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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 155 c.p.p. – Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all’atto da notificare che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione (168) e i documenti giustificativi dell’attività svolta nella cancelleria o segreteria dell’autorità procedente.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Clausola di flessibilità per notificazioni con numero elevato di destinatari
  • Applicabile quando è impossibile identificare tutti gli interessati
  • Decreto motivato in calce all'atto da notificare
  • Indicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e deposito in casa comunale
  • Validità al momento del deposito del verbale di esecuzione in cancelleria

Quando la notificazione ordinaria è difficile per numero elevato di destinatari o impossibilità di identificarli, il giudice può disporre notificazione mediante pubblici annunzi.

Ratio

L'articolo 155 affronta una situazione estrema: quella in cui il numero dei destinatari è talmente elevato, oppure taluni sono impossibili da identificare, che le forme ordinarie di notificazione (articolo 148) sarebbero assolutamente impraticabili o economicamente insostenibili. Esempi classici: procedure relative a reati che hanno coinvolto migliaia di consumatori o risparmiatori, disastri ambientali con impatto su una vasta popolazione, frodi collettive. La ratio è di bilanciare il principio di conoscenza (tutti devono sapere) con quello di praticabilità (non si può notificare individualmente a 50.000 persone).

Il ricorso ai pubblici annunzi (Gazzetta Ufficiale, casa comunale) costituisce un compromesso: il destinatario potenziale è avvertito che l'atto esiste, sa dove consultarlo, e ha la possibilità di attivarsi, anche se non riceve una notificazione personale. Il deposito della relazione in cancelleria marca il momento nel quale la notificazione si perfeziona.

Analisi

L'articolo 155 consta di tre commi. Il primo dispone che quando il numero dei destinatari è elevato, oppure quando l'identificazione di alcuni è impossibile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati i destinatari nei cui confronti la notificazione deve comunque avvenire nelle forme ordinarie (ad esempio, la parte civile già nota, i rappresentanti di associazioni di consumatori, i sindaci dei comuni più colpiti) e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

Il secondo comma prescrive che in ogni caso una copia dell'atto sia depositata nella casa comunale del luogo dove si trova l'autorità procedente, e che un estratto sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (il bollettino ufficiale dello Stato). Questa doppia pubblicazione garantisce massima diffusione.

Il terzo comma stabilisce che la notificazione si ha per avvenuta nel momento in cui l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, insieme con la relazione di esecuzione e i documenti giustificativi dell'attività svolta (documenti di pubblicazione sulla Gazzetta, certificati di deposito presso la casa comunale), presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità procedente. È questo deposito che perfeziona la notificazione.

Quando si applica

L'articolo 155 si applica raramente, poiché il numero di procedimenti dove la notificazione ordinaria è impossibile è limitato. Esempi storici includono procedimenti su disastri ambientali che colpiscono comuni interi, frodi finanziarie su larga scala (crac bancari), reati di corruzione endemica dove i danneggiati potenziali sono migliaia di cittadini. Nella prassi contemporanea, il ricorso a questo articolo è ancora limitato, ma può diventare più frequente in procedimenti complessi multinazionali.

Connessioni

L'articolo 155 si situa come ultima disposizione del capo sulle notificazioni, rappresentandone il caso limite e più derogatoria. Rimandi collegati includono l'articolo 148 (forma ordinaria), l'articolo 150 (altre forme particolari), l'articolo 157 (definizione dei luoghi ordinari di notificazione), nonché i principi generali sulla nullità (articolo 177). Nel contesto del diritto dell'Unione Europea, la Direttiva 2012/29/UE sul diritto delle vittime a informazione fa riferimento a forme di notificazione che garantiscano conoscenza effettiva, che possono includere anche gli annunzi pubblici in caso di numero elevato di vittime.

Domande frequenti

Se una persona ha visto l'annunzio sulla Gazzetta Ufficiale, è automaticamente notificata secondo l'articolo 155?

Sì, dal momento in cui l'atto è depositato in cancelleria secondo il comma 3, tutti gli interessati (anche coloro che hanno semplicemente letto la Gazzetta) sono ritenuti notificati, indipendentemente da se abbiano visto l'annunzio o no.

Deve il giudice comunque notificare individualmente alcuni destinatari anche nel regime di pubblici annunzi?

Sì, secondo il comma 1, il decreto deve designare i destinatari nei cui confronti la notificazione deve comunque avvenire nelle forme ordinarie. Non si rinuncia completamente alla notificazione personale.

Chi decide il testo dell'estratto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale?

Il decreto del giudice (in calce all'atto) che dispone i pubblici annunzi deve contenere indicazioni sulla forma dell'estratto. Di solito è redatto dalla cancelleria secondo direttive giudiziali.

Se la casa comunale non deposita l'atto come ordinato, è valida comunque la notificazione?

La validità della notificazione dipende dal deposito in cancelleria del verbale di esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario, con allegati i certificati di depositò presso le case comunali e di pubblicazione sulla Gazzetta. Se il deposito nelle case comunali non è stato effettuato, l'ufficiale giudiziario dovrà diligentemente richiedere la certificazione e correggiregge la relazione.

Un interessato che scopre il pubblico annunzio mesi dopo i fatti può comunque intervenire nel procedimento?

Sì, la notificazione per pubblici annunzi ha effetto retroattivo dal momento del deposito in cancelleria. Chiunque scopra l'annunzio successivamente ha comunque i diritti di intervento previsti dalla procedura, anche se tardivi, salvo che siano scaduti termini processuali di ordine pubblico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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