Testo dell'articoloVigente
Art. 29 D.Lgs. 82/2005 CAD — Qualificazione dei fornitori di servizi
In vigore dal 01/01/2006
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata ((…)) presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 )) .
2. ((Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all' articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014 , disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.)) Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 . (29)
4. La domanda di qualificazione ((…)) si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)
Commento
L'articolo 29 CAD costituisce la cerniera tra il sistema europeo di qualificazione dei prestatori di servizi fiduciari — disciplinato dal Regolamento eIDAS, in particolare dagli articoli 17-24 — e il procedimento amministrativo nazionale. AgID svolge la funzione di organismo di vigilanza (supervisory body) ai sensi dell'articolo 17 eIDAS, tenendo la TSL italiana e svolgendo le attività di audit previste dall'articolo 20 del medesimo Regolamento.
Il comma 2 dell'articolo 29, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni), ha rafforzato il raccordo con eIDAS: i requisiti di ammissione alla qualificazione devono essere conformi alla disciplina europea e sono precisati con atto normativo secondario (DPCM). Questo meccanismo consente di aggiornare i requisiti tecnici — ad esempio in materia di sicurezza dei sistemi o di standard crittografici — senza dover modificare la fonte primaria. Il decreto determina anche le tariffe dovute ad AgID per le attività istruttorie, un aspetto rilevante per la pianificazione economica dei prestatori.
Il silenzio-assenso al comma 4 introduce una regola procedurale favorevole agli operatori, in linea con i principi di semplificazione amministrativa. Tuttavia, il silenzio-assenso in materia di servizi fiduciari va coordinato con le verifiche europee: AgID deve notificare i prestatori qualificati alla Commissione Europea entro tre giorni dalla qualificazione, affinché la TSL italiana venga aggiornata. Una qualificazione per silenzio-assenso non esime AgID da questa notifica, né il prestatore dall'obbligo di adempiere a tutti i requisiti sostanziali di eIDAS.
Casi pratici
Caso 1: Avvio di una società fornitrice di servizi di firma digitale in Italia
Caso 2: Rinnovo della qualificazione di un gestore PEC
Domande frequenti
Quali soggetti devono presentare domanda di qualificazione ad AgID ai sensi dell'articolo 29 CAD?
Devono qualificarsi presso AgID: i prestatori di servizi fiduciari qualificati (emittenti di certificati qualificati per firme, sigilli, autenticazione di siti web, timbri elettronici, servizi di consegna raccomandata) e i gestori di posta elettronica certificata (PEC). L'elenco dei servizi fiduciari qualificati è quello dell'allegato II del Regolamento eIDAS.
Cosa succede se AgID non risponde entro novanta giorni alla domanda di qualificazione?
Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, la domanda si considera accolta per silenzio-assenso. Il termine può essere sospeso una sola volta, entro i primi trenta giorni, per richiedere integrazioni documentali. Il silenzio-assenso non esime il prestatore dall'obbligo di soddisfare tutti i requisiti sostanziali né AgID dall'obbligo di notificare la qualificazione alla Commissione Europea.
Quali sono i requisiti principali per ottenere la qualificazione come prestatore di servizi fiduciari?
Il comma 2 dell'articolo 29 CAD rinvia ai requisiti dell'articolo 24 del Regolamento eIDAS: affidabilità tecnica e finanziaria, personale qualificato, procedure di sicurezza adeguate, copertura assicurativa. I requisiti specifici per l'attività italiana sono precisati con DPCM adottato su proposta AgID.
Vedi anche