Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 27 CAD – Certificatori qualificati

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre: a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71; c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate; d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5; e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al [DigitPA] , attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

4. Il [DigitPA] procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: CAD - Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
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In sintesi

L'articolo 27 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nell'ambito della revisione organica del CAD attuata per conformarsi al Regolamento eIDAS. La disposizione originaria riguardava specifici obblighi o requisiti relativi ai certificatori di firma elettronica qualificata, materia che il legislatore europeo ha integralmente ricondotto nel perimetro del Regolamento eIDAS, a carattere direttamente vincolante. L'abrogazione persegue l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni normative e potenziali conflitti tra diritto interno e diritto UE in un settore strategico per il mercato unico digitale europeo. Le disposizioni sostanziali già contenute nell'articolo 27 trovano oggi il loro equivalente funzionale negli articoli del Regolamento eIDAS e nelle Linee guida AgID che ne integrano l'applicazione a livello nazionale.

L'articolo 27 CAD rientrava nel corpo normativo dedicato ai soggetti abilitati a svolgere l'attività di certificazione delle firme elettroniche. Con la riforma del 2016, il legislatore ha operato un'ampia potatura del CAD, eliminando le disposizioni ridondanti rispetto al Regolamento eIDAS. Quest'ultimo ha istituito un sistema di supervisione armonizzato in cui ogni Stato membro designa un organo di vigilanza - in Italia l'AgID - responsabile del rilascio delle qualificazioni ai prestatori di servizi fiduciari e della tenuta della Trust Service Status List (TSL).

La soppressione dell'articolo 27 va letta in combinato con le modifiche apportate nello stesso decreto agli articoli 29 e seguenti del CAD, che ridisegnano il procedimento di qualificazione dei prestatori di servizi fiduciari in raccordo con l'articolo 24 di eIDAS. Il regime risultante è più snello e coerente: i requisiti sostanziali di onorabilità, affidabilità tecnica e copertura assicurativa sono fissati dal Regolamento europeo; i profili procedurali nazionali - termini, modalità di presentazione della domanda, determinazione delle tariffe - restano nel CAD e nelle Linee guida AgID.

Per chi opera nel settore dei servizi fiduciari, l'abrogazione non elimina alcuna tutela sostanziale. Le norme cogenti applicabili sono oggi più facilmente reperibili e uniformi a livello europeo, riducendo il rischio di frammentazione normativa e facilitando il riconoscimento transfrontaliero dei servizi. La Commissione Europea pubblica l'elenco consolidato delle TSL di tutti gli Stati membri, strumento indispensabile per verificare la qualificazione dei prestatori in ambito UE.

Casi pratici

Caso 1: Verifica della qualificazione di un prestatore di firma digitale

Caso 2: Accordo commerciale transfrontaliero con firma elettronica qualificata

Domande frequenti

Quali effetti produce l'abrogazione dell'articolo 27 CAD per chi usa servizi fiduciari?

Per gli utenti finali l'impatto è nullo: le tutele sostanziali (responsabilità del prestatore, obblighi di identificazione, revoca dei certificati) sono ora garantite dal Regolamento eIDAS e dagli articoli del CAD ancora in vigore. Il sistema di vigilanza AgID rimane operativo e la TSL italiana continua a essere pubblicata e aggiornata.

Dove sono oggi disciplinati i requisiti dei certificatori di firma qualificata?

I requisiti sostanziali sono fissati dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS. I profili procedurali nazionali - domanda di qualificazione, termini, tariffe - sono regolati dall'articolo 29 CAD e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta AgID, nonché dalle Linee guida AgID.

Come si verifica se un prestatore di servizi fiduciari è qualificato in Italia?

Si consulta la Trust Service Status List (TSL) italiana pubblicata da AgID sul sito istituzionale, oppure l'elenco europeo consolidato (EU TSL Browser) gestito dalla Commissione Europea. La qualificazione è indicata con lo stato «granted» o equivalente nella TSL.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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