strumenti utilizzabili. Una firma grafometrica (acquisizione digitale della sottoscrizione autografa), che tecnicamente è una firma elettronica avanzata, può essere autenticata dal notaio con gli stessi effetti di una firma digitale qualificata. Questo è particolarmente utile per i soggetti non in possesso di un certificato qualificato ma che devono compiere atti giuridici in forma autentica.
In coordinamento con il Regolamento eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183), la norma deve essere letta alla luce del principio di riconoscimento transfrontaliero delle firme elettroniche qualificate: un documento informatico autenticato da un notaio italiano con firma digitale ha efficacia probatoria negli altri Stati membri UE ai sensi dell'art. 25 eIDAS. La notarizzazione elettronica si inserisce così in un contesto europeo armonizzato che supera le differenze tra i sistemi notarili latini e anglosassoni, almeno per quanto riguarda il profilo probatorio dei documenti elettronici.
Prassi e linee guida
· 25/01/2024
AgID
Leggi il documento su www.agid.gov.itDomande frequenti
Un notaio può autenticare una firma elettronica apposta a distanza?
L'art. 25 CAD richiede che la firma sia apposta «in sua presenza»: l'autenticazione presuppone la presenza fisica del sottoscrittore dinanzi al pubblico ufficiale. Per gli atti a distanza, si applicano le disposizioni sull'atto pubblico informatico a distanza introdotte con il D.L. 76/2020, che consente l'autenticazione mediante collegamento audiovisivo certificato, nel rispetto delle regole tecniche del Consiglio Nazionale del Notariato.
Qual è la differenza tra firma elettronica autenticata (art. 25 CAD) e firma digitale (art. 24 CAD)?
La firma digitale (art. 24) è una firma elettronica qualificata basata su certificato, che attribuisce la presunzione di riconducibilità al titolare per via tecnica. L'autenticazione notarile (art. 25) aggiunge la certezza dell'identità del sottoscrittore attestata personalmente dal pubblico ufficiale e la conformità del documento all'ordinamento. La firma autenticata è richiesta per gli atti per cui la legge impone l'autenticazione (es. cessione quote SRL, procure generali).
Il notaio deve verificare la validità del certificato elettronico prima di autenticare?
Sì. L'art. 25, comma 2 CAD prevede espressamente che il pubblico ufficiale, nell'autenticare la firma elettronica, attesti la «validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato». Il notaio deve quindi verificare che il certificato non sia scaduto, revocato o sospeso al momento dell'apposizione della firma, utilizzando i servizi di verifica messi a disposizione dal prestatore di servizi fiduciari certificato.
Vedi anche