Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 26 CAD – Certificatori

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva.

Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione, [qualora emettano certificati qualificati] devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni.

2. L’accertamento successivo dell’assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all’articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: CAD - Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

L'articolo 26 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nell'ambito della riforma complessiva del CAD volta ad adeguare la disciplina italiana al Regolamento eIDAS (Reg. UE n. 910/2014). La disposizione originaria disciplinava aspetti relativi alla firma digitale e ai certificatori che, con l'entrata in vigore di eIDAS, sono stati ricondotti al quadro normativo europeo direttamente applicabile. Il Regolamento eIDAS ha introdotto un sistema uniforme di riconoscimento reciproco delle firme elettroniche qualificate in tutta l'Unione Europea, rendendo superflue alcune previsioni nazionali. La soppressione di questo articolo non lascia vuoti normativi: la materia è ora regolata dal combinato disposto del Regolamento eIDAS, delle Linee guida AgID e delle residue disposizioni del CAD riformato. Gli operatori interessati devono quindi fare riferimento alle fonti europee e alle norme nazionali di coordinamento tuttora vigenti.

L'articolo 26 del CAD è stato soppresso con il D.Lgs. 179/2016, decreto attuativo della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 («legge Madia»), che ha disposto una revisione sistematica del Codice dell'Amministrazione Digitale per renderlo coerente con il Regolamento eIDAS. La norma abrogata si inseriva nel Capo II del Titolo II del CAD, dedicato alla firma digitale e agli altri strumenti di identificazione informatica, un settore in cui il legislatore europeo è progressivamente intervenuto con forza cogente.

Il Regolamento eIDAS (Reg. UE n. 910/2014), direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2016, ha creato un quadro giuridico uniforme per i servizi fiduciari elettronici, le firme elettroniche, i sigilli, i timbri, l'autenticazione di siti web e la consegna elettronica raccomandata. Di conseguenza, molte disposizioni del CAD che disciplinavano aspetti ora coperti da eIDAS sono state abrogate per evitare duplicazioni o conflitti con la normativa sovraordinata europea.

Dal punto di vista applicativo, chi si trovi a esaminare contratti, atti amministrativi o documentazione tecnica riferita all'articolo 26 CAD nella sua versione storica deve verificare quale disposizione eIDAS o quale articolo del CAD riformato abbia assunto la funzione normativa corrispondente. L'AgID pubblica le Linee guida che raccordano il diritto interno con quello europeo, e il Registro di Supervisione dei Prestatori di Servizi Fiduciari Qualificati (TSL italiana) costituisce il punto di riferimento operativo per la verifica dello status dei certificatori.

Casi pratici

Caso 1: Verifica di un atto firmato digitalmente con riferimento normativo storico

Caso 2: Ricerca normativa per un progetto di digitalizzazione della PA

Domande frequenti

Perché l'articolo 26 CAD è stato abrogato?

È stato soppresso dal D.Lgs. 179/2016 in sede di riforma del CAD, per adeguare il diritto interno al Regolamento eIDAS (Reg. UE n. 910/2014), direttamente applicabile dal 1° luglio 2016. Le materie un tempo regolate dall'articolo 26 sono ora disciplinate dal quadro normativo europeo e dalle Linee guida AgID.

L'abrogazione crea un vuoto normativo per le firme elettroniche?

No. Il Regolamento eIDAS, applicabile direttamente in Italia, insieme alle Linee guida AgID e agli articoli del CAD rimasti in vigore garantisce una copertura normativa completa. Per le firme elettroniche qualificate il riferimento principale è l'allegato I di eIDAS e gli articoli 28 e seguenti del CAD.

Dove trovo la normativa attualmente applicabile in materia di firma digitale?

Le fonti principali sono: il Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014), il CAD vigente (in particolare artt. 20-32-bis), le Linee guida AgID sulla formazione e gestione dei documenti informatici e la Trust Service Status List (TSL) italiana pubblicata da AgID.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.